G.U. Nr. 74 Serie Generale, parte prima, del 29/3/1997
DECRETO 21 febbraio 1997

Modalita' per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonche' dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto, in particolare, l'art. 110, comma 6;
Considerato che la richiamata disposizione prevede che i Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica stabiliscono le modalita' per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonche' dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 10 luglio 1996, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;
Considerato che il nuovo ordinamento gia' prevede l'area della diagnostica per immagini e della radioterapia nell'ambito della quale e' previsto l'obiettivo di garantire la conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione;
Considerato che le universita' dovranno adeguare l'ordinamento dei corsi di laurea in medicina e chirurgia istituiti presso le proprie sedi;
Ritenuto di prevedere che, in sede di adeguamento, le facolta' stabiliscano, anche nei confronti degli studenti gia' iscritti che completeranno gli studi previsti dal precedente ordinamento, l'obbligo di acquisire le predette adeguate conoscenze radioprotezionistiche;
Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, con i quali sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
Considerato che le universita' devono provvedere al riordinamento delle scuole in conformita' alle disposizioni dei predetti decreti;
Considerato di prevedere che, in sede di adeguamento, le universita' stabiliscano, per tutti i corsi di specializzazione nelle discipline chirurgiche e, comunque, in quelle che comportano o possono comportare attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, un congruo periodo di attivita' didattica teorica e di tirocinio finalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche, che tengano conto delle attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico proprie di ciascuna disciplina;
Ritenuto di prevedere, altresi', che, in sede di adeguamento dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, le universita' stabiliscano che i consigli delle predette scuole determinino, nel piano di studio, specifiche attivita' didattiche e pratiche, da svolgere in tutti gli anni del corso, con l'obiettivo formativo della acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche radioprotezionistiche;
Ritenuto, per quanto concerne il corso di laurea in odontoiatria, di prevedere per le universita' analogo obbligo di modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Sentito il Consiglio universitario nazionale;
Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decretano:

Art. 1.

1. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i fini di cui all'art. 110 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di specializzazione contemplati dal decreto stesso che non prevedano tra gli obiettivi didattici la radioprotezione, saranno modificati con le procedure previste dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 2.

1. Le universita', in sede di adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 10 luglio 1996, devono prevedere, come obbligatoria, l'attivita' didattica della radioprotezione, inserita nell'area della diagnostica per immagini e della radioprotezione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si estende anche agli studenti gia iscritti che completeranno gli studi in base al precedente ordinamento.

Art. 3.

1. Le universita', in sede di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui ai decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, datati 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, devono stabilire, per tutti i corsi di specializzazione nelle discipline chirurgiche e nelle altre discipline che possono comportare attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, un periodo di attivita' didattica teorica-pratica finalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche che tengano conto, per le singole discipline, del possibile svolgimento di attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

2. In sede di adeguamento dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare le universita' stabiliscono che i consigli delle scuole determinino, nel piano di studio, specifiche e congrue attivita' didattiche teorico-pratiche, con l'obiettivo formativo dell'acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche radioprotezionistiche.

Art. 4.

1. Le universita', in sede di adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi del precedente art. 1, devono prevedere, nel piano di studio, specifiche e congrue attivita' didattiche teorico-pratiche con l'obiettivo formativo dell'acquisizione delle necessarie conoscenze radioprotezionistiche.

Art. 5.

Le attivita' didattiche teorico-pratiche, previste dal presente decreto, devono consentire una adeguata conoscenza, oltre che della natura e proprieta' delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ad uso medico e delle relative sorgenti e del loro impiego in medicina, anche degli effetti delle radiazioni sull'uomo, della rilevazione e della dosimetria delle radiazioni stesse dei criteri di radioprotezione e dei riferimenti normativi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro della sanita' Bindi
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 58