Oneri informativi per cittadini e imprese

La pubblicazione degli Oneri informativi per cittadini ed imprese non è più richiesta.
L’art. 34, c. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 è stato abrogato dal d.lgs 97/2016 e pertanto la  sezione  non verrà ulteriormente aggiornata. 

Sebbene la pubblicazione non sia più richiesta sono qui pubblicati i dati presenti nella specifica sezione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016.
Per onere informativo, secondo l'art. 34 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 

Resta attiva la sezione dedicata allo Scadenzario degli obblighi amministrativi  con l’indicazione delle date di efficacia degli stessi a carico di cittadini e imprese, come previsto dall’art. 12, c. 1-bis del d.lgs. 33/2013."

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Calendario accademico

Oneri informativi per cittadini e imprese - Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del Dlgs. 97/2016

Certificazione dei crediti

Dall'8 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. n.35 dell'8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito, con modificazioni, con legge n. 64 del 6 giugno 2013.
L'art. 7 del D.L. 35/13 "Ricognizione dei debiti contratti delle PA" prevede che le Amministrazioni pubbliche si registrino sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

I soggetti creditori che intendono presentare istanza di certificazione per il loro credito devono necessariamente accreditarsi sulla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) e presentare istanza telematica. La legge prevede che i crediti per essere certificati devono essere certi, liquidi ed esigibili. La certificazione del credito da parte dell'Ateneo, o la comunicazione di non accoglimento dell'istanza di certificazione, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Le imprese interessate ad acquisire la certificazione dei loro crediti verso l'Ateneo, ai sensi del D.L. 35/2013, possono quindi collegarsi al seguente link https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/

All'interno della pagina iniziale c'è la funzione "registrazione imprese" che consente alle ditte di accreditarsi sulla Piattaforma. Tale procedura è condizione necessaria per poter presentare le istanze per la certificazione dei crediti.