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a) rapporto di lavoro dipendente;
b) rapporto di lavoro autonomo occasionale, continuativo o professionale, compresi i consulenti, anche a titolo gratuito, e ogni altro rapporto di collaborazione formalizzato con l’Università, tra cui anche i titolari di: i) contratti per attività di insegnamento ex art. 23 della legge n. 240/2010; ii) assegni, contratti o borse di ricerca, inclusi i dottorandi; iii) contratti di collaborazione per studenti “200 ore”;
c) rapporto di lavoro o collaborazione con imprese e soggetti terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Università;
d) tirocinio e volontariato, compresi gli operatori del Servizio civile universale;
e) incarico per lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Università, tra cui anche la rappresentanza studentesca e i componenti esterni del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e degli altri organi dell’Università.
Le tutele si applicano anche alle segnalazioni effettuate:
- durante le procedure di selezione e di instaurazione del rapporto giuridico con l’Università;
- durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto con riferimento a fatti avvenuti nel periodo in cui era in essere un rapporto giuridico con l’Università.
Le tutele previste per il segnalante sono estese ai seguenti soggetti (art. 3, comma 5, d.lgs. 24/2023):
1. facilitatori interni, ossia le persone fisiche che operano all’interno dell'Università e che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
2. persone che hanno un rapporto giuridico con l’Università e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
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Le tutele previste per il segnalante sono estese ai seguenti soggetti (art. 3, comma 5, d.lgs. 24/2023):
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Le tutele si applicano anche alle segnalazioni effettuate:
- durante le procedure di selezione e di instaurazione del rapporto giuridico con l’Università;
- durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto con riferimento a fatti avvenuti nel periodo in cui era in essere un rapporto giuridico con l’Università.
Le tutele previste per il segnalante sono estese ai seguenti soggetti (art. 3, comma 5, d.lgs. 24/2023):
1. facilitatori interni, ossia le persone fisiche che operano all’interno dell'Università e che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
2. persone che hanno un rapporto giuridico con l’Università e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante;
4. enti di cui il segnalante è proprietario o presso cui lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.
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