Congedi e aspettative per motivi di salute, personali o familiari personale docente

  Congedo straordinario per gravi motivi - motivi di salute e familiari

Il congedo straordinario per gravi motivi è disciplinato dagli artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 così come modificati dall’art. 3, commi 37 e 39, della legge n. 537/1993. 

Il congedo straordinario è utilizzabile per motivi di salute e per motivi familiari: 

  • spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare (01.01.xxxx - 31.12.xxxx) ed è retribuito a stipendio intero con la riduzione di 1/3 di tutti gli assegni del docente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compresa l'assenza di un solo giorno).
  • non è soggetto ad autorizzazione da parte del datore di lavoro.
  • i giorni sono conteggiati da calendario (sabati, domeniche e festivi compresi).

 Tale periodo di congedo viene utilizzato: 

  • in caso di assenza per malattia giustificata con certificato medico o certificato di ricovero.
  • per motivi familiari tramite la trasmissione del modulo che è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e, per conoscenza, alla Direttrice o al Direttore di Dipartimento, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido.

Durante i giorni di assenza non dovrà risultare alcuna attività lavorativa istituzionale. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Aspettativa per infermità

L’aspettativa per motivi di salute - infermità è disciplinata dall’art. 68 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 3, comma 40-bis, della legge 537/1993. Viene disposta a seguito di una certificazione medica che assegna una prognosi di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario.

Spetta per un massimo di 18 mesi, con l'intero stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiore a 3 mesi (ovvero quando tra questi non intercorre un periodo di servizio superiore a 3 mesi).

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità. I periodi di aspettativa per motivi di salute (art. 70, commi 2 e 3, T.U. n. 3/1957) non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.

Per la giustificazione dell’assenza per malattia è necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale (medico di base) affinché rilasci il certificato con indicato il periodo di prognosi. Tale certificato, redatto tramite piattaforma INPS, viene trasmesso direttamente all'Università degli Studi di Padova in quanto datore di lavoro e non è necessario l'ulteriore invio da parte del docente.

Qualora ciò non fosse possibile può essere inviato un analogo certificato redatto da un medico o specialista su propria carta intestata del ricettario. Per questa tipologia di certificato dovrà essere il docente a trasmettere la scansione del certificato all’Ufficio Personale Docente (all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it).

Si precisa che è possibile presentare più certificati medici relativi a periodi non continuativi di malattia in quanto i giorni di prognosi assegnati dal medico vengono conteggiati da calendario, compresi sabati, domeniche ed eventuali altri giorni festivi (comprese ferie, vacanze natalizie o pasquali).

Una volta acquisito il certificato medico, sarà predisposto il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza, che sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Durante i giorni di assenza non dovrà risultare alcuna attività lavorativa istituzionale. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17 D.lgs 151/2001

Nell'eventualità in cui la docente necessiti di astenersi anticipatamente dal lavoro per gravidanza a rischio, è necessario produrre un certificato emesso dal ginecologo del Distretto Sanitario dell'ULSS di appartenenza e inviarlo all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it). La docente è collocata in interdizione anticipata dal lavoro, prevista dall'art. 17 del D.lgs 151/2001, per il periodo indicato nella certificazione.

  Congedo di maternità - gestazione e puerperio

Il congedo per maternità può essere fruito 2 mesi prima della data del parto + 3 mesi dopo il parto oppure in modo flessibile (1+4) o (0+5).

Nel primo caso è sufficiente presentare entro la fine del settimo mese all’Ufficio Personale Docente (all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it) il modulo per il collocamento in maternità obbligatoria con allegato un certificato del ginecologo da cui si evinca la data presunta del parto. Il ginecologo deve essere accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Nel secondo e terzo caso, oltre al certificato del ginecologo, è necessario presentare, sempre entro la fine del settimo mese, formale domanda di collocamento in maternità flessibile allegando il certificato rilasciato dal medico del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori Universitari il cui riferimento è il seguente:

Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori Universitari
Via Marzolo 3/A, Padova
Segreteria 049/8271650-1651
Assistenti Sanitarie 049/8271652-1653
Fax:049/658296
e-mail: serv.medicinapreventiva@unipd.it

Dopo il parto, la docente dovrà comunicare all’Ufficio Personale Docente la data di nascita della figlia o del figlio in modo tale da poter predisporre il provvedimento di collocamento in congedo di maternità-puerperio per il periodo previsto. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato alla docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Congedo paternità

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto, anche per il padre lavoratore dipendente pubblico, la possibilità di fruire del congedo di paternità obbligatorio ovvero di assentarsi per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamento, retribuito al 100%. 

Il modulo è da inviare per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore di Dipartimento, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Congedo parentale

Il congedo parentale è il diritto ad un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro spettante sia alla madre sia al padre lavoratori, da ripartire tra i due genitori, e da fruire nei primi 12 anni di vita del bambino e dopo il termine del congedo di maternità obbligatorio (5 mesi) fruiti dalla madre.

