Le persone fisiche che nel contesto lavorativo universitario vengono a conoscenza di comportamenti illeciti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università degli Studi di Padova, possono inviare una segnalazione alla/al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Il d.lgs. 24/2023 ha ampliato e rafforzato le misure di tutela della riservatezza e di protezione della persona segnalante da misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'amministrazione come conseguenza della segnalazione.
L'Universitàdi Padova, al fine di garantire l’effettiva riservatezza del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione, mette a disposizione una procedura interna protetta con strumenti di crittografia per la segnalazione online di comportamenti illeciti.
Le tutele non operano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia oppure la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, la persona segnalante è sottoposta a procedimento disciplinare.
La segnalazione può essere presentata dalle persone fisiche collegate all’Università in base a uno dei seguenti rapporti giuridici:
a) rapporto di lavoro dipendente;
b) rapporto di lavoro autonomo occasionale, continuativo o professionale, compresi i consulenti, anche a titolo gratuito, e ogni altro rapporto di collaborazione formalizzato con l’Università, tra cui anche i titolari di: i) contratti per attività di insegnamento ex art. 23 della legge n. 240/2010; ii) assegni, contratti o borse di ricerca, inclusi i dottorandi; iii) contratti di collaborazione per studenti “200 ore”;
c) rapporto di lavoro o collaborazione con imprese e soggetti terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Università;
d) tirocinio e volontariato, compresi gli operatori del Servizio civile universale;
e) incarico per lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Università, tra cui anche la rappresentanza studentesca e i componenti esterni del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e degli altri organi dell’Università.
Le tutele si applicano anche alle segnalazioni effettuate:
- durante le procedure di selezione e di instaurazione del rapporto giuridico con l’Università; - durante il periodo di prova; - dopo la cessazione del rapporto con riferimento a fatti avvenuti nel periodo in cui era in essere un rapporto giuridico con l’Università.
1. facilitatori interni, ossia le persone fisiche che operano all’interno dell'Università e che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
2. persone che hanno un rapporto giuridico con l’Università e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante;
4. enti di cui il segnalante è proprietario o presso cui lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.
Le segnalazioni devono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative (nazionali o europee), di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo universitario.
In particolare, possono essere oggetto di segnalazione soltanto gli illeciti penali, amministrativi, contabili o civili che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di:
informazioni classificate;
segreto professionale forense e medico;
tutela dei diritti dei lavoratori e prerogative sindacali.
Esclusioni
La procedura informatizzata protetta non può essere utilizzata per segnalare mere irregolarità.
La disciplina introdotta dal d.lgs. 24/2023 non si applica a segnalazioni:
legate a un interesse di carattere personale del segnalante relativo esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (come per esempio discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici);
già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o da provvedimenti nazionali attuativi (per maggiori informazioni, consultare gli elenchi richiamati dall’art. 1, comma 2, lett. b, d.lgs. 24/2023);
Il Regolamento non si applica alle segnalazioni anonime. Se le segnalazioni sono di particolare gravità oppure sono adeguatamente circostanziate e non manifestamente contraddittorie, la/il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università si rivolge agli uffici o agli organi competenti a trattare in modalità ordinaria le segnalazioni e le denunce diverse dal whistleblowing.
Se nel corso degli accertamenti o in successive comunicazioni viene individuata l'identità del segnalante anonimo, dal momento dell’identificazione si attivano le tutele previste dal d.lgs. 24/2023 per i whistleblowers.
*Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. 2, comma 1, lett. m, d.lgs. 24/2023).
la segnalazione interna inviata al RPCT dell’Università non ha avuto seguito nei termini previsti;
il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
In ultima istanza, la persona segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica delle violazioni, esclusivamente se:
ha previamente effettuato una segnalazione al RPCT dell’Università e una segnalazione all’ANAC o direttamente una segnalazione all’ANAC, quando ne ricorrono i presupposti, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione all’ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (per es. rischio di occultamento o distruzione di prove, fondato timore che che il destinatario della segnalazione sia colluso con l'autore o direttamente coinvolto nella realizzazione della violazione).