Segnalazione di illeciti (Whistleblowing)

Le persone fisiche che nel contesto lavorativo universitario vengono a conoscenza di comportamenti illeciti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università degli Studi di Padova, possono inviare una segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Il d.lgs. 24/2023 ha ampliato e rafforzato le misure di tutela della riservatezza e di protezione della persona segnalante da misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'amministrazione come conseguenza della segnalazione. 

L'Università degli Studi di Padova, al fine di garantire l’effettiva riservatezza del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione, mette a disposizione una procedura interna protetta con strumenti di crittografia per la segnalazione online di comportamenti illeciti. 

Le tutele non operano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia oppure la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, la persona segnalante è sottoposta a procedimento disciplinare. 

  Chi può presentare una segnalazione (Whistleblower)

La segnalazione può essere presentata da:

  • personale dipendente dell’Università degli Studi di Padova;
  • lavoratrici e lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti e collaboratori che svolgono la propria attività in modo continuativo o occasionale, anche a titolo gratuito, presso l’Università degli Studi di Padova, compresi i titolari di contratti di insegnamento, di assegni o contratti di ricerca, di borse di studio per la ricerca o di dottorato, titolari di contratti di specializzazione medica;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, componenti di gruppi di ricerca, visiting professor etutor che prestano la propria attività lavorativa presso l’Università degli Studi di Padova;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Università degli Studi di Padova;
  • persone fisiche con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Università degli Studi di Padova (per es. componenti esterni del Consiglio di Amministrazione o del Nucleo di Valutazione e rappresentanti della componente studentesca negli organi universitari);
  • ogni altro soggetto non compreso nelle categorie precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo e a cui si applichi il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova. 

Possono presentare una segnalazione anche le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Padova, con le tutele previste dall’art. 13, comma 6, del vigente Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite (in corso di aggiornamento)

Le tutele si applicano anche alle segnalazioni effettuate:

  • durante le procedure di selezione e di instaurazione del rapporto giuridico con l’Università;
  • durante il periodo di prova;
  • dopo la cessazione del rapporto con riferimento a fatti avvenuti nel periodo in cui era in essere un rapporto giuridico con l’Università. 

Le tutele previste per il segnalante sono estese ai seguenti soggetti (art. 3, comma 5, d.lgs. 24/2023):

  1. facilitatori interni, ossia le persone fisiche che operano all’interno dell'Università e che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
  2. persone che hanno un rapporto giuridico con l’Università e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. colleghi di lavoro del segnalante;
  4. enti di cui il segnalante è proprietario o presso cui lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

  Cosa può essere segnalato

Le segnalazioni devono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative  (nazionali o europee), di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo universitario.

In particolare, possono essere oggetto di segnalazione soltanto gli illeciti penali, amministrativi, contabili o civili che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università. 

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di:

  • informazioni classificate;
  • segreto professionale forense e medico;
  • tutela dei diritti dei lavoratori e prerogative sindacali. 

Esclusioni 

La procedura informatizzata protetta non può essere utilizzata per segnalare mere irregolarità. 

La disciplina introdotta dal d.lgs. 24/2023 non si applica a segnalazioni:

  1. legate a un interesse di carattere personale del segnalante relativo esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (come per esempio discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici);
  2. già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o da provvedimenti nazionali attuativi (per maggiori informazioni, consultare gli elenchi richiamati dall’art. 1, comma 2, lett. b, d.lgs. 24/2023);
  3. in materia di sicurezza nazionale.

  Segnalazioni anonime

Sono prese in carico anche le comunicazioni non sottoscritte, esclusivamente se risultano manifestamente fondate e forniscono elementi utili per la ricostruzione e l’accertamento degli illeciti segnalati.

Se nel corso degli accertamenti o in successive comunicazioni viene individuata l'identità del segnalante anonimo, dal momento dell’identificazione si attivano le tutele previste dal d.lgs. 24/2023 per i whistleblowers.

  Divieto di ritorsioni

Gli atti o provvedimenti che costituiscono ritorsione nei confronti del segnalante sono nulli (art. 17, d.lgs. 24/2023). 

Il soggetto segnalante può denunciare all'ANAC le ritorsioni* che ritiene di avere subito. 

*Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. 2, comma 1, lett. m, d.lgs. 24/2023).

  Segnalazione all’ANAC e divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei seguenti casi:

  1. la segnalazione interna inviata al RPCT dell’Università non ha avuto seguito nei termini previsti;
  2. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  3. la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 In ultima istanza, la persona segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica delle violazioni, esclusivamente se:

  1. ha previamente effettuato una segnalazione al RPCT dell’Università e una segnalazione all’ANAC o direttamente una segnalazione all’ANAC, quando ne ricorrono i presupposti, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
  2. ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione all’ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (per es. rischio di occultamento o distruzione di prove, fondato timore che che il destinatario della segnalazione sia colluso con l'autore o direttamente coinvolto nella realizzazione della violazione). 

Contatti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

Email: rpct.whistleblowing@unipd.it
Tel: 049 827 3195