Requisiti pensionistici

L’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ("decreto salva Italia"), poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011 ha disposto quanto di seguito riportato:

"I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto sia ai fini della relativa decorrenza".

  Requisiti vigenti alla data del 31.12.2011

Il diritto alla pensione si consegue, indipendentemente dall’età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.

Dal 1°gennaio 2008 possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età le lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 180 del 1997).

Requisito di vecchiaia alla data del 31.12.2011:

  • donne: 61 anni + 20 anni di contributi
  • uomini: 65 anni + 20 anni di contributi

  Pensione di vecchiaia - nuovi requisiti

Il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione, è determinato in 66 anni con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.

Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni è incrementato di 3 mesi.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, per le lavoratrici e i lavoratori, sono riportati nella tabella.

Nel sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l’importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni di età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni).

I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto sia ai fini della relativa decorrenza.

  Pensione anticipata

I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.
I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sono riportati nella tabella.

Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Le suddette riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria.

Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Le suddette riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria.

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