G.U. Nr. 74 Serie Generale, parte prima, del 29/3/1997
DECRETO 21 febbraio 1997

Titoli di studio e qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonche' per le attivita' diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista.

IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 17 marzo l995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto, in particolare, l'art. 110, comma 1;
Considerato che la richiamata disposizione prevede che con decreti dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabiliti ed aggiornati, in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica ed alle direttive e raccomandazioni comunitarie, i titoli di studio e le qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonche' per le attivita' diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista;
Ritenuto, per quanto concerne l'equipollenza dei diplomi di specializzazione e dei servizi di fare riferimento alle equiparazioni stabilite dal decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413;
Ritenuto che per attivita' radiogiagnostiche complementari all'esercizio clinico si intendano le attivita' che sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche' tali attivita' siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedurea specialistica;
Ritenuto di richiedere, per le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, il diploma di specializzazione nella specifica disciplina in cui rientra l'intervento clinico nella considerazione che i relativi corsi di specializzazione devono assicurare una adeguata qualificazione radioprotezionistica;
Ritenuto di individuare le attivita' di competenza del fisico specialista d'interesse radioprotezionistico in quelle dirette alla determinazione ed al controllo delle dosi impartite ai pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche o a trattamenti terapeutici con radiazioni ionizzanti;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Sentito il Consiglio universitario nazionale;
Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decretano:

Art. 1.

1. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica e' consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica o in una delle seguenti discipline equipollenti: radiologia diagnostica; radiologia; radiologia medica.

Art. 2.

1. L'esercizio professionale specialistico della radioterapia e' consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in radioterapia o in una delle seguenti discipline equipollenti: radioterapia oncologica; radiologia; radiologia medica; radiologia medica e radioterapia.

Art. 3.

1. L'esercizio professionale specialistico della medicina nucleare e' consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in medicina nucleare o in una delle seguenti discipline equipollenti: fisica nucleare applicata alla medicina; radiologia medica e medicina nucleare.

Art. 4.

1. Per attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico si intendono le attivita' che sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche' tali attivita' siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica.

2. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso.

3. Deroghe specifiche a quanto stabilito dal comma 1 possono essere concesse dal Ministero della sanita' per le sorgenti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (sorgenti di tipo riconosciuto).

Art. 5.

1. Le attivita' di competenza del fisico specialista di interesse radioprotezionistico sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite ai pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche o a trattamenti terapeutici con radiazioni, nonche' ai controlli di qualita' sulle apparecchiature di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 230/1995.

2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o in una delle seguenti discipline equipollenti: sicurezza degli impianti nucleari e protezione dalle radiazioni, sicurezza nucleare e radioprotezione. L'esercizio e' consentito, altresi', ai laureati in fisica, privi di specializzazione, che abbiano svolto, in struttura del servizio sanitario nazionale, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti di fisica biomedica e fisica medica.

Art. 6.

1. Limitatamente ad un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare e', altresi', consentito nelle strutture del servizio sanitario nazionale al personale medico, privo di specializzazione, dipendente dal servizio stesso, che abbia svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina.

2. Limitatamente ad un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte, altresi', dal medico che abbia svolto cinque anni di servizio nella disciplina stessa.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro della sanita' Bindi
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 58