Senato Accademico del 10 giugno 2025

38° ciclo di dottorato di ricerca - sessioni per la discussione della tesi
Le sessioni per la discussione della tesi di Dottorato sono state definite a partire dal 31° ciclo nelle finestre temporali comprese fra dicembre e marzo (prima sessione), e fra giugno e ottobre (seconda sessione). Nel 38° ciclo ci sono stati diversi avvisi di selezione, con avvio dei corsi il 1° ottobre 2022 e il 1° febbraio 2023. Per i primi rimangono valide le sessioni stabilite; per i secondi, al fine di garantire uguali tempistiche, sono state fissate delle sessioni ad hoc negli intervalli compresi fra aprile e luglio 2026, e fra novembre 2026 e marzo 2027. Inoltre, dal 38° ciclo è prevista la possibilità che i dottorandi e le dottorande possano chiedere al collegio dei docenti una proroga motivata. Di conseguenza è stata prevista la variazione delle sessioni di discussione della tesi, valida solo per coloro che terminano i corsi il 30 settembre 2025, in funzione della durata della proroga ottenuta, secondo il seguente schema:

Pre-ruolo universitario – Aggiornamento
Il Parlamento, in sede di conversione in legge n. 79 del 5 giugno 2025 , con modificazioni, del Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 (cd. PNRR-scuola), , ha approvato un emendamento in materia di pre-ruolo universitario, che modifica la Legge 240/2010 creando i due nuovi istituti degli incarichi post-doc (art. 22-bis) e degli incarichi di ricerca (art. 22-ter), i quali si affiancano ai contratti di ricerca (in sostituzione degli assegni di ricerca).
Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca hanno una durata minima di 1 anno, possono essere prorogati al massimo fino a 3 anni complessivi e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini delle c.d. stabilizzazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.
Incarichi post-doc: per ricerca, didattica e terza missione
La stipula dei contratti per incarichi post-doc è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Il nuovo art. 22-bis della legge n. 240/2010 - entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 45/2025 - prevede che le università e gli enti pubblici di ricerca possano stipulare contratti a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
È prevista l’adozione di un Regolamento di Ateneo che disciplini la procedura di selezione pubblica, che deve prevedere un colloquio orale. L’importo del trattamento economico è stabilito con decreto del MUR, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (comma 5 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010). L’istituto degli Incarichi post-doc si aggiunge e non sostituisce i “contratti di ricerca” recentemente disciplinati dall’art. 22, legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022.
Incarichi di ricerca sono finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor. Gli incarichi hanno una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe. Anche in questo caso deve essere adottato un Regolamento di Ateneo per la disciplina delle valutazioni comparative per l’assegnazione degli incarichi. Un decreto del MUR stabilirà l’importo minimo.

 

Accordi internazionali
Nell’ottica di favorire l’internazionalizzazione e la mobilità del corpo docente e studentesco sono stati rinnovati gli accordi bilaterali internazionali con Lanzhou University (Cina) e con University of Sydney (Australia).

   

Per maggiori dettagli si rimanda al resoconto.