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Aggiornamento del 27 dicembre 2021
Il decreto legge 24 dicembre 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza causato dalla pandemia.
Sono di conseguenza state prorogate al 31 marzo 2022 tutte le misure la cui scadenza era precedentemente prevista al 31 dicembre 2021, fra le quali l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per il personale delle università, per gli studenti e per chiunque entri negli edifici universitari.
Comunicazione: Proroga stato di emergenza e misure di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid19 - Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021
Aggiornamento del 18 dicembre 2021
Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con cui si sancisce il passaggio in zona gialla per la Regione Veneto a decorrere dal 20 dicembre 2021. Le misure previste per la zona gialla sono state in parte rafforzate con l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto 172 del 17 dicembre 2021, che ha efficacia a partire dal 18 dicembre 2021.
In particolare la citata ordinanza stabilisce che "al di fuori della propria abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblico o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".
Per quanto riguarda le attività delle università il passaggio in zona gialla non comporta mutamenti rispetto alla precedente situazione, fatto salvo l'obbligo dell'uso della mascherina anche nei luoghi aperti.
Per verificare le attività consentite in zona gialla senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" è possibile consultare la tabella di sintesi del Governo.
Aggiornamento del 25 novembre 2021
Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (leggi il comunicato del Governo).
Il testo del decreto prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione
In particolare l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose “booster) è stato esteso a tutto il personale che opera all'interno delle strutture sanitarie, anche con funzioni tecniche ed amministrative analogamente a quanto già avviene per il personale sanitario. Di conseguenza per tutto il personale dell'ateneo convenzionato con il servizio sanitario o che comunque opera all'interno delle strutture sanitarie è previsto tale obbligo vaccinale.
Per il restante personale delle università e per gli studenti non sono previste variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale in quanto non inclusi fra le categorie per le quali è stata prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale. Rimane tuttavia l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass e le relative sanzioni.
Il decreto prevede anche l'introduzione, dal 6 dicembre al 15 gennaio, di un Green Pass Rafforzato, valido cioè solamente per le persone vaccinate, in assenza del quale non sarà possibile accedere alle attività limitate nelle zone gialle, arancioni e rosse. Con riferimento alle attività delle università, anche in zona bianca, è richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato per eventi aperti al pubblico, cerimonie pubbliche (incluse le cerimonie di laurea) e per l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso. Per l'accesso a musei e biblioteche e per la partecipazione a seminari e convegni rimane invece l'obbligo di possesso del solo green pass semplice.
Infine:
- il decreto ha ridotto la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi dopo il termine del ciclo vaccinale. Nel caso di somministrazione della terza dose "booster" la validità del Green Pass è prorogata di ulteriori 9 mesi, a decorrere dalla data di somministrazione;
- è consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, anche per gli under 40.
Con comunicazione inviata al personale dell'Ateneo lo scorso 17 novembre i medici del servizio di medicina preventiva dell'ateneo hanno richiamato "l'importanza di procedere con la somministrazione della dose di richiamo di vaccino anti COVID-19 (cosiddetta "terza dose"), come raccomandato dalle Autorità sanitarie". "Fatte salve le modalità specificatamente previste per gli operatori sanitari dalle strutture sanitarie di afferenza, la somministrazione di tale dose addizionale è da organizzarsi a cura dei singoli interessati, tramite il Distretto sanitario (ULSS) di residenza".
Per le persone residenti o domiciliate in Veneto è possibile consultare il sito regionale dedicato alla campagna vaccinale. Per le persone residenti al di fuori della Regione Veneto è possibile visitare i rispettivi siti web regionali o il sito del Governo.
Circolare n.33 del 2/12/2021
Circolare n. 36 del 17/12/2021, contenente chiarimenti per il PTA afferente ai Dipartimenti di Area Clinica - Allegato alla circolare
Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
Aggiornamento del 20 ottobre 2021
Con DPCM del 12 ottobre 2021, sono state approvate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione da parte del personale della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Fermo l’obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per chiunque entri nelle strutture universitarie, le linee guida prevedono che i controlli debbano essere effettuati su base giornaliera almeno al venti per cento del personale in servizio. Nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Leggi la circolare predisposta dell'ateneo.
Aggiornamento del 28 settembre 2021
Aggiornamento riguardante la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute, con circolare del 25 settembre 2021 proroga la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati.
Aggiornamento del 10 settembre 2021 (aggiornato il 15 settembre 2021 con la circolare n. 22/2021).
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta svoltasi il 9 settembre, ha approvato un decreto legge per cui, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
Inoltre viene stabilita esplicitamente la possibilità di eseguire verifiche “ex ante”, in una fase preventiva all’accesso alle strutture, del possesso della Certificazione Verde Covid-19 o del certificato medico di esenzione, anche attraverso la raccolta informatizzata di dati, nella misura strettamente necessaria all’esecuzione degli obblighi di controllo previsti dall’art 9 ter, commi 2 e 5 del D.L. 52/2021. Tale possibilità di verifica “ex ante” si aggiunge, senza sostituirla, a quella già contemplata in fase di accesso alle sedi universitarie e al loro interno, tramite l’uso dell’app ufficiale del Ministero della Salute denominata “VerificaC19”.
Sono confermate le altre misure già previste per il personale universitario e per le studentesse e gli studenti universitari.
Comunicato del governo
Decreto legge 10 settembre 2021
DPCM 10 settembre 2021
Decreto del Rettore 3224 del 14 settembre 2021
Circolare del Direttore Generale n. 22 del 15/09/2021
Aggiornamento del 31 agosto 2021 (aggiornato il 9 settembre 2021 con la circolare n. 21/2021).
Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e dalla circolare della Ministra dell’Università e della Ricerca pervenuta il 1 settembre 2021 l'ateneo ha adottato le procedure operative per la verifica della Certificazione Verde Covid 19 del personale e degli studenti universitari, fatte salve ulteriori disposizioni governative.
Le modalità operative per la verifica della Certificazione Verde COVID-19 del personale che svolge il proprio servizio presso l'Ateneo, sono regolate dal decreto del Rettore 3081 del 31 agosto 2021 e dalle circolari del Direttore Generale del 31 agosto e dell’8 settembre 2021 , come segue:
- tutto il personale che svolge servizio presso l’Ateneo a decorrere dal 1 settembre 2021 è tenuto a possedere e ad esibire, ove richiesta, la certificazione verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . La certificazione verde viene verificata nelle strutture universitarie dal personale incaricato attraverso l’uso dell’app “VerificaC19”.
- tutto il personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo, a decorrere dal 1° settembre 2021, è tenuto inoltre a compilare una nuova “Dichiarazione di accesso alle strutture universitarie” raggiungibile al seguente link: https://accessostrutture.unipd.it. Tale dichiarazione richiede, tra l’altro, l’informazione relativa al possesso della Certificazione Verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . Per il personale non strutturato per cui non sia attivo l'accesso SSO alla rete intranet di ateneo, è possibile utilizzare la dichiarazione di accesso alle strutture in forma cartacea, fornita al seguente link.
- in alternativa, transitoriamente e solo fino al 30 settembre 2021, il personale ancora sprovvisto di Certificazione Verde COVID-19 o di certificazione medica di esenzione, potrà inserire nella dichiarazione di accesso l’informazione sull’avvenuta somministrazione della prima dose di vaccinazione oppure di aver prenotato la vaccinazione in data antecedente al 30 settembre 2021; tale personale non potrà comunque partecipare in presenza alle attività didattiche erogate dall’ateneo, fintanto che non sarà in possesso di una valida certificazione verde COVID 19 o della certificazione medica di esenzione. L’efficacia di tale dichiarazione transitoria decade con il rilascio della Certificazione Verde Covid19 e comunque entro il 30 settembre 2021 per cui, entro tali termini, dovrà essere sostituita da una nuova dichiarazione comprovante il possesso della certificazione verde o del certificato medico di esenzione.
- il personale che, alla data del 1° settembre 2021, si troverà in assenza giustificata (ferie, recuperi, aspettative, congedi, permessi a giornata intera, maternità e paternità, malattia, infortunio…) sarà tenuto a compilare la Dichiarazione di accesso alle strutture entro la prima giornata di rientro in servizio in presenza.
- Fermo restando l’obbligo di compilazione della dichiarazione di accesso, il personale che non fornisce le informazioni richieste sul possesso della Certificazione Verde dovrà provvedere ad esibire tale Certificazione ad ogni ingresso alle strutture universitarie, per il controllo tramite l’app “VerrificaC19”, mentre le Certificazioni del personale che ha fornito i dati richiesti potranno essere verificato saltuariamente e a campione tramite l’app “VerificaC19”,.
- la dichiarazione di accesso alle strutture è valida fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In caso di eventuali variazioni delle condizioni di rilascio della Certificazione Verde Covid-19 o del Certificato di esenzione (ad esempio scadenza della validità) la dichiarazione di accesso decade automaticamente e il dipendente è tenuto a compilarne una nuova, con i dati aggiornati.
Per personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo si intende tutto il personale che, indipendentemente dal regime di lavoro adottato, opera presso l’Università, da intendersi il personale docente (professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto), il personale tecnico e amministrativo, i CEL, gli operai agricoli, il personale degli enti di ricerca in convenzione con l’Università e tutto il personale comunque denominato che svolge stabilmente attività all’interno dell’Ateneo (collaboratori coordinati e continuativi, studenti 200 ore, volontari servizio civile, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e personale di società esterne che svolge ordinariamente le proprie mansioni presso le sedi universitarie).
Anche gli studenti e le studentesse, a decorrere dal 1° settembre 2021, devono possedere la certificazione verde Covid 19 o idoneo Certificato medico di esenzione e dovranno compilare una dichiarazione di accesso agli edifici universitari collegandosi al link https://accessostrutture.unipd.it a partire dal prossimo 13 settembre. Il possesso della certificazione verde Covid 19 verrà verificato all’ingresso delle strutture universitarie attraverso l’app “VerificaC19”, con controlli che potranno essere eseguiti a anche campione in relazione al flusso degli studenti.
