Legge 18 ottobre 2001, n. 383
"Primi interventi per il rilancio dell'economia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
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ART. 7.
(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o dell'Amministrazione pubblica"
sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
"ART. 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo
34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il
rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione
avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare
esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di
più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero
di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a
tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di
brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia,
stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso
dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero
a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti
reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei
canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le
amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle
stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i
suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non
derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un
diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad
essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi
indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
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