Docenti - Congedi e aspettative per motivi di ricerca o studio o incompatibiliità

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda deve essere inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

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Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
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  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

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Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda deve essere inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda deve essere inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

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La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

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È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

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Congedi e aspettative per motivi di ricerca o studio o incompatibilità personale docente

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I moduli possono essere reperiti nell'area riservata accessibile tramite SSO - Carriere personale docente

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I moduli possono essere reperiti nell'area riservata accessibile tramite SSO - Carriere personale docente

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
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  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
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L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

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Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

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Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi

Palazzo Storione
riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
tel.049.827 3253/ 3580/ 3087/ 3490/ 3046/ 3174/ 3169
email: carriere.docenti@unipd.it

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda deve essere inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
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  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

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Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi

Palazzo Storione
riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
tel.049.827 3253/ 3580/ 3087/ 3490/ 3046/ 3174/ 3169
email: carriere.docenti@unipd.it

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda deve essere inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
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  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
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  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda deve essere inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

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Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

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In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

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Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

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È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda è inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
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  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
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  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare come saranno coperte le attività didattiche rimaste scoperte e, soprattutto, dovrà dichiarare che la didattica sostitutiva non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato.

Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I moduli possono essere reperiti nell'area riservata accessibile tramite SSO - Carriere personale docente

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I moduli possono essere reperiti nell'area riservata accessibile tramite SSO - Carriere personale docente

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Il congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/58 è adottato per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che ne richiedano la permanenza all’estero. Può essere chiesto per un periodo non superiore a 1 anno solare e non può essere rinnovato per l'anno successivo. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Il modulo di domanda deve essere inviato per mail contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo/aspettativa, l'art. 10 del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

La domanda presentata con l’apposito modulo, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

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Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente all'Ufficio Personale Docente (carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero. Il congedo ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni (tra il termine del 2° anno consecutivo e l'inizio di un eventuale ulteriore periodo di congedo, ci deve essere uno stacco di almeno 3 mesi e 1 giorno) e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio. 

E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera. Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti qualora l'Ente presso il quale intendono svolgere l'attività di ricerca non preveda un compenso in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio. 

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In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 

È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

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L'esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 382/1980, può essere chiesta dal docente per svolgere ricerca sia in Italia che all'estero e per non più di 2 anni accademici, anche consecutivi, in un decennio. La normativa prevede che possa avere la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Ai fini del conteggio degli anni sabbatici usufruiti o usufruibili, il periodo inferiore impegna comunque un intero anno accademico. E' necessario non aver superato i 35 anni di anzianità di servizio nei ruoli della docenza universitaria. Il periodo è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico. 

La domanda, con allegato il programma di ricerca, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del presidente del Consiglio di corso di studi e dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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È opportuno, quindi, che il docente presenti quanto prima la domanda di congedo al fine di permettere al Consiglio del proprio Dipartimento di deliberare la programmazione didattica del prossimo anno accademico tenendo conto del fatto che il docente sarà in congedo.

Il Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce, infine, che tale congedo non impedisce l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

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L'aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi. Il Senato Accademico, tuttavia, nell'adunanza del 9 dicembre 2013, ha deliberato che il Rettore possa concedere l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per un massimo di 2 anni consecutivi, con la necessità, quindi, di presentare una nuova istanza di prosecuzione dell'aspettativa, sempre nei limiti dei 5 anni consecutivi. 

È un’aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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I professori chiamati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale possono essere collocati a domanda in aspettativa per tutto il periodo del mandato. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori competono le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca laddove previste, come pure la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che dovrà tener conto del parere del Presidente del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la copertura delle attività didattiche assegnate al docente che non potranno essere svolte dallo stesso e che la didattica sostitutiva non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 382/80:

"(...) Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (...)".

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come, per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc..., previste dal "Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

Il docente può essere membro del collegio docenti del corso di dottorato nonché essere membro del comitato coordinatore dei master, in quanto organi collegiali universitari, purché, rispettivamente, non abbia la titolarità di un insegnamento nel corso di dottorato o del master. Con il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 382/80 il docente conserva l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso. In merito al termine per la presentazione delle domande di congedo o aspettativa, l'art. 10 del vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti” stabilisce che le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio; in ogni caso il collocamento in aspettativa deve temporalmente essere successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la richiesta presentata dal docente.