Conseguentemente è stato aggiornato il protocollo di contrasto e contenimento del virus SARS-CoV 2.
Aggiornamento del 7 agosto 2021 - ore 12.45
Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, stabilisce che nell’anno accademico 2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021, il personale (docenti, tecnici, amministrativi e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. Per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. La certificazione verde degli studenti è verificata a campione con modalità stabilite dalle università.
Più in dettaglio il decreto legge stabilisce quanto segue:
1) nell’anno accademico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;
2) Per consentire lo svolgimento delle attività in presenza:
- è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le università possono derogare dalle disposizioni di cui alla lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Tali disposizioni possono essere derogate solamente in zona arancione o rossa, su iniziativa dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, in circostanze eccezionali e straordinarie dovute all’insorgenza di focolai.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, è inoltre stabilito che:
1) Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4) I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Leggi la circolare del Rettore e del Direttore generale
Comunicazione del Rettore a studentesse e studenti
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.20
Dichiarazione congiunta dei quattro rettori degli Atenei del Veneto sulle decisioni prese in Consiglio dei Ministri.
«L'introduzione del green pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle Università, annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce un forte invito a vaccinarsi e tornare così a frequentare l'università in presenza e in sicurezza. Da parte nostra, aderiamo convintamente a questo invito, facendolo nostro: il ritorno all'università in presenza, come luogo di scambio e confronto fra studentesse, studenti e docenti, è un valore insostituibile e rappresenta l'essenza stessa dell'università.
Come Atenei veneti siamo pronti a riaprire le nostre aule e i nostri spazi a piena capienza, restituendo la pienezza della vita universitaria ed il contatto continuo e ampio tra docenti e studentesse e studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Al tempo stesso, abbiamo predisposto una serie di misure e di servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, e dedicati ad alcune specifiche categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare le lezioni. In questo anno e mezzo i nostri quattro atenei hanno dimostrato di saper affrontare e contenere la diffusione della pandemia con un'alta percentuale di personale vaccinato, docente e tecnico-amministrativo, con pochi e isolati casi di contagio e nessun focolaio. Ora siamo pronti per questa ripartenza, e aspettiamo con entusiasmo di poter accogliere studentesse e studenti a settembre!»
Alberto Ferlenga
Tiziana Lippiello
Pier Francesco Nocini
Rosario Rizzuto
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.10
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto, ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti per la sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e trasporti" , che avranno effetto a decorrere dal prossimo 1 settembre 2021.
Secondo quanto riportato dal comunicato emesso dal Governo, "tutto il personale universitario e gli studenti universitari (che potranno essere controllati a campione) devono possedere il Green Pass".
Ulteriori informazioni verranno fornite in seguito alla pubblicazione del decreto legge.
Aggiornamento del 5 agosto 2021 - ore 11.00
E' stato modificato il protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 con le disposizioni sulla certificazione verde Covid-19 (Green pass) nella regolamentazione degli accessi alle attività nelle università.
Aggiornamento del 4 agosto 2021 - ore 19.00
Informativa per l’ottenimento della Certificazione verde Covid-19 - EU Digital Covid certificate
Aggiornamento del 24 luglio 2021 - ore 11.20
Il decreto legge 23 luglio 2021 prevede che a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19:
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono le seguenti, ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, articolo 9:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).
Come ottenere la Certificazione verde Covid-19
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Aggiornamento del 27 dicembre 2021
Il decreto legge 24 dicembre 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza causato dalla pandemia.
Sono di conseguenza state prorogate al 31 marzo 2022 tutte le misure la cui scadenza era precedentemente prevista al 31 dicembre 2021, fra le quali l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per il personale delle università, per gli studenti e per chiunque entri negli edifici universitari.
Comunicazione: Proroga stato di emergenza e misure di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid19 - Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021
Aggiornamento del 18 dicembre 2021
Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con cui si sancisce il passaggio in zona gialla per la Regione Veneto a decorrere dal 20 dicembre 2021. Le misure previste per la zona gialla sono state in parte rafforzate con l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto 172 del 17 dicembre 2021, che ha efficacia a partire dal 18 dicembre 2021.
In particolare la citata ordinanza stabilisce che "al di fuori della propria abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblico o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".
Per quanto riguarda le attività delle università il passaggio in zona gialla non comporta mutamenti rispetto alla precedente situazione, fatto salvo l'obbligo dell'uso della mascherina anche nei luoghi aperti.
Per verificare le attività consentite in zona gialla senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" è possibile consultare la tabella di sintesi del Governo.
Aggiornamento del 25 novembre 2021
Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (leggi il comunicato del Governo).
Il testo del decreto prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione
In particolare l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose “booster) è stato esteso a tutto il personale che opera all'interno delle strutture sanitarie, anche con funzioni tecniche ed amministrative analogamente a quanto già avviene per il personale sanitario. Di conseguenza per tutto il personale dell'ateneo convenzionato con il servizio sanitario o che comunque opera all'interno delle strutture sanitarie è previsto tale obbligo vaccinale.
Per il restante personale delle università e per gli studenti non sono previste variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale in quanto non inclusi fra le categorie per le quali è stata prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale. Rimane tuttavia l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass e le relative sanzioni.
Il decreto prevede anche l'introduzione, dal 6 dicembre al 15 gennaio, di un Green Pass Rafforzato, valido cioè solamente per le persone vaccinate, in assenza del quale non sarà possibile accedere alle attività limitate nelle zone gialle, arancioni e rosse. Con riferimento alle attività delle università, anche in zona bianca, è richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato per eventi aperti al pubblico, cerimonie pubbliche (incluse le cerimonie di laurea) e per l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso. Per l'accesso a musei e biblioteche e per la partecipazione a seminari e convegni rimane invece l'obbligo di possesso del solo green pass semplice.
Infine:
- il decreto ha ridotto la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi dopo il termine del ciclo vaccinale. Nel caso di somministrazione della terza dose "booster" la validità del Green Pass è prorogata di ulteriori 9 mesi, a decorrere dalla data di somministrazione;
- è consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, anche per gli under 40.
Con comunicazione inviata al personale dell'Ateneo lo scorso 17 novembre i medici del servizio di medicina preventiva dell'ateneo hanno richiamato "l'importanza di procedere con la somministrazione della dose di richiamo di vaccino anti COVID-19 (cosiddetta "terza dose"), come raccomandato dalle Autorità sanitarie". "Fatte salve le modalità specificatamente previste per gli operatori sanitari dalle strutture sanitarie di afferenza, la somministrazione di tale dose addizionale è da organizzarsi a cura dei singoli interessati, tramite il Distretto sanitario (ULSS) di residenza".
Per le persone residenti o domiciliate in Veneto è possibile consultare il sito regionale dedicato alla campagna vaccinale. Per le persone residenti al di fuori della Regione Veneto è possibile visitare i rispettivi siti web regionali o il sito del Governo.
Circolare n.33 del 2/12/2021
Circolare n. 36 del 17/12/2021, contenente chiarimenti per il PTA afferente ai Dipartimenti di Area Clinica - Allegato alla circolare
Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
Aggiornamento del 20 ottobre 2021
Con DPCM del 12 ottobre 2021, sono state approvate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione da parte del personale della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Fermo l’obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per chiunque entri nelle strutture universitarie, le linee guida prevedono che i controlli debbano essere effettuati su base giornaliera almeno al venti per cento del personale in servizio. Nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Leggi la circolare predisposta dell'ateneo.
Aggiornamento del 28 settembre 2021
Aggiornamento riguardante la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute, con circolare del 25 settembre 2021 proroga la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati.
Aggiornamento del 10 settembre 2021 (aggiornato il 15 settembre 2021 con la circolare n. 22/2021).
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta svoltasi il 9 settembre, ha approvato un decreto legge per cui, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
Inoltre viene stabilita esplicitamente la possibilità di eseguire verifiche “ex ante”, in una fase preventiva all’accesso alle strutture, del possesso della Certificazione Verde Covid-19 o del certificato medico di esenzione, anche attraverso la raccolta informatizzata di dati, nella misura strettamente necessaria all’esecuzione degli obblighi di controllo previsti dall’art 9 ter, commi 2 e 5 del D.L. 52/2021. Tale possibilità di verifica “ex ante” si aggiunge, senza sostituirla, a quella già contemplata in fase di accesso alle sedi universitarie e al loro interno, tramite l’uso dell’app ufficiale del Ministero della Salute denominata “VerificaC19”.
Sono confermate le altre misure già previste per il personale universitario e per le studentesse e gli studenti universitari.
Comunicato del governo
Decreto legge 10 settembre 2021
DPCM 10 settembre 2021
Decreto del Rettore 3224 del 14 settembre 2021
Circolare del Direttore Generale n. 22 del 15/09/2021
Aggiornamento del 31 agosto 2021 (aggiornato il 9 settembre 2021 con la circolare n. 21/2021).
Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e dalla circolare della Ministra dell’Università e della Ricerca pervenuta il 1 settembre 2021 l'ateneo ha adottato le procedure operative per la verifica della Certificazione Verde Covid 19 del personale e degli studenti universitari, fatte salve ulteriori disposizioni governative.
Le modalità operative per la verifica della Certificazione Verde COVID-19 del personale che svolge il proprio servizio presso l'Ateneo, sono regolate dal decreto del Rettore 3081 del 31 agosto 2021 e dalle circolari del Direttore Generale del 31 agosto e dell’8 settembre 2021 , come segue:
- tutto il personale che svolge servizio presso l’Ateneo a decorrere dal 1 settembre 2021 è tenuto a possedere e ad esibire, ove richiesta, la certificazione verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . La certificazione verde viene verificata nelle strutture universitarie dal personale incaricato attraverso l’uso dell’app “VerificaC19”.
