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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:
- elezione al Parlamento nazionale od europeo;
- nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea));
- nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
- nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- nomina a presidente della giunta provinciale;
- nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
- nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."
Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:
“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.
Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.
Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.
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- nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
- nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- nomina a presidente della giunta provinciale;
- nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
- nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."
Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:
“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.
Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.
Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.
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L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."
Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
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Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
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Esiste un regime di incompatibilità assoluta per i professori universitari eletti o nominati a ricoprire particolari uffici o cariche. L’art.13 del DPR 382/80 elenca i casi in presenza dei quali il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica o dell’ufficio:
- elezione al Parlamento nazionale od europeo;
- nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea));
- nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
- nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- nomina a presidente della giunta provinciale;
- nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
- nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."
Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:
“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.
Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.
Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.
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- nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
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- nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
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- nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."
Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:
“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.
Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.
Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.
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- nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
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L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."
Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
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“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.
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- nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea));
- nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
- nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- nomina a presidente della giunta provinciale;
- nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
- nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."
Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:
“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.
Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.
Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.
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- nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
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- nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))
- nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- nomina a presidente della giunta provinciale;
- nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
- nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
L’art. 13 del D.P.R. 382/80 prevede che "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."
Durante il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 il docente non svolge attività didattica istituzionale e pertanto, in tale veste, come previsto dal vigente “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti" dell'Ateneo, non può svolgere le ulteriori attività connesse ad essa come "per esempio: la partecipazione a commissioni d'esame; la supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; la partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell’apprendimento; orientamento; tutorato, ecc."
Il D.P.R. 382/80, all'art. 13, comma sesto, stabilisce che:
“6) I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (…)”.
Secondo l'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/82 sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa, trattandosi di aspettativa obbligatoria per incompatibilità.
Il modulo di domanda è inviato contestualmente all’Ufficio Personale Docente all'indirizzo mail carriere.docenti@unipd.it e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza, in formato pdf, corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido e della eventuale documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'istanza. Il provvedimento rettorale a giustificazione del periodo di assenza sarà inviato al docente e alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di afferenza.
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