Whistleblowing - Segnalazione di presunte condotte illecite
Le tutele previste dalla legge
L’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) prevede una serie di tutele a favore del dipendente pubblico (o soggetto equiparato) che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In particolare, tale norma prevede, tra l’altro, la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e la tutela del segnalante da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall’amministrazione nei suoi confronti. A ciò si aggiunga quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 179/2017 secondo cui “nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, … il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326,622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile”.
Il Regolamento di Ateneo: ambito di applicazione.
A partire dal 18 dicembre 2021 è in vigore il nuovo Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite - whistleblowing policy (DR rep 4421 del 2 dicembre 2021).
Per "segnalazione di condotte illecite" si intende la trasmissione di informazioni relative a condotte che possono integrare uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale o comunque informazioni relative a situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e non per un interesse personale.
Possono effettuare la segnalazione Personale o Studenti dell'Università degli Studi di Padova.
Per "Personale dell'Ateneo" si intende il personale dipendente dell'Università degli Studi di Padova; i collaboratori o consulenti dell'Università degli Studi di Padova, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010; i titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 e i titolari di borse di studio e di ricerca; gli studenti titolari di contratti di collaborazione con l'Ateneo; i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Università degli Studi di Padova; ogni altro soggetto non compreso nelle categorie precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo e a cui si applichi il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova.
Per "Studenti" si intende coloro che sono iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o corsi post lauream dell'Università degli Studi di Padova.
Possono pervenire, tramite la stessa procedura informatizzata descritta in seguito, anche le segnalazioni in forma anonima e di soggetti terzi rispetto al Personale e agli Studenti. In entrambi i casi, a questi soggetti, non si applicheranno le tutele previste dalla legge a favore del Whistleblower.
La procedura informatizzata dell’Università degli Studi di Padova
La segnalazione va inviata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Padova (RPCT) utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata per la segnalazione di condotte illecite dell’Università degli Studi di Padova raggiungibile tramite il link in calce alla pagina.
In conformità alle Linee Guida ANAC in materia, per garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante che fornisce i propri dati, la procedura informatizzata utilizzata dall’Università degli Studi di Padova separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione tramite l’adozione di appositi codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati. I codici criptati che consentono l’associazione dell’identità del segnalante al contenuto della segnalazione sono in possesso solo del Custode dell’identità, ovvero del soggetto che - pur non conoscendo né il contenuto della segnalazione né il nominativo del segnalante – assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti disgiuntamente dalle segnalazioni.
La procedura informatizzata invia al RPCT solo il contenuto della segnalazione e non i dati identificativi del segnalante: in questo modo la segnalazione viene gestita in modo spersonalizzato. Il RPCT può avere accesso all’identità del segnalante solo se, nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo, Rettore e Direttore Generale autorizzano espressamente e congiuntamente il Custode dell’identità a provvedere all’associazione dei dati identificativi con il contenuto della segnalazione.
La procedura informatizzata rilascia al segnalante un codice univoco crittografato che consente di accedere in un secondo momento alla procedura per verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria con riferimento all’avvio della stessa o all’inammissibilità della segnalazione nonché alla conclusione del procedimento.
A coloro che non forniscono i dati sulla propria identità o che sono estranei al Personale e agli Studenti, il codice fornito dall’applicavo permetterà solamente di verificare il recepimento della segnalazione e non anche di verificare lo stato di avanzamento della relativa istruttoria.
Il codice univoco crittografato deve essere conservato con cura: in caso di smarrimento non potrà essere in alcun modo recuperato o duplicato.
Di seguito il link alla procedura informatizzata. Si consiglia di prendere visione del Regolamento di Ateneo prima di avviare la procedura.