Università degli Studi di Padova
Biblioteca Centrale della Facoltà di Ingegneria

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  • BREVETTI

Attualmente in Italia per i brevetti dispone il Codice Civile, artt. 2584 ss (Del diritto di brevetto per invenzioni industriali). In particolare per le invenzioni dispone il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), pubblicato nella G. U. 14 agosto 1939, n. 189, per i marchi il R. D. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati) , pubblicato nella G. U. 29 agosto 1942, n. 203,   per i modelli il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, pubblicato nella G. U. 21 ottobre 1940, n. 247 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali). Tutti i testi sono da considerare aggiornati alla G.U. 07/01/2000.

Il diritto di esclusiva si realizza attraverso il deposito, presso appositi organismi dello Stato, della domanda di brevetto.

L’organismo italiano competente in materia è attualmente l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e Competitività del Ministero dell’Industria, del Commercio e Artigianato: esso provvede alla ricezione delle domande, all'istruttoria e al rilascio delle concessioni governative finali.

Le domande di brevetto devono essere depositate presso uno degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato.
E' possibile anche presentare domanda internazionale di brevetto, indipendentemente dall'esistenza di un precedente brevetto nazionale. Tali domande vanno depositate presso la sede dell'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera) oppure presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o un Ufficio Brevetti di uno Stato membro del Trattato o presso l'Ufficio Brevetti Europeo.

Dal 25 ottobre 2001 è entrato in vigore l'art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 , pubblicata in G.U., serie generale, n. 248 del 24 ottobre 2001, in forza del quale, se viene realizzata un'invenzione industriale nell'ambito di un rapporto di impiego con un'Università, il docente o ricercatore inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.
Tale disciplina si applica a tutte le invenzioni industriali conseguite successivamente al 25 ottobre 2001, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.


L'Università di Padova ha emanato il proprio Regolamento Brevetti (PDF) nel 2001.
...per visualizzare i file PDF scarica

 

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