- tutto il personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo, a decorrere dal 1° settembre 2021, è tenuto inoltre a compilare una nuova “Dichiarazione di accesso alle strutture universitarie” raggiungibile al seguente link: https://accessostrutture.unipd.it. Tale dichiarazione richiede, tra l’altro, l’informazione relativa al possesso della Certificazione Verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . Per il personale non strutturato per cui non sia attivo l'accesso SSO alla rete intranet di ateneo, è possibile utilizzare la dichiarazione di accesso alle strutture in forma cartacea, fornita al seguente link.
- in alternativa, transitoriamente e solo fino al 30 settembre 2021, il personale ancora sprovvisto di Certificazione Verde COVID-19 o di certificazione medica di esenzione, potrà inserire nella dichiarazione di accesso l’informazione sull’avvenuta somministrazione della prima dose di vaccinazione oppure di aver prenotato la vaccinazione in data antecedente al 30 settembre 2021; tale personale non potrà comunque partecipare in presenza alle attività didattiche erogate dall’ateneo, fintanto che non sarà in possesso di una valida certificazione verde COVID 19 o della certificazione medica di esenzione. L’efficacia di tale dichiarazione transitoria decade con il rilascio della Certificazione Verde Covid19 e comunque entro il 30 settembre 2021 per cui, entro tali termini, dovrà essere sostituita da una nuova dichiarazione comprovante il possesso della certificazione verde o del certificato medico di esenzione.
- il personale che, alla data del 1° settembre 2021, si troverà in assenza giustificata (ferie, recuperi, aspettative, congedi, permessi a giornata intera, maternità e paternità, malattia, infortunio…) sarà tenuto a compilare la Dichiarazione di accesso alle strutture entro la prima giornata di rientro in servizio in presenza.
- Fermo restando l’obbligo di compilazione della dichiarazione di accesso, il personale che non fornisce le informazioni richieste sul possesso della Certificazione Verde dovrà provvedere ad esibire tale Certificazione ad ogni ingresso alle strutture universitarie, per il controllo tramite l’app “VerrificaC19”, mentre le Certificazioni del personale che ha fornito i dati richiesti potranno essere verificato saltuariamente e a campione tramite l’app “VerificaC19”,.
- la dichiarazione di accesso alle strutture è valida fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In caso di eventuali variazioni delle condizioni di rilascio della Certificazione Verde Covid-19 o del Certificato di esenzione (ad esempio scadenza della validità) la dichiarazione di accesso decade automaticamente e il dipendente è tenuto a compilarne una nuova, con i dati aggiornati.
Per personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo si intende tutto il personale che, indipendentemente dal regime di lavoro adottato, opera presso l’Università, da intendersi il personale docente (professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto), il personale tecnico e amministrativo, i CEL, gli operai agricoli, il personale degli enti di ricerca in convenzione con l’Università e tutto il personale comunque denominato che svolge stabilmente attività all’interno dell’Ateneo (collaboratori coordinati e continuativi, studenti 200 ore, volontari servizio civile, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e personale di società esterne che svolge ordinariamente le proprie mansioni presso le sedi universitarie).
Anche gli studenti e le studentesse, a decorrere dal 1° settembre 2021, devono possedere la certificazione verde Covid 19 o idoneo Certificato medico di esenzione e dovranno compilare una dichiarazione di accesso agli edifici universitari collegandosi al link https://accessostrutture.unipd.it a partire dal prossimo 13 settembre. Il possesso della certificazione verde Covid 19 verrà verificato all’ingresso delle strutture universitarie attraverso l’app “VerificaC19”, con controlli che potranno essere eseguiti a anche campione in relazione al flusso degli studenti.
Conseguentemente è stato aggiornato il protocollo di contrasto e contenimento del virus SARS-CoV 2.
Aggiornamento del 7 agosto 2021 - ore 12.45
Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, stabilisce che nell’anno accademico 2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021, il personale (docenti, tecnici, amministrativi e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. Per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. La certificazione verde degli studenti è verificata a campione con modalità stabilite dalle università.
Più in dettaglio il decreto legge stabilisce quanto segue:
1) nell’anno accademico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;
2) Per consentire lo svolgimento delle attività in presenza:
- è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le università possono derogare dalle disposizioni di cui alla lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Tali disposizioni possono essere derogate solamente in zona arancione o rossa, su iniziativa dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, in circostanze eccezionali e straordinarie dovute all’insorgenza di focolai.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, è inoltre stabilito che:
1) Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4) I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Leggi la circolare del Rettore e del Direttore generale
Comunicazione del Rettore a studentesse e studenti
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.20
Dichiarazione congiunta dei quattro rettori degli Atenei del Veneto sulle decisioni prese in Consiglio dei Ministri.
«L'introduzione del green pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle Università, annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce un forte invito a vaccinarsi e tornare così a frequentare l'università in presenza e in sicurezza. Da parte nostra, aderiamo convintamente a questo invito, facendolo nostro: il ritorno all'università in presenza, come luogo di scambio e confronto fra studentesse, studenti e docenti, è un valore insostituibile e rappresenta l'essenza stessa dell'università.
Come Atenei veneti siamo pronti a riaprire le nostre aule e i nostri spazi a piena capienza, restituendo la pienezza della vita universitaria ed il contatto continuo e ampio tra docenti e studentesse e studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Al tempo stesso, abbiamo predisposto una serie di misure e di servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, e dedicati ad alcune specifiche categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare le lezioni. In questo anno e mezzo i nostri quattro atenei hanno dimostrato di saper affrontare e contenere la diffusione della pandemia con un'alta percentuale di personale vaccinato, docente e tecnico-amministrativo, con pochi e isolati casi di contagio e nessun focolaio. Ora siamo pronti per questa ripartenza, e aspettiamo con entusiasmo di poter accogliere studentesse e studenti a settembre!»
Alberto Ferlenga
Tiziana Lippiello
Pier Francesco Nocini
Rosario Rizzuto
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.10
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto, ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti per la sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e trasporti" , che avranno effetto a decorrere dal prossimo 1 settembre 2021.
Secondo quanto riportato dal comunicato emesso dal Governo, "tutto il personale universitario e gli studenti universitari (che potranno essere controllati a campione) devono possedere il Green Pass".
Ulteriori informazioni verranno fornite in seguito alla pubblicazione del decreto legge.
Aggiornamento del 5 agosto 2021 - ore 11.00
E' stato modificato il protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 con le disposizioni sulla certificazione verde Covid-19 (Green pass) nella regolamentazione degli accessi alle attività nelle università.
Aggiornamento del 4 agosto 2021 - ore 19.00
Informativa per l’ottenimento della Certificazione verde Covid-19 - EU Digital Covid certificate
Aggiornamento del 24 luglio 2021 - ore 11.20
Il decreto legge 23 luglio 2021 prevede che a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19:
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono le seguenti, ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, articolo 9:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).
Come ottenere la Certificazione verde Covid-19
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Aggiornamento del 27 dicembre 2021
Il decreto legge 24 dicembre 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza causato dalla pandemia.
Sono di conseguenza state prorogate al 31 marzo 2022 tutte le misure la cui scadenza era precedentemente prevista al 31 dicembre 2021, fra le quali l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per il personale delle università, per gli studenti e per chiunque entri negli edifici universitari.
Comunicazione: Proroga stato di emergenza e misure di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid19 - Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021
Aggiornamento del 18 dicembre 2021
Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con cui si sancisce il passaggio in zona gialla per la Regione Veneto a decorrere dal 20 dicembre 2021. Le misure previste per la zona gialla sono state in parte rafforzate con l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto 172 del 17 dicembre 2021, che ha efficacia a partire dal 18 dicembre 2021.
In particolare la citata ordinanza stabilisce che "al di fuori della propria abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblico o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".
Per quanto riguarda le attività delle università il passaggio in zona gialla non comporta mutamenti rispetto alla precedente situazione, fatto salvo l'obbligo dell'uso della mascherina anche nei luoghi aperti.
Per verificare le attività consentite in zona gialla senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" è possibile consultare la tabella di sintesi del Governo.
Aggiornamento del 25 novembre 2021
Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (leggi il comunicato del Governo).
Il testo del decreto prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione
In particolare l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose “booster) è stato esteso a tutto il personale che opera all'interno delle strutture sanitarie, anche con funzioni tecniche ed amministrative analogamente a quanto già avviene per il personale sanitario. Di conseguenza per tutto il personale dell'ateneo convenzionato con il servizio sanitario o che comunque opera all'interno delle strutture sanitarie è previsto tale obbligo vaccinale.
Per il restante personale delle università e per gli studenti non sono previste variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale in quanto non inclusi fra le categorie per le quali è stata prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale. Rimane tuttavia l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass e le relative sanzioni.
Il decreto prevede anche l'introduzione, dal 6 dicembre al 15 gennaio, di un Green Pass Rafforzato, valido cioè solamente per le persone vaccinate, in assenza del quale non sarà possibile accedere alle attività limitate nelle zone gialle, arancioni e rosse. Con riferimento alle attività delle università, anche in zona bianca, è richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato per eventi aperti al pubblico, cerimonie pubbliche (incluse le cerimonie di laurea) e per l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso. Per l'accesso a musei e biblioteche e per la partecipazione a seminari e convegni rimane invece l'obbligo di possesso del solo green pass semplice.
Infine:
- il decreto ha ridotto la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi dopo il termine del ciclo vaccinale. Nel caso di somministrazione della terza dose "booster" la validità del Green Pass è prorogata di ulteriori 9 mesi, a decorrere dalla data di somministrazione;
- è consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, anche per gli under 40.
Con comunicazione inviata al personale dell'Ateneo lo scorso 17 novembre i medici del servizio di medicina preventiva dell'ateneo hanno richiamato "l'importanza di procedere con la somministrazione della dose di richiamo di vaccino anti COVID-19 (cosiddetta "terza dose"), come raccomandato dalle Autorità sanitarie". "Fatte salve le modalità specificatamente previste per gli operatori sanitari dalle strutture sanitarie di afferenza, la somministrazione di tale dose addizionale è da organizzarsi a cura dei singoli interessati, tramite il Distretto sanitario (ULSS) di residenza".
