RDRL e Preposti

La vigente normativa in ambito di tutela della salute e sicurezza sul lavoro prevede l'individuazione dei seguenti soggetti:

Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RDRL, con rif. a quanto previsto dal DM 363/1998): soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio 

Preposto (con rif. a quanto previsto dal D.Lgs. 81/20028):  persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza di Ateneo (SGSS; rif. https://www.unipd.it/sgss) prevede che i RDRL ed i preposti vengano individuati formalmente dai rispettivi Dirigenti/Responsabili di Struttura, attraverso sottoscrizione di atto di nomina, secondo i modelli di seguito riportati:

Nomina Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio RDRL
Appointment of the head of teaching or research activities in the laboratory RDRL

- Nomina del Preposto
Appointment of the Supervisor

Gli atti di individuazione di RDRL/Preposti devono essere comunicati  alla mail sicurezza@unipd.it.

A seguire, il modello per la registrazione delle attività di addestramento, secondo quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008:

- Verbale relativo all’incontro di addestramento dei lavoratori
Minutes of the workers' training meeting

Si fornisce inoltre il modello di registrazione dell'avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI ai lavoratori/soggetti equiparati

Approfondimenti

  Il Responsabile dell’attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio - RDRL

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n.363 del 05/08/1998, “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria (….)” in ambito di sicurezza sul lavoro si riporta quanto contenuto nell’art.5 – “obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio”

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

  1. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
  2. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi;
  3. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
  4. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  5. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte. 

In ambito di Ateneo, la figura del Responsabile dellattività didattica o di ricerca in laboratorio (RDRL) andrà pertanto ad inserirsi nella struttura gerarchica dei soggetti attivi nell’organigramma della sicurezza, tra le figure di:

- Dirigente (o Responsabile di Struttura): persona che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/2008, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

e
- Preposto di laboratorio (o spazio affine): persona che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Si fa presente che, qualora non si proceda all’individuazione, le responsabilità attribuite al RDRL saranno in capo al Responsabile di Struttura/Direttore del Dipartimento (vedi organigramma pagina 12 Manuale SGSS).

Una volta individuato, l’RDRL viene inserito nel programma di formazione e aggiornamento dedicato, previsto dall’Ateneo, secondo le prescrizioni normative vigenti.

  Il Preposto

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” si riporta quanto contenuto nell’art. 19. “Obblighi del preposto” 

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere  e  vigilare  sull'osservanza  da  parte  dei singoli  lavoratori  dei  loro  obblighi  di  legge,  nonché   delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di protezione individuale messi a loro disposizione  e,  in  caso  di rilevazione  di  comportamenti  non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. 

Una volta individuato, il Preposto viene inserito nel programma di formazione e aggiornamento dedicato, previsto dall’Ateneo, secondo le prescrizioni normative vigenti.

  Il Verbale di addestramento

Viene definito addestramento “il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

L’ Art. 37 punto 5, D.Lgs. 81/08 prevede che “L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati […].”

Ufficio Ambiente e sicurezza

Riviera Tito Livio, 1 - 35122 Padova
tel. 049 827 3055
sicurezza@unipd.it