Riscatto

 

Consente il riconoscimento, a fini previdenziali, di periodi o servizi non coperti da contribuzione previdenziale obbligatoria (corso legale degli studi universitari, corsi speciali di perfezionamento o di specializzazione, periodi previsti da specifiche disposizioni di legge...).

La domanda di riscatto deve essere presentata online:

In caso di pensionamento per limiti di età, occorre presentare domanda almeno due anni prima della prevista cessazione dal servizio; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dall'effettiva cessazione.

Se invece la cessazione dal servizio ha luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

 Nel caso di decesso in servizio del dipendente, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella gli eredi  per il computo di servizi e periodi; questi possono presentare domanda entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

Sono riscattabili, con onere a carico dell'interessato, i seguenti periodi e servizi:

  • servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS;
  • durata legale corsi universitari (dal 12/7/97 anche se non richiesti per il posto ricoperto):
    • diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
    • diploma di laurea;
    • diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni);
    • dottorato di ricerca;
    • periodi di lavoro all'estero che non siano altrimenti utili a pensione (con totalizzazione);
    • periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero;
    • servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore;
    • borse di studio
    • servizio di medico interno (solo per i ricercatori);
    • aspettativa senza assegni e casi previsti dal D.lg.vo 564/1996

Ufficio Trattamenti economici e welfare - Settore Previdenza

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