Agevolazioni fiscali per ricercatrici, ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia

  Agevolazioni fiscali ex art. 44 DL 30 maggio 2010, n. 78

L’art. 44 del DL 30 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 disciplina gli incentivi per il trasferimento della residenza in Italia di ricercatrici, ricercatori e docenti residenti all'estero.  La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019, e convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il comma 1 dell’articolo 44 prevede che: «Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».

L’art. 5 comma del DL 30 aprile 2019, n. 34 ha modificato l’art. 44 del DL 78/2010 in relazione ai seguenti aspetti:

  • la durata del regime agevolativo;
  • l’apertura alla possibilità di fruizione del regime stesso da parte di ricercatrici, ricercatori o docenti italiani mai iscritti ad AIRE o iscritti per un periodo insufficiente, purché in grado di dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato/gli Stati esteri in cui soggiornavano prima del rimpatrio.

  Potenziali beneficiari

La disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia, ma interessa in linea generale tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri.

  Requisiti per l’accesso al regime agevolativo

Con la circolare del 23 maggio 2017, n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni circa i seguenti requisiti richiesti per poter beneficiare del regime agevolativo in commento:

  1. essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  2. essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  3. aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  4. svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
  5. acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato Italiano.

  Durata del regime agevolativo

A ricercatrici, ricercatori e docenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo di imposta 2020 o successivamente, e sono in possesso dei requisiti previsti dalla norma, il regime agevolativo viene riconosciuto per il periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza e per i cinque periodi di imposta successivi, per un totale di sei anni (art. 44, co. 3, DL 78/2010).

Il comma 3-quater dell’art. 44 disciplina le possibili estensioni temporali del periodo standard di 6 anni rispettivamente a:

  • 8 anni complessivi in presenza di un figlio minore o a carico anche in affido preadottivo o di acquisizione della proprietà di un immobile di tipo residenziale in Italia entro i 12 mesi precedenti il trasferimento della residenza in Italia o successivamente;
  • 11 anni complessivi in presenza di due figli minori o a carico anche in affido preadottivo;
  • 13 anni complessivi in presenza di tre figli minori o a carico anche in affido preadottivo.

  Procedura per l’inoltro delle domande di agevolazione all’Università di Padova

Le richieste di agevolazione ex art. 44 D.L. 78/2010 vanno inoltrate:

  • all’Ufficio Personale Docente quando presentate da personale dipendente docente o ricercatore contestualmente o successivamente alla presa di servizio,
  • ai rispettivi Dipartimenti e Centri che pagano il compenso per i soggetti percipienti di redditi assimilati o di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di attività di ricerca o docenza.

Per tutte le richieste di agevolazione, gli organi collegiali delle strutture di afferenza sono rimessi a vagliare i requisiti soggettivi relativi a:

  • possesso del titolo di studio universitario o equiparato,
  • documentata attività di ricerca o docenza svolta all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi.

L’Ufficio Fiscalità, valuterà la sussistenza dei restanti requisiti soggettivi richiesti dalla norma ovvero:

  • la stabile residenza all’estero,
  • che i soggetti vengano a svolgere la loro attività in Italia, che assumano la residenza fiscale in Italia e che risulti sussistente un collegamento tra i due eventi.

  Ricercatrici, ricercatori e docenti rientrati in Italia prima del periodo di imposta 2020

Ricercatrici, ricercatori e docenti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo di imposta 2020 e hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 763 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 vedendosi riconosciuta l’estensione temporale dei benefici fiscali dal precedente datore di lavoro, devono contattare l’ufficio fiscalità (fiscale@unipd.it) per presentare la richiesta di applicazione degli effetti della citata opzione anche agli emolumenti corrisposti quale retribuzione da parte dell’Università di Padova.

  Decadenza dal regime agevolativo

Qualora la ricercatrice, il ricercatore o docente a cui è stata riconosciuta l’agevolazione trasferisca la residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia. In questo caso l’interessata o l’interessato dovrà informare tempestivamente l’Ufficio Fiscalità per permettere il coordinamento delle attività per il recupero delle imposte non versate.

  Incompatibilità tra regimi agevolativi

Il regime agevolativo cd. “rientro cervelli” non è cumulabile con la fruizione dei seguenti regimi di favore riservati ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (circolare Agenzia delle Entrate 17/E/2017 - parte IV):

  • agevolazioni fiscali previste dall’art. 16, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (“Regime speciale per lavoratrici e lavoratori impatriate/i”);
  • opzione di cui all’articolo 24-bis del TUIR (Dpr 917/1986).

  Responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate

La/Il dipendente è direttamente responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'agevolazione ottenuta dal datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli negli anni successivi richiedendo direttamente alla/al dipendente la documentazione presentata al datore di lavoro per usufruire dell'agevolazione, con particolare attenzione alla passata residenza estera. Si ricorda quindi alle dipendenti e ai dipendenti la necessità della conservazione di tutti i documenti originali attestanti il diritto secondo i termini di legge.

  Riferimenti normativi

Per la consultazione della normativa vigente e storica è possibile collegarsi al sito web www.normattiva.it inserendo nella maschera di ricerca i dati relativi al numero di Legge o Decreto Legge e all’anno di emissione. È inoltre possibile, tramite l’opzione di ricerca avanzata, consultare le versioni storiche dell’atto, vigenti ad una determinata data.

Per consultare circolari, provvedimenti e risoluzioni  dell’Agenzia delle Entrate collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it/portale/.
Dalla sezione Normativa e Prassi è possibile accedere all’archivio delle pubblicazioni dell’amministrazione finanziaria.

Contatti

Per richiedere il modulo di domanda e informazioni sulla procedura, compilazione e presentazione e per chiarimenti relativi al requisito dell’attività di ricerca e docenza all’estero rivolgersi a: 
Personale dipendente: Ufficio Personale Docente
e-mail: concorsi.carriere@unipd.it

Le titolari e i titolari di incarichi di lavoro autonomo professionale o collaborazioni inquadrate nella fattispecie del lavoro assimilato a dipendente dovranno rivolgersi al Dipartimento con cui sottoscrivono il contratto.

In tutti i casi, per chiarimenti relativi alla residenza fiscale in Italia e all’estero e agli aspetti fiscali dell’agevolazione: 
Ufficio Fiscalità
e-mail: fiscale@unipd.it