Per le persone residenti o domiciliate in Veneto è possibile consultare il sito regionale dedicato alla campagna vaccinale. Per le persone residenti al di fuori della Regione Veneto è possibile visitare i rispettivi siti web regionali o il sito del Governo.
Circolare n.33 del 2/12/2021
Circolare n. 36 del 17/12/2021, contenente chiarimenti per il PTA afferente ai Dipartimenti di Area Clinica - Allegato alla circolare
Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
Aggiornamento del 20 ottobre 2021
Con DPCM del 12 ottobre 2021, sono state approvate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione da parte del personale della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Fermo l’obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per chiunque entri nelle strutture universitarie, le linee guida prevedono che i controlli debbano essere effettuati su base giornaliera almeno al venti per cento del personale in servizio. Nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Leggi la circolare predisposta dell'ateneo.
Aggiornamento del 28 settembre 2021
Aggiornamento riguardante la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute, con circolare del 25 settembre 2021 proroga la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati.
Aggiornamento del 10 settembre 2021 (aggiornato il 15 settembre 2021 con la circolare n. 22/2021).
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta svoltasi il 9 settembre, ha approvato un decreto legge per cui, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
Inoltre viene stabilita esplicitamente la possibilità di eseguire verifiche “ex ante”, in una fase preventiva all’accesso alle strutture, del possesso della Certificazione Verde Covid-19 o del certificato medico di esenzione, anche attraverso la raccolta informatizzata di dati, nella misura strettamente necessaria all’esecuzione degli obblighi di controllo previsti dall’art 9 ter, commi 2 e 5 del D.L. 52/2021. Tale possibilità di verifica “ex ante” si aggiunge, senza sostituirla, a quella già contemplata in fase di accesso alle sedi universitarie e al loro interno, tramite l’uso dell’app ufficiale del Ministero della Salute denominata “VerificaC19”.
Sono confermate le altre misure già previste per il personale universitario e per le studentesse e gli studenti universitari.
Comunicato del governo
Decreto legge 10 settembre 2021
DPCM 10 settembre 2021
Decreto del Rettore 3224 del 14 settembre 2021
Circolare del Direttore Generale n. 22 del 15/09/2021
Aggiornamento del 31 agosto 2021 (aggiornato il 9 settembre 2021 con la circolare n. 21/2021).
Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e dalla circolare della Ministra dell’Università e della Ricerca pervenuta il 1 settembre 2021 l'ateneo ha adottato le procedure operative per la verifica della Certificazione Verde Covid 19 del personale e degli studenti universitari, fatte salve ulteriori disposizioni governative.
Le modalità operative per la verifica della Certificazione Verde COVID-19 del personale che svolge il proprio servizio presso l'Ateneo, sono regolate dal decreto del Rettore 3081 del 31 agosto 2021 e dalle circolari del Direttore Generale del 31 agosto e dell’8 settembre 2021 , come segue:
- tutto il personale che svolge servizio presso l’Ateneo a decorrere dal 1 settembre 2021 è tenuto a possedere e ad esibire, ove richiesta, la certificazione verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . La certificazione verde viene verificata nelle strutture universitarie dal personale incaricato attraverso l’uso dell’app “VerificaC19”.
- tutto il personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo, a decorrere dal 1° settembre 2021, è tenuto inoltre a compilare una nuova “Dichiarazione di accesso alle strutture universitarie” raggiungibile al seguente link: https://accessostrutture.unipd.it. Tale dichiarazione richiede, tra l’altro, l’informazione relativa al possesso della Certificazione Verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . Per il personale non strutturato per cui non sia attivo l'accesso SSO alla rete intranet di ateneo, è possibile utilizzare la dichiarazione di accesso alle strutture in forma cartacea, fornita al seguente link.
- in alternativa, transitoriamente e solo fino al 30 settembre 2021, il personale ancora sprovvisto di Certificazione Verde COVID-19 o di certificazione medica di esenzione, potrà inserire nella dichiarazione di accesso l’informazione sull’avvenuta somministrazione della prima dose di vaccinazione oppure di aver prenotato la vaccinazione in data antecedente al 30 settembre 2021; tale personale non potrà comunque partecipare in presenza alle attività didattiche erogate dall’ateneo, fintanto che non sarà in possesso di una valida certificazione verde COVID 19 o della certificazione medica di esenzione. L’efficacia di tale dichiarazione transitoria decade con il rilascio della Certificazione Verde Covid19 e comunque entro il 30 settembre 2021 per cui, entro tali termini, dovrà essere sostituita da una nuova dichiarazione comprovante il possesso della certificazione verde o del certificato medico di esenzione.
- il personale che, alla data del 1° settembre 2021, si troverà in assenza giustificata (ferie, recuperi, aspettative, congedi, permessi a giornata intera, maternità e paternità, malattia, infortunio…) sarà tenuto a compilare la Dichiarazione di accesso alle strutture entro la prima giornata di rientro in servizio in presenza.
- Fermo restando l’obbligo di compilazione della dichiarazione di accesso, il personale che non fornisce le informazioni richieste sul possesso della Certificazione Verde dovrà provvedere ad esibire tale Certificazione ad ogni ingresso alle strutture universitarie, per il controllo tramite l’app “VerrificaC19”, mentre le Certificazioni del personale che ha fornito i dati richiesti potranno essere verificato saltuariamente e a campione tramite l’app “VerificaC19”,.
- la dichiarazione di accesso alle strutture è valida fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In caso di eventuali variazioni delle condizioni di rilascio della Certificazione Verde Covid-19 o del Certificato di esenzione (ad esempio scadenza della validità) la dichiarazione di accesso decade automaticamente e il dipendente è tenuto a compilarne una nuova, con i dati aggiornati.
Per personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo si intende tutto il personale che, indipendentemente dal regime di lavoro adottato, opera presso l’Università, da intendersi il personale docente (professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto), il personale tecnico e amministrativo, i CEL, gli operai agricoli, il personale degli enti di ricerca in convenzione con l’Università e tutto il personale comunque denominato che svolge stabilmente attività all’interno dell’Ateneo (collaboratori coordinati e continuativi, studenti 200 ore, volontari servizio civile, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e personale di società esterne che svolge ordinariamente le proprie mansioni presso le sedi universitarie).
Anche gli studenti e le studentesse, a decorrere dal 1° settembre 2021, devono possedere la certificazione verde Covid 19 o idoneo Certificato medico di esenzione e dovranno compilare una dichiarazione di accesso agli edifici universitari collegandosi al link https://accessostrutture.unipd.it a partire dal prossimo 13 settembre. Il possesso della certificazione verde Covid 19 verrà verificato all’ingresso delle strutture universitarie attraverso l’app “VerificaC19”, con controlli che potranno essere eseguiti a anche campione in relazione al flusso degli studenti.
Conseguentemente è stato aggiornato il protocollo di contrasto e contenimento del virus SARS-CoV 2.
Aggiornamento del 7 agosto 2021 - ore 12.45
Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, stabilisce che nell’anno accademico 2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021, il personale (docenti, tecnici, amministrativi e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. Per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. La certificazione verde degli studenti è verificata a campione con modalità stabilite dalle università.
Più in dettaglio il decreto legge stabilisce quanto segue:
1) nell’anno accademico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;
2) Per consentire lo svolgimento delle attività in presenza:
- è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le università possono derogare dalle disposizioni di cui alla lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Tali disposizioni possono essere derogate solamente in zona arancione o rossa, su iniziativa dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, in circostanze eccezionali e straordinarie dovute all’insorgenza di focolai.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, è inoltre stabilito che:
1) Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4) I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Leggi la circolare del Rettore e del Direttore generale
Comunicazione del Rettore a studentesse e studenti
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.20
Dichiarazione congiunta dei quattro rettori degli Atenei del Veneto sulle decisioni prese in Consiglio dei Ministri.
«L'introduzione del green pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle Università, annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce un forte invito a vaccinarsi e tornare così a frequentare l'università in presenza e in sicurezza. Da parte nostra, aderiamo convintamente a questo invito, facendolo nostro: il ritorno all'università in presenza, come luogo di scambio e confronto fra studentesse, studenti e docenti, è un valore insostituibile e rappresenta l'essenza stessa dell'università.
Come Atenei veneti siamo pronti a riaprire le nostre aule e i nostri spazi a piena capienza, restituendo la pienezza della vita universitaria ed il contatto continuo e ampio tra docenti e studentesse e studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Al tempo stesso, abbiamo predisposto una serie di misure e di servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, e dedicati ad alcune specifiche categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare le lezioni. In questo anno e mezzo i nostri quattro atenei hanno dimostrato di saper affrontare e contenere la diffusione della pandemia con un'alta percentuale di personale vaccinato, docente e tecnico-amministrativo, con pochi e isolati casi di contagio e nessun focolaio. Ora siamo pronti per questa ripartenza, e aspettiamo con entusiasmo di poter accogliere studentesse e studenti a settembre!»
Alberto Ferlenga
Tiziana Lippiello
Pier Francesco Nocini
Rosario Rizzuto
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.10
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto, ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti per la sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e trasporti" , che avranno effetto a decorrere dal prossimo 1 settembre 2021.
Secondo quanto riportato dal comunicato emesso dal Governo, "tutto il personale universitario e gli studenti universitari (che potranno essere controllati a campione) devono possedere il Green Pass".
Ulteriori informazioni verranno fornite in seguito alla pubblicazione del decreto legge.
Aggiornamento del 5 agosto 2021 - ore 11.00
E' stato modificato il protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 con le disposizioni sulla certificazione verde Covid-19 (Green pass) nella regolamentazione degli accessi alle attività nelle università.
Aggiornamento del 4 agosto 2021 - ore 19.00
Informativa per l’ottenimento della Certificazione verde Covid-19 - EU Digital Covid certificate
Aggiornamento del 24 luglio 2021 - ore 11.20
Il decreto legge 23 luglio 2021 prevede che a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19:
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono le seguenti, ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, articolo 9:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).
Come ottenere la Certificazione verde Covid-19
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Aggiornamento del 27 dicembre 2021
Il decreto legge 24 dicembre 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza causato dalla pandemia.