I genitori possono fruire di periodi di congedo parentale, continuativi o frazionati, anche contemporaneamente, entro il limite individuale di 6 mesi.

Per quanto riguarda la retribuzione del periodo di congedo parentale, si fa riferimento alla modalità di copertura economica prevista per i periodi di congedo straordinario per gravi motivi (motivi di salute, familiari), previsto dagli artt. 37 e 40 del DPR 3/1957, che consistono in 45 giorni annui.

Se l’interessato non ha usufruito dei complessivi 45 giorni per anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) di congedo straordinario per gravi motivi, i periodi di congedo parentale “possono essere retribuiti al 100%, tranne il primo giorno di ogni periodo che viene decurtato di 1/3", sempre e comunque per un massimo di 45 giorni annui (1° gennaio - 31 dicembre).

Dal 46° giorno di congedo parentale richiesto nel corso del medesimo anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), si applica il trattamento economico previsto dalla normativa sulla maternità (retribuzione al 30%).

Il modulo per la richiesta di un periodo di congedo parentale è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e, per conoscenza, alla Direttrice o al Direttore di Dipartimento, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Congedo malattia figlio

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino fino all'età di 8 anni (giorno dell'8° compleanno compreso), presentando idonea certificazione medica (art. 47 del D.Lgs 151/2001 - Testo unico sulla maternità e paternità).

La durata complessiva del congedo per la malattia del figlio varia a seconda dell'età del bambino.

Precisamente, entrambi i genitori hanno diritto a congedi per malattia del figlio:

  • nei primi 3 anni di vita del bambino: senza limiti di tempo;
  • dai 4 agli 8 anni di età del bambino: a 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, non sovrapponibili, per un totale massimo di 10 giorni.

Tale congedo prevede che i giorni di assenza non siano retribuiti.

Poiché l'assenza per malattia del bambino può essere fruita alternativamente dai due genitori, il lavoratore che ne usufruisce dovrà attestare che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Il modulo per la richiesta di un periodo di congedo per malattia del figlio è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e, per conoscenza, alla Direttrice o al Direttore di Dipartimento, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Congedo straordinario per matrimonio

Il periodo di congedo straordinario per matrimonio ha la durata massima di 15 giorni di calendario e il giorno delle nozze deve essere uno di essi. Il docente compila il modulo da utilizzare per la richiesta del congedo per matrimonio e lo indirizza contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Entro 30 giorni dalla data del matrimonio il docente invia all’Ufficio Personale Docente la dichiarazione sostitutiva di certificazione di avvenuto matrimonio, anch'essa con allegata copia del documento di identità in corso di validità. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Congedo straordinario per gravi motivi - lutto

Per i giorni in cui il docente avrà necessità di assentarsi per lutto, potrà utilizzare il congedo straordinario per gravi motivi (ai sensi degli artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 così come modificati dall'art. 3, comma 37 e 39, della legge n. 537/1993).

Il modulo per la domanda deve essere inviato contestualmente alla Rettrice (tramite l’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it) e, per conoscenza, alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Aspettativa motivi di famiglia (art. 69 del D.P.R 10.01.1957. n.3)

L'aspettativa per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 3/1957, viene concessa per motivi soggetti alla valutazione da parte dell'Amministrazione e non può eccedere la durata di un anno.

Come indicato all'art. 70 del DPR n. 3/1957 (Cumulo di aspettative), due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; in ogni caso, è da tenere presente che la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare i due anni e mezzo in un quinquennio.

I giorni sono conteggiati da calendario (sabati, domeniche e festivi compresi)

Questa aspettativa è senza assegni, il periodo non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente alla Rettrice (tramite l’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza in quanto, per tale tipologia di congedo, è previsto che il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprima un parere in merito. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Aspettativa per coniuge in servizio all’estero

La Legge 11.02.1980, n. 26, così come integrata dalla Legge 25.06.1985, n. 333, prevede che il dipendente statale, il cui coniuge, dipendente dello Stato o che presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, possa chiedere il collocamento in aspettativa per il periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata.

Questa tipologia di aspettativa non è applicabile se il coniuge presta stabilmente servizio all'estero alle dipendenze di impresa di nazionalità non italiana. È un'aspettativa senza assegni. Può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o qualora venga meno l'effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

Il periodo non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza. Il modulo della domanda deve essere inviato per mail, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido, contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza in quanto, per tale tipologia di aspettativa, è previsto che il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprima un parere in merito. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

  Permessi Legge 104/92

I lavoratori dipendenti ai quali sono riconosciuti i benefici ai sensi della Legge 104/92 ovvero i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92, possono usufruire di 3 giorni di permesso al mese che il docente dovrà comunicare alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con le modalità concordate.

Preventivamente, deve essere trasmesso all’Ufficio Personale Docente, all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it, il verbale sanitario contenente il giudizio espresso dall’apposita Commissione Medica integrata ASL/INPS che riconosce la disabilità ai sensi dell’articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, tramite l’apposito modulo corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido.

Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi

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