Class action

Aggiornamento: 18-05-2020

L'Università di Padova evidenzia la particolare connotazione della class action introdotta nel settore pubblico, quale strumento processuale diretto ad allontanare situazioni di non funzionalità dei servizi pubblici e garantire il soddisfacimento dell'utenza delle P.A. e più tipicamente attinente le attività di competenza ministeriale o degli enti territoriali.  Si rileva, con riferimento alla posizione dell' Ateneo, che le cause notificate nei confronti dello stesso in cui risulti parte anche il CODACONS riguardano procedimenti in capo ad autorità diverse dell'Università (Presidenza del Consiglio, Ministeri, ARAN, etc.).

Nello specifico, risultano attualmente pendenti:

n. 1 causa proposta da: CODACONS + A.F. e altri 32 attori contro Repubblica Italiana, MIUR, Ministero Salute, Ministero lavoro e Politiche Sociali, MEF, Tesoreria Centrale dello Stato, Università di Padova e altre Università ( n. 7  posizioni per l'Università di Padova).
La causa instaurata con citazione a comparire avanti al Tribunale di Roma (Rg. n. 52471/2010) è stata proposta da specializzandi non medici per chiedere risarcimento danni ed  equo indennizzo per arricchimento senza causa in relazione alla remunerazione per la formazione specialistica non medica. 
Il Tribunale di Roma ha definito il giudizio con sentenza n. 12824/2015 dichiarando il difetto di legittimazione del CODACONS e rigettando le domande degli attori.
Su impugnazione proposta degli attori con sentenza n. 718/2019 la Corte d'Appello di Roma, Sez. I° Civile, ha rigettato l'appello e confermata la impugnata sentenza di primo grado.

La citata sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 718/2019 è passata in giudicato. Non risulta proposto ricorso per Cassazione. Il contenzioso è pertanto da ritenersi concluso.

n. 1 causa proposta da CODACONS con numerosi ricorrenti persone fisiche contro  ARAN, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per la Semplificazione e la P.A. e nei confronti di CGIL FP, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA, USB-Unione Sindacale di Base, FLP-Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, vari Ministeri, numerosi Enti pubblici nel territorio italiano (Comuni, Province, Regioni,  ASL, Camere di Commercio, Università, etc. ) datori di lavoro dei ricorrenti (n. 2 posizioni per l'Università di Padova). 
La causa instaurata davanti il T.A.R. Lazio (Rg. n. 9253/2016) riguarda l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato con riguardo alle procedure contrattuali e negoziali relative al nuovo triennio 2016-2018, nonché la richiesta di condanna al risarcimento del danno subito da ciascun ricorrente per l'effetto del silenzio/ritardo nel provvedere al rinnovo contrattuale e di corresponsione di un equo indennizzo. 
Il T.A.R.. Lazio, Sez. Prima Bis, con sentenza n. 10528/2017, lo ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, declinando la giurisdizione del giudice adito in favore di quello ordinario con riferimento al chiesto risarcimento de danno e dell'indennizzo quale conseguenza della vacanza contrattuale. Risulta proposto appello in Consiglio di Stato (Rg. n. 762/2018).

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 119/2020, pubblicata il 07.01.2020 ha respinto l'appello proposto e, per l'effetto, confermato la citata sentenza T.A.R. Lazio, Sez, I°bis, n. 10528/2017. Il contenzioso amministrativo è pertanto da ritenersi concluso.