Sono di conseguenza state prorogate al 31 marzo 2022 tutte le misure la cui scadenza era precedentemente prevista al 31 dicembre 2021, fra le quali l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per il personale delle università, per gli studenti e per chiunque entri negli edifici universitari.
Comunicazione: Proroga stato di emergenza e misure di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid19 - Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021
Aggiornamento del 18 dicembre 2021
Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con cui si sancisce il passaggio in zona gialla per la Regione Veneto a decorrere dal 20 dicembre 2021. Le misure previste per la zona gialla sono state in parte rafforzate con l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto 172 del 17 dicembre 2021, che ha efficacia a partire dal 18 dicembre 2021.
In particolare la citata ordinanza stabilisce che "al di fuori della propria abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblico o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".
Per quanto riguarda le attività delle università il passaggio in zona gialla non comporta mutamenti rispetto alla precedente situazione, fatto salvo l'obbligo dell'uso della mascherina anche nei luoghi aperti.
Per verificare le attività consentite in zona gialla senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" è possibile consultare la tabella di sintesi del Governo.
Aggiornamento del 25 novembre 2021
Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (leggi il comunicato del Governo).
Il testo del decreto prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione
In particolare l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose “booster) è stato esteso a tutto il personale che opera all'interno delle strutture sanitarie, anche con funzioni tecniche ed amministrative analogamente a quanto già avviene per il personale sanitario. Di conseguenza per tutto il personale dell'ateneo convenzionato con il servizio sanitario o che comunque opera all'interno delle strutture sanitarie è previsto tale obbligo vaccinale.
Per il restante personale delle università e per gli studenti non sono previste variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale in quanto non inclusi fra le categorie per le quali è stata prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale. Rimane tuttavia l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass e le relative sanzioni.
Il decreto prevede anche l'introduzione, dal 6 dicembre al 15 gennaio, di un Green Pass Rafforzato, valido cioè solamente per le persone vaccinate, in assenza del quale non sarà possibile accedere alle attività limitate nelle zone gialle, arancioni e rosse. Con riferimento alle attività delle università, anche in zona bianca, è richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato per eventi aperti al pubblico, cerimonie pubbliche (incluse le cerimonie di laurea) e per l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso. Per l'accesso a musei e biblioteche e per la partecipazione a seminari e convegni rimane invece l'obbligo di possesso del solo green pass semplice.
Infine:
- il decreto ha ridotto la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi dopo il termine del ciclo vaccinale. Nel caso di somministrazione della terza dose "booster" la validità del Green Pass è prorogata di ulteriori 9 mesi, a decorrere dalla data di somministrazione;
- è consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, anche per gli under 40.
Con comunicazione inviata al personale dell'Ateneo lo scorso 17 novembre i medici del servizio di medicina preventiva dell'ateneo hanno richiamato "l'importanza di procedere con la somministrazione della dose di richiamo di vaccino anti COVID-19 (cosiddetta "terza dose"), come raccomandato dalle Autorità sanitarie". "Fatte salve le modalità specificatamente previste per gli operatori sanitari dalle strutture sanitarie di afferenza, la somministrazione di tale dose addizionale è da organizzarsi a cura dei singoli interessati, tramite il Distretto sanitario (ULSS) di residenza".
Per le persone residenti o domiciliate in Veneto è possibile consultare il sito regionale dedicato alla campagna vaccinale. Per le persone residenti al di fuori della Regione Veneto è possibile visitare i rispettivi siti web regionali o il sito del Governo.
Circolare n.33 del 2/12/2021
Circolare n. 36 del 17/12/2021, contenente chiarimenti per il PTA afferente ai Dipartimenti di Area Clinica - Allegato alla circolare
Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
Aggiornamento del 20 ottobre 2021
Con DPCM del 12 ottobre 2021, sono state approvate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione da parte del personale della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Fermo l’obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per chiunque entri nelle strutture universitarie, le linee guida prevedono che i controlli debbano essere effettuati su base giornaliera almeno al venti per cento del personale in servizio. Nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Leggi la circolare predisposta dell'ateneo.
Aggiornamento del 28 settembre 2021
Aggiornamento riguardante la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute, con circolare del 25 settembre 2021 proroga la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati.
Aggiornamento del 10 settembre 2021 (aggiornato il 15 settembre 2021 con la circolare n. 22/2021).
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta svoltasi il 9 settembre, ha approvato un decreto legge per cui, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
Inoltre viene stabilita esplicitamente la possibilità di eseguire verifiche “ex ante”, in una fase preventiva all’accesso alle strutture, del possesso della Certificazione Verde Covid-19 o del certificato medico di esenzione, anche attraverso la raccolta informatizzata di dati, nella misura strettamente necessaria all’esecuzione degli obblighi di controllo previsti dall’art 9 ter, commi 2 e 5 del D.L. 52/2021. Tale possibilità di verifica “ex ante” si aggiunge, senza sostituirla, a quella già contemplata in fase di accesso alle sedi universitarie e al loro interno, tramite l’uso dell’app ufficiale del Ministero della Salute denominata “VerificaC19”.
Sono confermate le altre misure già previste per il personale universitario e per le studentesse e gli studenti universitari.
Comunicato del governo
Decreto legge 10 settembre 2021
DPCM 10 settembre 2021
Decreto del Rettore 3224 del 14 settembre 2021
Circolare del Direttore Generale n. 22 del 15/09/2021
Aggiornamento del 31 agosto 2021 (aggiornato il 9 settembre 2021 con la circolare n. 21/2021).
Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e dalla circolare della Ministra dell’Università e della Ricerca pervenuta il 1 settembre 2021 l'ateneo ha adottato le procedure operative per la verifica della Certificazione Verde Covid 19 del personale e degli studenti universitari, fatte salve ulteriori disposizioni governative.
Le modalità operative per la verifica della Certificazione Verde COVID-19 del personale che svolge il proprio servizio presso l'Ateneo, sono regolate dal decreto del Rettore 3081 del 31 agosto 2021 e dalle circolari del Direttore Generale del 31 agosto e dell’8 settembre 2021 , come segue:
- tutto il personale che svolge servizio presso l’Ateneo a decorrere dal 1 settembre 2021 è tenuto a possedere e ad esibire, ove richiesta, la certificazione verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . La certificazione verde viene verificata nelle strutture universitarie dal personale incaricato attraverso l’uso dell’app “VerificaC19”.
- tutto il personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo, a decorrere dal 1° settembre 2021, è tenuto inoltre a compilare una nuova “Dichiarazione di accesso alle strutture universitarie” raggiungibile al seguente link: https://accessostrutture.unipd.it. Tale dichiarazione richiede, tra l’altro, l’informazione relativa al possesso della Certificazione Verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . Per il personale non strutturato per cui non sia attivo l'accesso SSO alla rete intranet di ateneo, è possibile utilizzare la dichiarazione di accesso alle strutture in forma cartacea, fornita al seguente link.
- in alternativa, transitoriamente e solo fino al 30 settembre 2021, il personale ancora sprovvisto di Certificazione Verde COVID-19 o di certificazione medica di esenzione, potrà inserire nella dichiarazione di accesso l’informazione sull’avvenuta somministrazione della prima dose di vaccinazione oppure di aver prenotato la vaccinazione in data antecedente al 30 settembre 2021; tale personale non potrà comunque partecipare in presenza alle attività didattiche erogate dall’ateneo, fintanto che non sarà in possesso di una valida certificazione verde COVID 19 o della certificazione medica di esenzione. L’efficacia di tale dichiarazione transitoria decade con il rilascio della Certificazione Verde Covid19 e comunque entro il 30 settembre 2021 per cui, entro tali termini, dovrà essere sostituita da una nuova dichiarazione comprovante il possesso della certificazione verde o del certificato medico di esenzione.
- il personale che, alla data del 1° settembre 2021, si troverà in assenza giustificata (ferie, recuperi, aspettative, congedi, permessi a giornata intera, maternità e paternità, malattia, infortunio…) sarà tenuto a compilare la Dichiarazione di accesso alle strutture entro la prima giornata di rientro in servizio in presenza.
- Fermo restando l’obbligo di compilazione della dichiarazione di accesso, il personale che non fornisce le informazioni richieste sul possesso della Certificazione Verde dovrà provvedere ad esibire tale Certificazione ad ogni ingresso alle strutture universitarie, per il controllo tramite l’app “VerrificaC19”, mentre le Certificazioni del personale che ha fornito i dati richiesti potranno essere verificato saltuariamente e a campione tramite l’app “VerificaC19”,.
- la dichiarazione di accesso alle strutture è valida fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In caso di eventuali variazioni delle condizioni di rilascio della Certificazione Verde Covid-19 o del Certificato di esenzione (ad esempio scadenza della validità) la dichiarazione di accesso decade automaticamente e il dipendente è tenuto a compilarne una nuova, con i dati aggiornati.
Per personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo si intende tutto il personale che, indipendentemente dal regime di lavoro adottato, opera presso l’Università, da intendersi il personale docente (professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto), il personale tecnico e amministrativo, i CEL, gli operai agricoli, il personale degli enti di ricerca in convenzione con l’Università e tutto il personale comunque denominato che svolge stabilmente attività all’interno dell’Ateneo (collaboratori coordinati e continuativi, studenti 200 ore, volontari servizio civile, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e personale di società esterne che svolge ordinariamente le proprie mansioni presso le sedi universitarie).
Anche gli studenti e le studentesse, a decorrere dal 1° settembre 2021, devono possedere la certificazione verde Covid 19 o idoneo Certificato medico di esenzione e dovranno compilare una dichiarazione di accesso agli edifici universitari collegandosi al link https://accessostrutture.unipd.it a partire dal prossimo 13 settembre. Il possesso della certificazione verde Covid 19 verrà verificato all’ingresso delle strutture universitarie attraverso l’app “VerificaC19”, con controlli che potranno essere eseguiti a anche campione in relazione al flusso degli studenti.
