Università degli Studi di Padova |
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Attualmente in Italia per i brevetti dispone il Codice Civile, artt. 2584 ss (Del diritto di brevetto per invenzioni industriali). In particolare per le invenzioni dispone il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), pubblicato nella G. U. 14 agosto 1939, n. 189, per i marchi il R. D. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati) , pubblicato nella G. U. 29 agosto 1942, n. 203, per i modelli il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, pubblicato nella G. U. 21 ottobre 1940, n. 247 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali). Tutti i testi sono da considerare aggiornati alla G.U. 07/01/2000. Il diritto di esclusiva si realizza attraverso il deposito, presso appositi organismi dello Stato, della domanda di brevetto. Lorganismo italiano competente in materia è attualmente lUfficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e Competitività del Ministero dellIndustria, del Commercio e Artigianato: esso provvede alla ricezione delle domande, all'istruttoria e al rilascio delle concessioni governative finali. Le domande di brevetto devono essere depositate
presso uno degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato. |
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Dal 25 ottobre 2001 è entrato in vigore l'art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 ,
pubblicata in G.U., serie generale, n. 248 del 24 ottobre 2001, in forza del quale, se
viene realizzata un'invenzione industriale nell'ambito di un rapporto di impiego con
un'Università, il docente o ricercatore inventore è titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. |
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L'Università di Padova ha emanato il proprio Regolamento Brevetti (PDF) nel 2001. |
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