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Il lavoro agile è una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, stabilita mediante accordo tra le parti, che non prevede precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione viene svolta in parte presso i locali dell'Ateneo e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, con l'ausilio di strumenti tecnologici.
Per il personale a tempo pieno o part-time orizzontale, il numero massimo di giornate di lavoro agile è di 2 a settimana o 8 al mese. Per i responsabili di I e II livello è di 1 giorno a settimana o 4 al mese.
Il lavoro agile prevede una fascia di reperibilità di 4 ore giornaliere e una fascia di inoperabilità di 11 ore consecutive di riposo. Non sono ammessi lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato o con maggiorazioni retributive. Nelle giornate di lavoro agile non matura il buono pasto.
L'accesso al lavoro agile avviene tramite accordo individuale sottoscritto dal dipendente e dal direttore generale, previo parere del responsabile.
Sono previste deroghe per situazioni di particolare necessità certificate.
Si applicano le norme sul potere direttivo e disciplinare, la formazione, la sicurezza e la riservatezza come per il lavoro in presenza. Il mancato rispetto delle regole può comportare il recesso dall'accordo.
Per approfondimenti, si rimanda al regolamento sul lavoro a distanza.
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Il lavoro agile prevede una fascia di reperibilità di 4 ore giornaliere e una fascia di inoperabilità di 11 ore consecutive di riposo. Non sono ammessi lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato o con maggiorazioni retributive. Nelle giornate di lavoro agile non matura il buono pasto.
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