Per il riconoscimento dell'attività sostenuta all'estero durante il periodo Erasmus è necessario rivolgersi al delegato o presidente di corso di studio interessato, (tabella allegata in fondo alla pagina) e nel caso questi non afferisca al Corso di laurea della studentessa o dello studente, al presidente del Consiglio di corso di laurea.
Il riconoscimento dell’attività sostenuta all'estero deve avvenire nel rispetto del Learning Agreement approvato e secondo le indicazioni delle delibere del Senato accademico del 13/04/2015 e del 15/12/2020.
La conversione dei voti estera viene effettuata nel rispetto della scala ECTS se in presenza di un Transcript of records riportante tali informazioni oppure, dove mancanti, sulla base della tabella generica di Ateneo come da delibera del Senato Accademico del 15/12/2020.
Per la conversione dei voti stranieri in voti italiani (in trentesimi) secondo regole condivise a livello europeo consultare la scala ECTS e distribuzioni statistiche dei voti disponibile sul sito alla voce erasmus.
Attenzione: Coloro i quali non maturano almeno 12 ECTS durante il periodo all’estero la mobilità erasmus sarà riconosciuta a “Zero Grant”, pertanto non avranno diritto ad alcuna mensilità della borsa e alle relative integrazioni e saranno chiamati alla restituzione delle somme già liquidate.
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Attenzione: Coloro i quali non maturano almeno 12 ECTS durante il periodo all’estero la mobilità erasmus sarà riconosciuta a “Zero Grant”, pertanto non avranno diritto ad alcuna mensilità della borsa e alle relative integrazioni e saranno chiamati alla restituzione delle somme già liquidate.
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