Il modulo di richiesta è inviato contestualmente tramite mail all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dal provvedimento o comunicazione del conferimento del mandato. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

  • elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  • nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  • nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); 
  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
  • nomina a presidente della giunta provinciale;
  • nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  • nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  • nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  • nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  • nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.

Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:

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  • nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
  • nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
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L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."

Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."

Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:

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Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.

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I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende (unità sanitarie locali e aziende ospedaliere) di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa, ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, possono chiedere di essere collocati in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Tale aspettativa:

  • è senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante
  • dà diritto al mantenimento del posto e al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

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Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi

Palazzo Storione
riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
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Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi

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2023N56 - Comunicazione calendario colloquio

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Docenti - Permessi Legge 104/92

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I lavoratori dipendenti ai quali sono riconosciuti i benefici ai sensi della Legge 104/92 ovvero i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92, possono usufruire di 3 giorni di permesso al mese che il docente dovrà comunicare alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con le modalità concordate.

Preventivamente, deve essere trasmesso all’Ufficio Personale Docente, all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it, il verbale sanitario contenente il giudizio espresso dall’apposita Commissione Medica integrata ASL/INPS che riconosce la disabilità ai sensi dell’articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, tramite l’apposito modulo corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido.

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I lavoratori dipendenti ai quali sono riconosciuti i benefici ai sensi della Legge 104/92 ovvero i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92, possono usufruire di 3 giorni di permesso al mese che il docente dovrà comunicare alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con le modalità concordate.

Preventivamente, deve essere trasmesso all’Ufficio Personale Docente, all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it, il verbale sanitario contenente il giudizio espresso dall’apposita Commissione Medica integrata ASL/INPS che riconosce la disabilità ai sensi dell’articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, tramite l’apposito modulo corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido.

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I lavoratori dipendenti ai quali sono riconosciuti i benefici ai sensi della Legge 104/92 ovvero i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92, possono usufruire di 3 giorni di permesso al mese che il docente dovrà comunicare alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con le modalità concordate.

Preventivamente, deve essere trasmesso all’Ufficio Personale Docente, all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it, il verbale sanitario contenente il giudizio espresso dall’apposita Commissione Medica integrata ASL/INPS che riconosce la disabilità ai sensi dell’articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, tramite l’apposito modulo corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido.

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Preventivamente, deve essere trasmesso all’Ufficio Personale Docente, all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it, il verbale sanitario contenente il giudizio espresso dall’apposita Commissione Medica integrata ASL/INPS che riconosce la disabilità ai sensi dell’articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, tramite l’apposito modulo corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido.

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Docenti - Aspettativa per coniuge in servizio all’estero

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La Legge 11.02.1980, n. 26, così come integrata dalla Legge 25.06.1985, n. 333, prevede che il dipendente statale, il cui coniuge, dipendente dello Stato o che presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, possa chiedere il collocamento in aspettativa per il periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata.

Questa tipologia di aspettativa non è applicabile se il coniuge presta stabilmente servizio all'estero alle dipendenze di impresa di nazionalità non italiana. È un'aspettativa senza assegni. Può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o qualora venga meno l'effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

Il periodo non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza. Il modulo della domanda deve essere inviato per mail, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido, contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza in quanto, per tale tipologia di aspettativa, è previsto che il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprima un parere in merito. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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La Legge 11.02.1980, n. 26, così come integrata dalla Legge 25.06.1985, n. 333, prevede che il dipendente statale, il cui coniuge, dipendente dello Stato o che presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, possa chiedere il collocamento in aspettativa per il periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata.

Questa tipologia di aspettativa non è applicabile se il coniuge presta stabilmente servizio all'estero alle dipendenze di impresa di nazionalità non italiana. È un'aspettativa senza assegni. Può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o qualora venga meno l'effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

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Questa tipologia di aspettativa non è applicabile se il coniuge presta stabilmente servizio all'estero alle dipendenze di impresa di nazionalità non italiana. È un'aspettativa senza assegni. Può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o qualora venga meno l'effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

Il periodo non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza. Il modulo della domanda deve essere inviato per mail, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido, contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza in quanto, per tale tipologia di aspettativa, è previsto che il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprima un parere in merito. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Docenti - Aspettativa motivi di famiglia (art. 69 del D.P.R 10.01.1957. n.3)

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L'aspettativa per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 3/1957, viene concessa per motivi soggetti alla valutazione da parte dell'Amministrazione e non può eccedere la durata di un anno.

