Commissioni paritetiche docenti-studenti
1. Presso ciascuna Scuola di Ateneo è istituita almeno una Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione paritetica, in accordo con il Nucleo di Valutazione, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. La Commissione può inoltre individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al periodo precedente; tali indicatori devono essere sottoposti al parere del Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza, e successivamente approvati dal Consiglio di amministrazione.
3. La Commissione paritetica, inoltre, formula, anche di propria iniziativa, pareri sull'istituzione, attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. I pareri richiesti dagli organi titolari di competenza propositiva sono espressi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta e, in difetto, si intende che la commissione abbia fornito parere favorevole.
4. La Commissione paritetica è composta da non meno di 8 commissari, tra cui:
a) un minimo di tre docenti, almeno uno per ogni Dipartimento raggruppato, scelti tra i docenti afferenti ai Dipartimenti dal consiglio della Scuola di Ateneo,
b) il Presidente del Consiglio della Scuola di Ateneo,
c) uno studente per ogni commissario docente.
5. La Commissione elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, il Presidente.
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