Conseguentemente è stato aggiornato il protocollo di contrasto e contenimento del virus SARS-CoV 2.
Aggiornamento del 7 agosto 2021 - ore 12.45
Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, stabilisce che nell’anno accademico 2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021, il personale (docenti, tecnici, amministrativi e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. Per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. La certificazione verde degli studenti è verificata a campione con modalità stabilite dalle università.
Più in dettaglio il decreto legge stabilisce quanto segue:
1) nell’anno accademico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;
2) Per consentire lo svolgimento delle attività in presenza:
- è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le università possono derogare dalle disposizioni di cui alla lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Tali disposizioni possono essere derogate solamente in zona arancione o rossa, su iniziativa dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, in circostanze eccezionali e straordinarie dovute all’insorgenza di focolai.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, è inoltre stabilito che:
1) Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4) I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Leggi la circolare del Rettore e del Direttore generale
Comunicazione del Rettore a studentesse e studenti
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.20
Dichiarazione congiunta dei quattro rettori degli Atenei del Veneto sulle decisioni prese in Consiglio dei Ministri.
«L'introduzione del green pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle Università, annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce un forte invito a vaccinarsi e tornare così a frequentare l'università in presenza e in sicurezza. Da parte nostra, aderiamo convintamente a questo invito, facendolo nostro: il ritorno all'università in presenza, come luogo di scambio e confronto fra studentesse, studenti e docenti, è un valore insostituibile e rappresenta l'essenza stessa dell'università.
Come Atenei veneti siamo pronti a riaprire le nostre aule e i nostri spazi a piena capienza, restituendo la pienezza della vita universitaria ed il contatto continuo e ampio tra docenti e studentesse e studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Al tempo stesso, abbiamo predisposto una serie di misure e di servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, e dedicati ad alcune specifiche categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare le lezioni. In questo anno e mezzo i nostri quattro atenei hanno dimostrato di saper affrontare e contenere la diffusione della pandemia con un'alta percentuale di personale vaccinato, docente e tecnico-amministrativo, con pochi e isolati casi di contagio e nessun focolaio. Ora siamo pronti per questa ripartenza, e aspettiamo con entusiasmo di poter accogliere studentesse e studenti a settembre!»
Alberto Ferlenga
Tiziana Lippiello
Pier Francesco Nocini
Rosario Rizzuto
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.10
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto, ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti per la sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e trasporti" , che avranno effetto a decorrere dal prossimo 1 settembre 2021.
Secondo quanto riportato dal comunicato emesso dal Governo, "tutto il personale universitario e gli studenti universitari (che potranno essere controllati a campione) devono possedere il Green Pass".
Ulteriori informazioni verranno fornite in seguito alla pubblicazione del decreto legge.
Aggiornamento del 5 agosto 2021 - ore 11.00
E' stato modificato il protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 con le disposizioni sulla certificazione verde Covid-19 (Green pass) nella regolamentazione degli accessi alle attività nelle università.
Aggiornamento del 4 agosto 2021 - ore 19.00
Informativa per l’ottenimento della Certificazione verde Covid-19 - EU Digital Covid certificate
Aggiornamento del 24 luglio 2021 - ore 11.20
Il decreto legge 23 luglio 2021 prevede che a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19:
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono le seguenti, ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, articolo 9:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).
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Il decreto legge 24 dicembre 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza causato dalla pandemia.
Sono di conseguenza state prorogate al 31 marzo 2022 tutte le misure la cui scadenza era precedentemente prevista al 31 dicembre 2021, fra le quali l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per il personale delle università, per gli studenti e per chiunque entri negli edifici universitari.
Comunicazione: Proroga stato di emergenza e misure di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid19 - Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021
Aggiornamento del 18 dicembre 2021
Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con cui si sancisce il passaggio in zona gialla per la Regione Veneto a decorrere dal 20 dicembre 2021. Le misure previste per la zona gialla sono state in parte rafforzate con l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto 172 del 17 dicembre 2021, che ha efficacia a partire dal 18 dicembre 2021.
In particolare la citata ordinanza stabilisce che "al di fuori della propria abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblico o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".
Per quanto riguarda le attività delle università il passaggio in zona gialla non comporta mutamenti rispetto alla precedente situazione, fatto salvo l'obbligo dell'uso della mascherina anche nei luoghi aperti.
Per verificare le attività consentite in zona gialla senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" è possibile consultare la tabella di sintesi del Governo.
Aggiornamento del 25 novembre 2021
Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (leggi il comunicato del Governo).
Il testo del decreto prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione
In particolare l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose “booster) è stato esteso a tutto il personale che opera all'interno delle strutture sanitarie, anche con funzioni tecniche ed amministrative analogamente a quanto già avviene per il personale sanitario. Di conseguenza per tutto il personale dell'ateneo convenzionato con il servizio sanitario o che comunque opera all'interno delle strutture sanitarie è previsto tale obbligo vaccinale.
Per il restante personale delle università e per gli studenti non sono previste variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale in quanto non inclusi fra le categorie per le quali è stata prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale. Rimane tuttavia l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass e le relative sanzioni.
Il decreto prevede anche l'introduzione, dal 6 dicembre al 15 gennaio, di un Green Pass Rafforzato, valido cioè solamente per le persone vaccinate, in assenza del quale non sarà possibile accedere alle attività limitate nelle zone gialle, arancioni e rosse. Con riferimento alle attività delle università, anche in zona bianca, è richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato per eventi aperti al pubblico, cerimonie pubbliche (incluse le cerimonie di laurea) e per l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso. Per l'accesso a musei e biblioteche e per la partecipazione a seminari e convegni rimane invece l'obbligo di possesso del solo green pass semplice.
Infine:
- il decreto ha ridotto la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi dopo il termine del ciclo vaccinale. Nel caso di somministrazione della terza dose "booster" la validità del Green Pass è prorogata di ulteriori 9 mesi, a decorrere dalla data di somministrazione;
- è consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, anche per gli under 40.
Con comunicazione inviata al personale dell'Ateneo lo scorso 17 novembre i medici del servizio di medicina preventiva dell'ateneo hanno richiamato "l'importanza di procedere con la somministrazione della dose di richiamo di vaccino anti COVID-19 (cosiddetta "terza dose"), come raccomandato dalle Autorità sanitarie". "Fatte salve le modalità specificatamente previste per gli operatori sanitari dalle strutture sanitarie di afferenza, la somministrazione di tale dose addizionale è da organizzarsi a cura dei singoli interessati, tramite il Distretto sanitario (ULSS) di residenza".
Per le persone residenti o domiciliate in Veneto è possibile consultare il sito regionale dedicato alla campagna vaccinale. Per le persone residenti al di fuori della Regione Veneto è possibile visitare i rispettivi siti web regionali o il sito del Governo.
Circolare n.33 del 2/12/2021
Circolare n. 36 del 17/12/2021, contenente chiarimenti per il PTA afferente ai Dipartimenti di Area Clinica - Allegato alla circolare
Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
Aggiornamento del 20 ottobre 2021
Con DPCM del 12 ottobre 2021, sono state approvate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione da parte del personale della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Fermo l’obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per chiunque entri nelle strutture universitarie, le linee guida prevedono che i controlli debbano essere effettuati su base giornaliera almeno al venti per cento del personale in servizio. Nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Leggi la circolare predisposta dell'ateneo.
Aggiornamento del 28 settembre 2021
Aggiornamento riguardante la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute, con circolare del 25 settembre 2021 proroga la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati.
Aggiornamento del 10 settembre 2021 (aggiornato il 15 settembre 2021 con la circolare n. 22/2021).
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta svoltasi il 9 settembre, ha approvato un decreto legge per cui, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
Inoltre viene stabilita esplicitamente la possibilità di eseguire verifiche “ex ante”, in una fase preventiva all’accesso alle strutture, del possesso della Certificazione Verde Covid-19 o del certificato medico di esenzione, anche attraverso la raccolta informatizzata di dati, nella misura strettamente necessaria all’esecuzione degli obblighi di controllo previsti dall’art 9 ter, commi 2 e 5 del D.L. 52/2021. Tale possibilità di verifica “ex ante” si aggiunge, senza sostituirla, a quella già contemplata in fase di accesso alle sedi universitarie e al loro interno, tramite l’uso dell’app ufficiale del Ministero della Salute denominata “VerificaC19”.
Sono confermate le altre misure già previste per il personale universitario e per le studentesse e gli studenti universitari.
Comunicato del governo
Decreto legge 10 settembre 2021
DPCM 10 settembre 2021
Decreto del Rettore 3224 del 14 settembre 2021
Circolare del Direttore Generale n. 22 del 15/09/2021
Aggiornamento del 31 agosto 2021 (aggiornato il 9 settembre 2021 con la circolare n. 21/2021).
Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e dalla circolare della Ministra dell’Università e della Ricerca pervenuta il 1 settembre 2021 l'ateneo ha adottato le procedure operative per la verifica della Certificazione Verde Covid 19 del personale e degli studenti universitari, fatte salve ulteriori disposizioni governative.
Le modalità operative per la verifica della Certificazione Verde COVID-19 del personale che svolge il proprio servizio presso l'Ateneo, sono regolate dal decreto del Rettore 3081 del 31 agosto 2021 e dalle circolari del Direttore Generale del 31 agosto e dell’8 settembre 2021 , come segue:
- tutto il personale che svolge servizio presso l’Ateneo a decorrere dal 1 settembre 2021 è tenuto a possedere e ad esibire, ove richiesta, la certificazione verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . La certificazione verde viene verificata nelle strutture universitarie dal personale incaricato attraverso l’uso dell’app “VerificaC19”.
- tutto il personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo, a decorrere dal 1° settembre 2021, è tenuto inoltre a compilare una nuova “Dichiarazione di accesso alle strutture universitarie” raggiungibile al seguente link: https://accessostrutture.unipd.it. Tale dichiarazione richiede, tra l’altro, l’informazione relativa al possesso della Certificazione Verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . Per il personale non strutturato per cui non sia attivo l'accesso SSO alla rete intranet di ateneo, è possibile utilizzare la dichiarazione di accesso alle strutture in forma cartacea, fornita al seguente link.
