Agevolazioni fiscali per ricercatrici, ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia

  Agevolazioni fiscali ex art. 44 DL 30 maggio 2010, n. 78

  • la durata del regime agevolativo;
  • l’apertura alla possibilità di fruizione del regime stesso da parte di ricercatrici, ricercatori o docenti italiani mai iscritti ad AIRE o iscritti per un periodo insufficiente, purché in grado di dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato/gli Stati esteri in cui soggiornavano prima del rimpatrio.

  Potenziali beneficiari

  Requisiti per l’accesso al regime agevolativo

  1. essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  2. essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  3. aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  4. svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
  5. acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato Italiano.

  Durata del regime agevolativo

  • 8 anni complessivi in presenza di un figlio minore o a carico anche in affido preadottivo o di acquisizione della proprietà di un immobile di tipo residenziale in Italia entro i 12 mesi precedenti il trasferimento della residenza in Italia o successivamente;
  • 11 anni complessivi in presenza di due figli minori o a carico anche in affido preadottivo;
  • 13 anni complessivi in presenza di tre figli minori o a carico anche in affido preadottivo.

  Procedura per l’inoltro delle domande di agevolazione all’Università di Padova

  • all’Ufficio Personale Docente quando presentate da personale dipendente docente o ricercatore contestualmente o successivamente alla presa di servizio,
  • ai rispettivi Dipartimenti e Centri che pagano il compenso per i soggetti percipienti di redditi assimilati o di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di attività di ricerca o docenza.
  • possesso del titolo di studio universitario o equiparato,
  • documentata attività di ricerca o docenza svolta all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi.
  • la stabile residenza all’estero,
  • che i soggetti vengano a svolgere la loro attività in Italia, che assumano la residenza fiscale in Italia e che risulti sussistente un collegamento tra i due eventi.

  Ricercatrici, ricercatori e docenti rientrati in Italia prima del periodo di imposta 2020

  Decadenza dal regime agevolativo

  Incompatibilità tra regimi agevolativi

  • agevolazioni fiscali previste dall’art. 16, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (“Regime speciale per lavoratrici e lavoratori impatriate/i”);
  • opzione di cui all’articolo 24-bis del TUIR (Dpr 917/1986).

  Responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate

  Riferimenti normativi

Contatti

Per richiedere il modulo di domanda e informazioni sulla procedura, compilazione e presentazione e per chiarimenti relativi al requisito dell’attività di ricerca e docenza all’estero rivolgersi a: 
Personale dipendente: Ufficio Personale Docente
e-mail: concorsi.carriere@unipd.it

Le titolari e i titolari di incarichi di lavoro autonomo professionale o collaborazioni inquadrate nella fattispecie del lavoro assimilato a dipendente dovranno rivolgersi al Dipartimento con cui sottoscrivono il contratto.

In tutti i casi, per chiarimenti relativi alla residenza fiscale in Italia e all’estero e agli aspetti fiscali dell’agevolazione: 
Ufficio Fiscalità
e-mail: fiscale@unipd.it