Congedi e aspettative per motivi di ricerca o studio o incompatibiliità personale docente

  Congedi per motivi di studio - Professori (art. 10 Legge 311/58)

Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda deve essere inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Congedi per motivi di studio - Ricercatori (art. 8 Legge 349/58)

I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Esclusive attività di ricerca (anno sabbatico) - art. 17 DPR 382/80

L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Aspettativa art. 7 Legge 240/2010

L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Aspettativa per direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca (art. 12 DPR 382/80)

I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità (art. 13 DPR 382/80)

Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Aspettativa per incarico primario ospedaliero (D.Lgs 517/99 art. 5 comma 16)

I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi

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