Ricongiunzione

 

La ricongiunzione permette al dipendente di cumulare tutti i diversi periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali, in modo che la propria pensione venga poi erogata da un unico ente. La ricongiunzione può essere onerosa o gratuita, e segue specifiche normative.

 Ricongiunzione dei periodi ex art. 2 legge 29/79 (con onere o gratuita)

Possono richiederla i lavoratori dipendenti iscritti all’Inpdap, per ottenere la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell’assicurazione generale obbligatoria o in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.

Esistono dei requisiti minimi per la richiesta: 1 anno di iscrizione all’INPDAP per i lavoratori non di ruolo; 5 anni di contribuzione obbligatoria per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali).

Ricongiunzione regimi previdenziali per liberi professionisti legge 45/90 in alternativa alla totalizzazione

Possono richiederla i lavoratori dipendenti iscritti all’Inpdap, per ottenere la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Come si ottiene

In entrambi i casi la domanda deve essere presentata dal dipendente quando è ancora in servizio, o dagli eredi in caso di decesso, e deve essere online.

La ricongiunzione può essere chiesta una sola volta. Può essere chiesta una seconda volta solo per particolari motivi:

  • Se il lavoratore può far valere – successivamente alla prima ricongiunzione – 10 anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno 5 di contribuzione continuativa e in relazione ad effettiva attività lavorativa.
  • Solo all’atto del pensionamento, e solo se la richiesta è diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione verso la quale ha operato la ricongiunzione precedente.

Ufficio Trattamenti economici e welfare - Settore Previdenza

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