LIBRO V
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DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL`INGEGNO E
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Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584 Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un`invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l`invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l`invenzione si riferisce.
Art. 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un`applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l`applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest`ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall`inventore.
Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l`uso esclusivo.
Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d`invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588 Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all`autore dell`invenzione e ai suoi aventi causa.
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell`invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relative all`invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l`esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d`impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l`invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali
Chi in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.
Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli artt. 2588, 2589 e 2590.
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l`esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.