Come indicato all'art. 70 del DPR n. 3/1957 (Cumulo di aspettative), due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; in ogni caso, è da tenere presente che la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare i due anni e mezzo in un quinquennio.

I giorni sono conteggiati da calendario (sabati, domeniche e festivi compresi)

Questa aspettativa è senza assegni, il periodo non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente alla Rettrice (tramite l’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza in quanto, per tale tipologia di congedo, è previsto che il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprima un parere in merito. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Come indicato all'art. 70 del DPR n. 3/1957 (Cumulo di aspettative), due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; in ogni caso, è da tenere presente che la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare i due anni e mezzo in un quinquennio.

I giorni sono conteggiati da calendario (sabati, domeniche e festivi compresi)

Questa aspettativa è senza assegni, il periodo non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza.

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L'aspettativa per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 3/1957, viene concessa per motivi soggetti alla valutazione da parte dell'Amministrazione e non può eccedere la durata di un anno.

Come indicato all'art. 70 del DPR n. 3/1957 (Cumulo di aspettative), due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; in ogni caso, è da tenere presente che la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare i due anni e mezzo in un quinquennio.

I giorni sono conteggiati da calendario (sabati, domeniche e festivi compresi)

Questa aspettativa è senza assegni, il periodo non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Il modulo della domanda è trasmesso contestualmente alla Rettrice (tramite l’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it) e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza in quanto, per tale tipologia di congedo, è previsto che il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprima un parere in merito. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Docenti - Congedo straordinario per gravi motivi - lutto

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Per i giorni in cui il docente avrà necessità di assentarsi per lutto, potrà utilizzare il congedo straordinario per gravi motivi (ai sensi degli artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 così come modificati dall'art. 3, comma 37 e 39, della legge n. 537/1993).

Il modulo per la domanda deve essere inviato contestualmente alla Rettrice (tramite l’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it) e, per conoscenza, alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Per i giorni in cui il docente avrà necessità di assentarsi per lutto, potrà utilizzare il congedo straordinario per gravi motivi (ai sensi degli artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 così come modificati dall'art. 3, comma 37 e 39, della legge n. 537/1993).

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2023N25 - Comunicazione calendario colloquio

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Docenti - Congedo straordinario per matrimonio

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Il periodo di congedo straordinario per matrimonio ha la durata massima di 15 giorni di calendario e il giorno delle nozze deve essere uno di essi. Il docente compila il modulo da utilizzare per la richiesta del congedo per matrimonio e lo indirizza contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Entro 30 giorni dalla data del matrimonio il docente invia all’Ufficio Personale Docente la dichiarazione sostitutiva di certificazione di avvenuto matrimonio, anch'essa con allegata copia del documento di identità in corso di validità. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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Il periodo di congedo straordinario per matrimonio ha la durata massima di 15 giorni di calendario e il giorno delle nozze deve essere uno di essi. Il docente compila il modulo da utilizzare per la richiesta del congedo per matrimonio e lo indirizza contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

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Il periodo di congedo straordinario per matrimonio ha la durata massima di 15 giorni di calendario e il giorno delle nozze deve essere uno di essi. Il docente compila il modulo da utilizzare per la richiesta del congedo per matrimonio e lo indirizza contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

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Il periodo di congedo straordinario per matrimonio ha la durata massima di 15 giorni di calendario e il giorno delle nozze deve essere uno di essi. Il docente compila il modulo da utilizzare per la richiesta del congedo per matrimonio e lo indirizza contestualmente all’Ufficio Personale Docente all’indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Entro 30 giorni dalla data del matrimonio il docente invia all’Ufficio Personale Docente la dichiarazione sostitutiva di certificazione di avvenuto matrimonio, anch'essa con allegata copia del documento di identità in corso di validità. Il provvedimento dirigenziale a giustificazione del periodo di assenza è inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

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