Apprendistato di alta formazione e ricerca

È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, che consente il conseguimento di titoli di studio di alta formazione (laurea triennale, magistrale, master di I e II livello, dottorato di ricerca) oppure di svolgere attività di ricerca.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca permette a giovani fra i 18 e i 29 anni di età di unire lavoro e studio: è possibile infatti essere assunti in azienda con un contratto di apprendistato, e allo stesso tempo conseguire un titolo di studio o sviluppare un progetto di ricerca.
Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività.

Applicabilità: tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati

Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni. I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano formativo individuale sulla base della stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e Università.

In Veneto esiste un accordo tra Regione del Veneto, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le Università venete e parti sociali, che disciplina i criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, siglato il 21 giugno 2016

  Descrizione

  • imprese con 10 dipendenti o più: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti (TIND o TDET); 
  • imprese da 3 a 9 dipendenti: 1 apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio;
  • imprese fino a 3 dipendenti: massimo 3 apprendisti.
  1. forma scritta del contratto;
  2. redazione del piano formativo individuale;
  3. presenza di un tutore o referente aziendale che affianchi l’apprendista con l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
  4. possibilità di recesso al termine del periodo formativo. Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

  Vantaggi per le imprese

  • Imprese con 10 o più dipendenti: 10% della retribuzione imponibile;
  • imprese con meno di 10 dipendenti:
  • Livello di inquadramento (Fino a 2 livelli inferiori a quello del lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto);
  • Retribuzione in % (Stabilita in rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto).
  • Esclusione dal computo dei limiti numerici previsti per particolari istituti di legge e di contratto collettivo applicato (es.Legge 68/99);
  • esclusione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti al termine del periodo formativo.

  Normativa e siti di riferimento

  • Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 1 ottobre 2015
  • Legge 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (Jobs act)
  • Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
  • Testo unico dell'Apprendistato - Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167
  • Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
  • Delibera Regione Veneto 31/07/2012, n. 1560

  Ufficio di riferimento

Apprendistato di alta formazione e ricerca - Dottorati di ricerca

Il dottorato in apprendistato di alta formazione è disciplinato attualmente all'art. 10 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 226 del 14/12/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29/12/2021:

"Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso."

I corsi di dottorato possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo. In caso di due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

E' possibile destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Elenco dei corsi di dottorato
Elenco dei contratti di lavoro proposti - bandi scaduti

  Dottorato: informazioni per le aziende

  • imprese da 0 fino a 2 dipendenti qualificati: massimo 3 apprendisti;
  • imprese da 3 fino a 9 dipendenti qualificati: 1 apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio;
  • imprese con oltre 9 dipendenti qualificati: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati o qualificati.
  1. forma scritta del contratto;
  2. redazione del piano formativo individuale;
  3. presenza di un tutore o referente aziendale che affianchi l’apprendista con l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
  4. possibilità di recesso al termine del periodo formativo. Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

  Dottorato: vantaggi per le imprese

  • Contribuzione pari all' 11.61% a carico azienda e del 5,84% a carico apprendista- tot. 17,45%;
  • Per le imprese con meno di 10 dipendenti si applica:
    Aliquota contributiva a carico dell'apprendista pari al 5,84%
    1. anno di apprendistato aliquota contributiva a datore di lavoro 3,11% - tot. 8.95%
    2. anno di apprendistato aliquota contribuiva a carico datore lavoro 4,61% - tot. 10.45%
    Anni successivi: a carico datore di lavoro 11,61% - tot. 17.45%
  • Incentivo alla conferma in servizio: mantenimento sgravio contributivo per l’anno successivo al termine del periodo di apprendistato, in caso di conferma.

  Dottorato: normativa e siti di riferimento

  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (Jobs act);
  • Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 1 ottobre 2015;
  • Delibera Regione Veneto n. 1050 del 29 giugno 2016 che ratifica gli Accordi tra la Regione del Veneto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Parti sociali per la disciplina degli standards formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, firmato in data 21 giugno 2016.
  • Accordo interconfederale del 18 maggio 2016.

  Ufficio di riferimento