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Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni. I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano formativo individuale sulla base della stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e Università.
In Veneto esiste un accordo tra Regione del Veneto, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le Università venete e parti sociali, che disciplina i criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, siglato il 21 giugno 2016.
Descrizione: il numero massimo di apprendisti che l'impresa può assumere è:
- imprese da 0 fino a 2 dipendenti qualificati: massimo 3 apprendisti;
- imprese da 3 fino a 9 dipendenti qualificati: 1 apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio;
- imprese con oltre 9 dipendenti qualificati: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati o qualificati.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 443/1985.
Salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (D.lgs 81/2005, art. 47 co. 3).
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui:
- forma scritta del contratto;
- redazione del piano formativo individuale;
- presenza di un tutore o referente aziendale che affianchi l’apprendista con l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
- possibilità di recesso al termine del periodo formativo. Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
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Descrizione: il numero massimo di apprendisti che l'impresa può assumere è:
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Applicabilità: tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati.
Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni. I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano formativo individuale sulla base della stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e Università.
In Veneto esiste un accordo tra Regione del Veneto, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le Università venete e parti sociali, che disciplina i criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, siglato il 21 giugno 2016.
Descrizione: il numero massimo di apprendisti che l'impresa può assumere è:
- imprese da 0 fino a 2 dipendenti qualificati: massimo 3 apprendisti;
- imprese da 3 fino a 9 dipendenti qualificati: 1 apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio;
- imprese con oltre 9 dipendenti qualificati: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati o qualificati.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 443/1985.
Salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (D.lgs 81/2005, art. 47 co. 3).
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui:
- forma scritta del contratto;
- redazione del piano formativo individuale;
- presenza di un tutore o referente aziendale che affianchi l’apprendista con l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
- possibilità di recesso al termine del periodo formativo. Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Le imprese che applicano un CCNL che non disciplina l’apprendistato “possono far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine” sia per i profili normativi che economici dell’istituto.
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In Veneto esiste un accordo tra Regione del Veneto, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le Università venete e parti sociali, che disciplina i criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, siglato il 21 giugno 2016.
Descrizione: il numero massimo di apprendisti che l'impresa può assumere è:
- imprese da 0 fino a 2 dipendenti qualificati: massimo 3 apprendisti;
- imprese da 3 fino a 9 dipendenti qualificati: 1 apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio;
- imprese con oltre 9 dipendenti qualificati: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati o qualificati.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 443/1985.
Salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (D.lgs 81/2005, art. 47 co. 3).
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui:
- forma scritta del contratto;
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- presenza di un tutore o referente aziendale che affianchi l’apprendista con l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
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