Apprendistato di alta formazione e ricerca
È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, che consente il conseguimento di titoli di studio di alta formazione (laurea triennale, magistrale, master di I e II livello, dottorato di ricerca) oppure di svolgere attività di ricerca.
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca permette a giovani fra i 18 e i 29 anni di età di unire lavoro e studio: è possibile infatti essere assunti in azienda con un contratto di apprendistato, e allo stesso tempo conseguire un titolo di studio o sviluppare un progetto di ricerca.
Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività.
Applicabilità: tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati
Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni. I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano formativo individuale sulla base della stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e Università.
In Veneto esiste un accordo tra Regione del Veneto, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le Università venete e parti sociali, che disciplina i criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, siglato il 21 giugno 2016
Descrizione
Il numero massimo di apprendisti che l'impresa può assumere è:
- imprese con 10 dipendenti o più: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti (TIND o TDET);
- imprese da 3 a 9 dipendenti: 1 apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio;
- imprese fino a 3 dipendenti: massimo 3 apprendisti.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della lgge n. 443/1985.
Salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (D.LGS 81/2005, art. 47 co. 3).
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui:
- forma scritta del contratto;
- redazione del piano formativo individuale;
- presenza di un tutore o referente aziendale che affianchi l’apprendista con l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
- possibilità di recesso al termine del periodo formativo. Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Le imprese che applicano un CCNL che non disciplina l’apprendistato “possono far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine” sia per i profili normativi che economici dell’istituto.
Vantaggi per le imprese
Benefici contributivi e fiscali
Aliquota contributiva prevista:
- Imprese con 10 o più dipendenti: 10% della retribuzione imponibile;
- imprese con meno di 10 dipendenti:
- 1° anno: 1,5%;
- 2° anno: 3%;
- anni successivi: 10%.
All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi inoltre il contributo NASPI e il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (complessivamente l’1,61%)
In caso di prosecuzione del contratto a TIND, Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - nel limite massimo di Euro 3.000 su base annua -per un periodo massimo di 12 mesi e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione.
Benefici retributivi
- Livello di inquadramento (Fino a 2 livelli inferiori a quello del lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto);
- Retribuzione in % (Stabilita in % rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto).
Agevolazioni normative
- Esclusione dal computo dei limiti numerici previsti per particolari istituti di legge e di contratto collettivo applicato (es.Legge 68/99);
- esclusione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti al termine del periodo formativo.
Normativa e siti di riferimento
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 1 ottobre 2015
- Legge 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (Jobs act)
- Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
- Testo unico dell'Apprendistato - Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
- Delibera Regione Veneto 31/07/2012, n. 1560
Accordo Regione Veneto - Università - Parti sociali, settembre 2016
Sito della Regione Veneto
Ufficio di riferimento
Career service
via Martiri della Libertà, 8 - 35137, Padova
tel. 049.827 3902/3317
placement@unipd.it
www.unipd.it/placement
Apprendistato di alta formazione e ricerca - Dottorati di ricerca
Il dottorato in apprendistato di alta formazione è disciplinato attualmente all'art. 10 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 226 del 14/12/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29/12/2021:
"Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso."
I corsi di dottorato possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo. In caso di due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
E' possibile destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
Elenco dei corsi di dottorato
Elenco dei contratti di lavoro proposti - bandi scaduti
Dottorato: informazioni per le aziende
Applicabilità: tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati.
Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni. I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano formativo individuale sulla base della stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e Università.
In Veneto esiste un accordo tra Regione del Veneto, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le Università venete e parti sociali, che disciplina i criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, siglato il 21 giugno 2016.
Descrizione: il numero massimo di apprendisti che l'impresa può assumere è:
- imprese da 0 fino a 2 dipendenti qualificati: massimo 3 apprendisti;
- imprese da 3 fino a 9 dipendenti qualificati: 1 apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio;
- imprese con oltre 9 dipendenti qualificati: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati o qualificati.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 443/1985.
Salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (D.lgs 81/2005, art. 47 co. 3).
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui:
- forma scritta del contratto;
- redazione del piano formativo individuale;
- presenza di un tutore o referente aziendale che affianchi l’apprendista con l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
- possibilità di recesso al termine del periodo formativo. Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Le imprese che applicano un CCNL che non disciplina l’apprendistato “possono far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine” sia per i profili normativi che economici dell’istituto.
Dottorato: vantaggi per le imprese
Benefici contributivi
- Contribuzione pari all' 11.61% a carico azienda e del 5,84% a carico apprendista- tot. 17,45%;
- Per le imprese con meno di 10 dipendenti si applica:
Aliquota contributiva a carico dell'apprendista pari al 5,84%
1. anno di apprendistato aliquota contributiva a datore di lavoro 3,11% - tot. 8.95%
2. anno di apprendistato aliquota contribuiva a carico datore lavoro 4,61% - tot. 10.45%
Anni successivi: a carico datore di lavoro 11,61% - tot. 17.45% - Incentivo alla conferma in servizio: mantenimento sgravio contributivo per l’anno successivo al termine del periodo di apprendistato, in caso di conferma.
Benefici retributivi
Azzeramento della retribuzione per la formazione esterna all'impresa;
diminuzione al 10% della retribuzione oraria per le ore di formazione interna all'azienda;
livello di inquadramento (Fino a 2 livelli inferiori a quello del lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto).
Benefici normativi
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici per tutta la durata del contratto, previsto da norme di legge e ccnl collettivi, (es. Legge n. 68/1999).
Benefici fiscali
il costo aziendale dell'apprendista è escluso dalla base imponibile IRAP.
Dottorato: normativa e siti di riferimento
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (Jobs act);
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 1 ottobre 2015;
- Delibera Regione Veneto n. 1050 del 29 giugno 2016 che ratifica gli Accordi tra la Regione del Veneto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Parti sociali per la disciplina degli standards formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, firmato in data 21 giugno 2016.
- Accordo interconfederale del 18 maggio 2016.
Ufficio di riferimento
Ufficio Dottorato di ricerca
Via Venezia 15, 35131 Padova
Recapito postale: Via VIII febbraio 1848, n. 2 - 35122 Padova
tel. 049.827 1823 - fax 049.8276379
email: phd@unipd.it
Referente: Valentina Bregaglio