Maternità Co.Co.Co.

Il Decreto Ministeriale n° 247/2007 ha esteso, a partire dal 7 novembre 2007, il diritto al congedo di maternità  (astensione obbligatoria) e all'astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps che non siano titolari di pensione, non iscritte ad altre forme previdenziali e che versino:

  • dal 1° gennaio 2015 l'aliquota del 30,72%
  • dal 1° gennaio 2016 l'aliquota del 31,72%
  • dal 1° gennaio 2017 l'aliquota del 32,72%
  • dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del 33,72%

Procedimento
La collaboratrice è tenuta a comunicare, con la massima tempestività, al Datore di Lavoro (Responsabile del Servizio, Direttore di Dipartimento o di Unità Operativa) l’eventuale stato di gravidanza (Sezione Modulistica), allegando il certificato medico del ginecologo convenzionato al fine della valutazione di esistenza di rischio specifico in materia di sicurezza e salute connessa alla propria attività.
Il Datore di Lavoro provvederà ad individuare una mansione esente da rischi ai sensi del Decreto Legislativo n°151/2001.
Sono previste le seguenti tipologie di astensione, come meglio specificato nell'allegato "Tipologie di Astensione":

  1. Astensione obbligatoria
  2. Astensione anticipata
  3. Astensione flessibile

Indennità di maternità
Quando sorge l’obbligo di astensione dal lavoro nei termini sopra indicati, l’attività contrattuale è sospesa senza erogazione del compenso ed è previsto il pagamento di un indennità sostitutiva di retribuzione (indennità di maternità). La prestazione economica è pagata dall’Inps ed è pari all’ 80% del reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione.

  Cosa fare per ricevere l’indennità di maternità

Con una circolare del 6 aprile 2012 n°53, l’Inps comunica che le domande di maternità e paternità dovranno essere inviate unicamente on-line, per le lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata, da maggio 2012. L’Inps precisa anche che la presentazione delle domande in via telematica dovrà essere effettuata attraverso una delle seguenti modalità:

  • Web Inps
  • Patronati
  • Contact center multicanale (numero verde 803164)

Informazioni dettagliate sono fornite nella circolare allegata (Sezione Modulistica)

  Nascita del figlio

Ai fini del riconoscimento del congedo post partum e della ripresa della collaborazione, entro 30 giorni dalla nascita del figlio, la collaboratrice è tenuta a comunicare l'evento al Datore di Lavoro e all’Inps (Sezione Modulistica).

  Documentazione

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

  1. certificato di gravidanza rilasciato dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN indicante la data presunta del parto
  2. dichiarazione del datore di lavoro attestante l'effettiva astensione dal lavoro durante il congedo di maternità (per l'Amministrazione Centrale compilato dal Servizio Carriere personale tecnico amministrativo e per le strutture esterne dal Direttore della Struttura)
  3. i contributi previdenziali si visualizzano nel proprio estratto contributivo accedendo, con codice Pin dispositivo rilasciato dall'INPS, nella sezione Estratto contributivo dei Servizi online: http://www.inps.it

La contribuzione richiesta deve sussistere:

  • nel caso di indennità di maternità due mesi prima della data presunta del parto
  • nel caso di indennità di maternità anticipata all’inizio dell’astensione anticipata dal lavoro; in aggiunta dovrà essere allegato il provvedimento rilasciato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

Per le lavoratrici che richiedono l’astensione flessibile è necessario allegare anche le certificazioni del medico specialista del SSN o convenzionato con il SSN e del Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attestano l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro.

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