- in alternativa, transitoriamente e solo fino al 30 settembre 2021, il personale ancora sprovvisto di Certificazione Verde COVID-19 o di certificazione medica di esenzione, potrà inserire nella dichiarazione di accesso l’informazione sull’avvenuta somministrazione della prima dose di vaccinazione oppure di aver prenotato la vaccinazione in data antecedente al 30 settembre 2021; tale personale non potrà comunque partecipare in presenza alle attività didattiche erogate dall’ateneo, fintanto che non sarà in possesso di una valida certificazione verde COVID 19 o della certificazione medica di esenzione. L’efficacia di tale dichiarazione transitoria decade con il rilascio della Certificazione Verde Covid19 e comunque entro il 30 settembre 2021 per cui, entro tali termini, dovrà essere sostituita da una nuova dichiarazione comprovante il possesso della certificazione verde o del certificato medico di esenzione.
- il personale che, alla data del 1° settembre 2021, si troverà in assenza giustificata (ferie, recuperi, aspettative, congedi, permessi a giornata intera, maternità e paternità, malattia, infortunio…) sarà tenuto a compilare la Dichiarazione di accesso alle strutture entro la prima giornata di rientro in servizio in presenza.
- Fermo restando l’obbligo di compilazione della dichiarazione di accesso, il personale che non fornisce le informazioni richieste sul possesso della Certificazione Verde dovrà provvedere ad esibire tale Certificazione ad ogni ingresso alle strutture universitarie, per il controllo tramite l’app “VerrificaC19”, mentre le Certificazioni del personale che ha fornito i dati richiesti potranno essere verificato saltuariamente e a campione tramite l’app “VerificaC19”,.
- la dichiarazione di accesso alle strutture è valida fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In caso di eventuali variazioni delle condizioni di rilascio della Certificazione Verde Covid-19 o del Certificato di esenzione (ad esempio scadenza della validità) la dichiarazione di accesso decade automaticamente e il dipendente è tenuto a compilarne una nuova, con i dati aggiornati.
Per personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo si intende tutto il personale che, indipendentemente dal regime di lavoro adottato, opera presso l’Università, da intendersi il personale docente (professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto), il personale tecnico e amministrativo, i CEL, gli operai agricoli, il personale degli enti di ricerca in convenzione con l’Università e tutto il personale comunque denominato che svolge stabilmente attività all’interno dell’Ateneo (collaboratori coordinati e continuativi, studenti 200 ore, volontari servizio civile, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e personale di società esterne che svolge ordinariamente le proprie mansioni presso le sedi universitarie).
Anche gli studenti e le studentesse, a decorrere dal 1° settembre 2021, devono possedere la certificazione verde Covid 19 o idoneo Certificato medico di esenzione e dovranno compilare una dichiarazione di accesso agli edifici universitari collegandosi al link https://accessostrutture.unipd.it a partire dal prossimo 13 settembre. Il possesso della certificazione verde Covid 19 verrà verificato all’ingresso delle strutture universitarie attraverso l’app “VerificaC19”, con controlli che potranno essere eseguiti a anche campione in relazione al flusso degli studenti.
Conseguentemente è stato aggiornato il protocollo di contrasto e contenimento del virus SARS-CoV 2.
Aggiornamento del 7 agosto 2021 - ore 12.45
Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, stabilisce che nell’anno accademico 2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021, il personale (docenti, tecnici, amministrativi e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. Per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. La certificazione verde degli studenti è verificata a campione con modalità stabilite dalle università.
Più in dettaglio il decreto legge stabilisce quanto segue:
1) nell’anno accademico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;
2) Per consentire lo svolgimento delle attività in presenza:
- è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le università possono derogare dalle disposizioni di cui alla lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Tali disposizioni possono essere derogate solamente in zona arancione o rossa, su iniziativa dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, in circostanze eccezionali e straordinarie dovute all’insorgenza di focolai.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, è inoltre stabilito che:
1) Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4) I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Leggi la circolare del Rettore e del Direttore generale
Comunicazione del Rettore a studentesse e studenti
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.20
Dichiarazione congiunta dei quattro rettori degli Atenei del Veneto sulle decisioni prese in Consiglio dei Ministri.
«L'introduzione del green pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle Università, annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce un forte invito a vaccinarsi e tornare così a frequentare l'università in presenza e in sicurezza. Da parte nostra, aderiamo convintamente a questo invito, facendolo nostro: il ritorno all'università in presenza, come luogo di scambio e confronto fra studentesse, studenti e docenti, è un valore insostituibile e rappresenta l'essenza stessa dell'università.
Come Atenei veneti siamo pronti a riaprire le nostre aule e i nostri spazi a piena capienza, restituendo la pienezza della vita universitaria ed il contatto continuo e ampio tra docenti e studentesse e studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Al tempo stesso, abbiamo predisposto una serie di misure e di servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, e dedicati ad alcune specifiche categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare le lezioni. In questo anno e mezzo i nostri quattro atenei hanno dimostrato di saper affrontare e contenere la diffusione della pandemia con un'alta percentuale di personale vaccinato, docente e tecnico-amministrativo, con pochi e isolati casi di contagio e nessun focolaio. Ora siamo pronti per questa ripartenza, e aspettiamo con entusiasmo di poter accogliere studentesse e studenti a settembre!»
Alberto Ferlenga
Tiziana Lippiello
Pier Francesco Nocini
Rosario Rizzuto
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.10
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto, ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti per la sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e trasporti" , che avranno effetto a decorrere dal prossimo 1 settembre 2021.
Secondo quanto riportato dal comunicato emesso dal Governo, "tutto il personale universitario e gli studenti universitari (che potranno essere controllati a campione) devono possedere il Green Pass".
Ulteriori informazioni verranno fornite in seguito alla pubblicazione del decreto legge.
Aggiornamento del 5 agosto 2021 - ore 11.00
E' stato modificato il protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 con le disposizioni sulla certificazione verde Covid-19 (Green pass) nella regolamentazione degli accessi alle attività nelle università.
Aggiornamento del 4 agosto 2021 - ore 19.00
Informativa per l’ottenimento della Certificazione verde Covid-19 - EU Digital Covid certificate
Aggiornamento del 24 luglio 2021 - ore 11.20
Il decreto legge 23 luglio 2021 prevede che a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19:
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono le seguenti, ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, articolo 9:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).
Come ottenere la Certificazione verde Covid-19
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Aggiornamento del 27 dicembre 2021
Il decreto legge 24 dicembre 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza causato dalla pandemia.
Sono di conseguenza state prorogate al 31 marzo 2022 tutte le misure la cui scadenza era precedentemente prevista al 31 dicembre 2021, fra le quali l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per il personale delle università, per gli studenti e per chiunque entri negli edifici universitari.
Comunicazione: Proroga stato di emergenza e misure di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid19 - Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021
Aggiornamento del 18 dicembre 2021
Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con cui si sancisce il passaggio in zona gialla per la Regione Veneto a decorrere dal 20 dicembre 2021. Le misure previste per la zona gialla sono state in parte rafforzate con l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto 172 del 17 dicembre 2021, che ha efficacia a partire dal 18 dicembre 2021.
In particolare la citata ordinanza stabilisce che "al di fuori della propria abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblico o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".
Per quanto riguarda le attività delle università il passaggio in zona gialla non comporta mutamenti rispetto alla precedente situazione, fatto salvo l'obbligo dell'uso della mascherina anche nei luoghi aperti.
Per verificare le attività consentite in zona gialla senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" è possibile consultare la tabella di sintesi del Governo.
Aggiornamento del 25 novembre 2021
Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (leggi il comunicato del Governo).
Il testo del decreto prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione
In particolare l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose “booster) è stato esteso a tutto il personale che opera all'interno delle strutture sanitarie, anche con funzioni tecniche ed amministrative analogamente a quanto già avviene per il personale sanitario. Di conseguenza per tutto il personale dell'ateneo convenzionato con il servizio sanitario o che comunque opera all'interno delle strutture sanitarie è previsto tale obbligo vaccinale.
Per il restante personale delle università e per gli studenti non sono previste variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale in quanto non inclusi fra le categorie per le quali è stata prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale. Rimane tuttavia l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass e le relative sanzioni.
Il decreto prevede anche l'introduzione, dal 6 dicembre al 15 gennaio, di un Green Pass Rafforzato, valido cioè solamente per le persone vaccinate, in assenza del quale non sarà possibile accedere alle attività limitate nelle zone gialle, arancioni e rosse. Con riferimento alle attività delle università, anche in zona bianca, è richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato per eventi aperti al pubblico, cerimonie pubbliche (incluse le cerimonie di laurea) e per l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso. Per l'accesso a musei e biblioteche e per la partecipazione a seminari e convegni rimane invece l'obbligo di possesso del solo green pass semplice.
Infine:
- il decreto ha ridotto la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi dopo il termine del ciclo vaccinale. Nel caso di somministrazione della terza dose "booster" la validità del Green Pass è prorogata di ulteriori 9 mesi, a decorrere dalla data di somministrazione;
- è consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, anche per gli under 40.
Con comunicazione inviata al personale dell'Ateneo lo scorso 17 novembre i medici del servizio di medicina preventiva dell'ateneo hanno richiamato "l'importanza di procedere con la somministrazione della dose di richiamo di vaccino anti COVID-19 (cosiddetta "terza dose"), come raccomandato dalle Autorità sanitarie". "Fatte salve le modalità specificatamente previste per gli operatori sanitari dalle strutture sanitarie di afferenza, la somministrazione di tale dose addizionale è da organizzarsi a cura dei singoli interessati, tramite il Distretto sanitario (ULSS) di residenza".
Per le persone residenti o domiciliate in Veneto è possibile consultare il sito regionale dedicato alla campagna vaccinale. Per le persone residenti al di fuori della Regione Veneto è possibile visitare i rispettivi siti web regionali o il sito del Governo.
