Maternità Co.Co.Co.
Il Decreto Ministeriale n° 247/2007 ha esteso, a partire dal 7 novembre 2007, il diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria) e all'astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps che non siano titolari di pensione, non iscritte ad altre forme previdenziali e che versino:
- dal 1° gennaio 2015 l'aliquota del 30,72%
- dal 1° gennaio 2016 l'aliquota del 31,72%
- dal 1° gennaio 2017 l'aliquota del 32,72%
- dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del 33,72%
Procedimento
La collaboratrice è tenuta a comunicare, con la massima tempestività, al Datore di Lavoro (Responsabile del Servizio, Direttore di Dipartimento o di Unità Operativa) l’eventuale stato di gravidanza (Sezione Modulistica), allegando il certificato medico del ginecologo convenzionato al fine della valutazione di esistenza di rischio specifico in materia di sicurezza e salute connessa alla propria attività.
Il Datore di Lavoro provvederà ad individuare una mansione esente da rischi ai sensi del Decreto Legislativo n°151/2001.
Sono previste le seguenti tipologie di astensione, come meglio specificato nell'allegato "Tipologie di Astensione":
- Astensione obbligatoria
- Astensione anticipata
- Astensione flessibile
Indennità di maternità
Quando sorge l’obbligo di astensione dal lavoro nei termini sopra indicati, l’attività contrattuale è sospesa senza erogazione del compenso ed è previsto il pagamento di un indennità sostitutiva di retribuzione (indennità di maternità). La prestazione economica è pagata dall’Inps ed è pari all’ 80% del reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione.
Cosa fare per ricevere l’indennità di maternità
Con una circolare del 6 aprile 2012 n°53, l’Inps comunica che le domande di maternità e paternità dovranno essere inviate unicamente on-line, per le lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata, da maggio 2012. L’Inps precisa anche che la presentazione delle domande in via telematica dovrà essere effettuata attraverso una delle seguenti modalità:
- Web Inps
- Patronati
- Contact center multicanale (numero verde 803164)
Informazioni dettagliate sono fornite nella circolare allegata (Sezione Modulistica)
Nascita del figlio
Ai fini del riconoscimento del congedo post partum e della ripresa della collaborazione, entro 30 giorni dalla nascita del figlio, la collaboratrice è tenuta a comunicare l'evento al Datore di Lavoro e all’Inps (Sezione Modulistica).
Documentazione
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- certificato di gravidanza rilasciato dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN indicante la data presunta del parto
- dichiarazione del datore di lavoro attestante l'effettiva astensione dal lavoro durante il congedo di maternità (per l'Amministrazione Centrale compilato dal Servizio Carriere personale tecnico amministrativo e per le strutture esterne dal Direttore della Struttura)
- i contributi previdenziali si visualizzano nel proprio estratto contributivo accedendo, con codice Pin dispositivo rilasciato dall'INPS, nella sezione Estratto contributivo dei Servizi online: http://www.inps.it
La contribuzione richiesta deve sussistere:
- nel caso di indennità di maternità due mesi prima della data presunta del parto
- nel caso di indennità di maternità anticipata all’inizio dell’astensione anticipata dal lavoro; in aggiunta dovrà essere allegato il provvedimento rilasciato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.
Per le lavoratrici che richiedono l’astensione flessibile è necessario allegare anche le certificazioni del medico specialista del SSN o convenzionato con il SSN e del Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attestano l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro.
Ufficio Personale tecnico amministrativo
Settore carriere
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