Circolare n.33 del 2/12/2021
Circolare n. 36 del 17/12/2021, contenente chiarimenti per il PTA afferente ai Dipartimenti di Area Clinica - Allegato alla circolare
Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
Aggiornamento del 20 ottobre 2021
Con DPCM del 12 ottobre 2021, sono state approvate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione da parte del personale della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Fermo l’obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per chiunque entri nelle strutture universitarie, le linee guida prevedono che i controlli debbano essere effettuati su base giornaliera almeno al venti per cento del personale in servizio. Nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Leggi la circolare predisposta dell'ateneo.
Aggiornamento del 28 settembre 2021
Aggiornamento riguardante la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute, con circolare del 25 settembre 2021 proroga la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati.
Aggiornamento del 10 settembre 2021 (aggiornato il 15 settembre 2021 con la circolare n. 22/2021).
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta svoltasi il 9 settembre, ha approvato un decreto legge per cui, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
Inoltre viene stabilita esplicitamente la possibilità di eseguire verifiche “ex ante”, in una fase preventiva all’accesso alle strutture, del possesso della Certificazione Verde Covid-19 o del certificato medico di esenzione, anche attraverso la raccolta informatizzata di dati, nella misura strettamente necessaria all’esecuzione degli obblighi di controllo previsti dall’art 9 ter, commi 2 e 5 del D.L. 52/2021. Tale possibilità di verifica “ex ante” si aggiunge, senza sostituirla, a quella già contemplata in fase di accesso alle sedi universitarie e al loro interno, tramite l’uso dell’app ufficiale del Ministero della Salute denominata “VerificaC19”.
Sono confermate le altre misure già previste per il personale universitario e per le studentesse e gli studenti universitari.
Comunicato del governo
Decreto legge 10 settembre 2021
DPCM 10 settembre 2021
Decreto del Rettore 3224 del 14 settembre 2021
Circolare del Direttore Generale n. 22 del 15/09/2021
Aggiornamento del 31 agosto 2021 (aggiornato il 9 settembre 2021 con la circolare n. 21/2021).
Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e dalla circolare della Ministra dell’Università e della Ricerca pervenuta il 1 settembre 2021 l'ateneo ha adottato le procedure operative per la verifica della Certificazione Verde Covid 19 del personale e degli studenti universitari, fatte salve ulteriori disposizioni governative.
Le modalità operative per la verifica della Certificazione Verde COVID-19 del personale che svolge il proprio servizio presso l'Ateneo, sono regolate dal decreto del Rettore 3081 del 31 agosto 2021 e dalle circolari del Direttore Generale del 31 agosto e dell’8 settembre 2021 , come segue:
- tutto il personale che svolge servizio presso l’Ateneo a decorrere dal 1 settembre 2021 è tenuto a possedere e ad esibire, ove richiesta, la certificazione verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . La certificazione verde viene verificata nelle strutture universitarie dal personale incaricato attraverso l’uso dell’app “VerificaC19”.
- tutto il personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo, a decorrere dal 1° settembre 2021, è tenuto inoltre a compilare una nuova “Dichiarazione di accesso alle strutture universitarie” raggiungibile al seguente link: https://accessostrutture.unipd.it. Tale dichiarazione richiede, tra l’altro, l’informazione relativa al possesso della Certificazione Verde COVID-19 o dell’idoneo Certificato medico di esenzione, rilasciato secondo i criteri definiti dalla Circolare del 4 agosto del Ministero della salute . Per il personale non strutturato per cui non sia attivo l'accesso SSO alla rete intranet di ateneo, è possibile utilizzare la dichiarazione di accesso alle strutture in forma cartacea, fornita al seguente link.
- in alternativa, transitoriamente e solo fino al 30 settembre 2021, il personale ancora sprovvisto di Certificazione Verde COVID-19 o di certificazione medica di esenzione, potrà inserire nella dichiarazione di accesso l’informazione sull’avvenuta somministrazione della prima dose di vaccinazione oppure di aver prenotato la vaccinazione in data antecedente al 30 settembre 2021; tale personale non potrà comunque partecipare in presenza alle attività didattiche erogate dall’ateneo, fintanto che non sarà in possesso di una valida certificazione verde COVID 19 o della certificazione medica di esenzione. L’efficacia di tale dichiarazione transitoria decade con il rilascio della Certificazione Verde Covid19 e comunque entro il 30 settembre 2021 per cui, entro tali termini, dovrà essere sostituita da una nuova dichiarazione comprovante il possesso della certificazione verde o del certificato medico di esenzione.
- il personale che, alla data del 1° settembre 2021, si troverà in assenza giustificata (ferie, recuperi, aspettative, congedi, permessi a giornata intera, maternità e paternità, malattia, infortunio…) sarà tenuto a compilare la Dichiarazione di accesso alle strutture entro la prima giornata di rientro in servizio in presenza.
- Fermo restando l’obbligo di compilazione della dichiarazione di accesso, il personale che non fornisce le informazioni richieste sul possesso della Certificazione Verde dovrà provvedere ad esibire tale Certificazione ad ogni ingresso alle strutture universitarie, per il controllo tramite l’app “VerrificaC19”, mentre le Certificazioni del personale che ha fornito i dati richiesti potranno essere verificato saltuariamente e a campione tramite l’app “VerificaC19”,.
- la dichiarazione di accesso alle strutture è valida fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In caso di eventuali variazioni delle condizioni di rilascio della Certificazione Verde Covid-19 o del Certificato di esenzione (ad esempio scadenza della validità) la dichiarazione di accesso decade automaticamente e il dipendente è tenuto a compilarne una nuova, con i dati aggiornati.
Per personale che svolge il proprio servizio presso l’Ateneo si intende tutto il personale che, indipendentemente dal regime di lavoro adottato, opera presso l’Università, da intendersi il personale docente (professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto), il personale tecnico e amministrativo, i CEL, gli operai agricoli, il personale degli enti di ricerca in convenzione con l’Università e tutto il personale comunque denominato che svolge stabilmente attività all’interno dell’Ateneo (collaboratori coordinati e continuativi, studenti 200 ore, volontari servizio civile, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e personale di società esterne che svolge ordinariamente le proprie mansioni presso le sedi universitarie).
Anche gli studenti e le studentesse, a decorrere dal 1° settembre 2021, devono possedere la certificazione verde Covid 19 o idoneo Certificato medico di esenzione e dovranno compilare una dichiarazione di accesso agli edifici universitari collegandosi al link https://accessostrutture.unipd.it a partire dal prossimo 13 settembre. Il possesso della certificazione verde Covid 19 verrà verificato all’ingresso delle strutture universitarie attraverso l’app “VerificaC19”, con controlli che potranno essere eseguiti a anche campione in relazione al flusso degli studenti.
Conseguentemente è stato aggiornato il protocollo di contrasto e contenimento del virus SARS-CoV 2.
Aggiornamento del 7 agosto 2021 - ore 12.45
Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, stabilisce che nell’anno accademico 2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021, il personale (docenti, tecnici, amministrativi e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. Per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. La certificazione verde degli studenti è verificata a campione con modalità stabilite dalle università.
Più in dettaglio il decreto legge stabilisce quanto segue:
1) nell’anno accademico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;
2) Per consentire lo svolgimento delle attività in presenza:
- è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le università possono derogare dalle disposizioni di cui alla lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Tali disposizioni possono essere derogate solamente in zona arancione o rossa, su iniziativa dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, in circostanze eccezionali e straordinarie dovute all’insorgenza di focolai.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, è inoltre stabilito che:
1) Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4) I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Leggi la circolare del Rettore e del Direttore generale
Comunicazione del Rettore a studentesse e studenti
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.20
Dichiarazione congiunta dei quattro rettori degli Atenei del Veneto sulle decisioni prese in Consiglio dei Ministri.
«L'introduzione del green pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle Università, annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce un forte invito a vaccinarsi e tornare così a frequentare l'università in presenza e in sicurezza. Da parte nostra, aderiamo convintamente a questo invito, facendolo nostro: il ritorno all'università in presenza, come luogo di scambio e confronto fra studentesse, studenti e docenti, è un valore insostituibile e rappresenta l'essenza stessa dell'università.
Come Atenei veneti siamo pronti a riaprire le nostre aule e i nostri spazi a piena capienza, restituendo la pienezza della vita universitaria ed il contatto continuo e ampio tra docenti e studentesse e studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Al tempo stesso, abbiamo predisposto una serie di misure e di servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, e dedicati ad alcune specifiche categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare le lezioni. In questo anno e mezzo i nostri quattro atenei hanno dimostrato di saper affrontare e contenere la diffusione della pandemia con un'alta percentuale di personale vaccinato, docente e tecnico-amministrativo, con pochi e isolati casi di contagio e nessun focolaio. Ora siamo pronti per questa ripartenza, e aspettiamo con entusiasmo di poter accogliere studentesse e studenti a settembre!»
Alberto Ferlenga
Tiziana Lippiello
Pier Francesco Nocini
Rosario Rizzuto
Aggiornamento del 6 agosto 2021 - ore 10.10
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto, ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti per la sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e trasporti" , che avranno effetto a decorrere dal prossimo 1 settembre 2021.
Secondo quanto riportato dal comunicato emesso dal Governo, "tutto il personale universitario e gli studenti universitari (che potranno essere controllati a campione) devono possedere il Green Pass".
Ulteriori informazioni verranno fornite in seguito alla pubblicazione del decreto legge.
Aggiornamento del 5 agosto 2021 - ore 11.00
E' stato modificato il protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 con le disposizioni sulla certificazione verde Covid-19 (Green pass) nella regolamentazione degli accessi alle attività nelle università.
Aggiornamento del 4 agosto 2021 - ore 19.00
Informativa per l’ottenimento della Certificazione verde Covid-19 - EU Digital Covid certificate
Aggiornamento del 24 luglio 2021 - ore 11.20
Il decreto legge 23 luglio 2021 prevede che a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19:
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono le seguenti, ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, articolo 9:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).
Come ottenere la Certificazione verde Covid-19
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