G.U. Nr. 58 Serie Generale, del 11/3/1997
DECRETO 14 febbraio 1997

Determinazione delle modalita' affinche' i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell'art. 111, comma 10, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 111, comma 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1. - Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni atte a permettere che i documenti radiologici e di medicina nucleare ed i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche.

Art. 2. - Campo di applicazione

1. I presidi ospedalieri, gli istituti, i reparti, i gabinetti medici e i laboratori, sia pubblici che privati, in seguito indicati con il termine di strutture, in cui vengano effettuate prestazioni professionali specialistiche di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, nonche' qualsiasi struttura ove vengano svolte attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 3. - Documentazione

1. La documentazione disciplinata dal presente decreto e di cui al precedente art. 1, e' cosi' stabilita:
a) documenti radiologici e di medicina nucleare: consistono nella documentazione iconografica prodotta a seguito dell'indagine diagnostica utilizzata dal medico specialista nonche' in quella prodotta nell'ambito delle attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico;
b) resoconti radiologici e di medicina nucleare: la documentazione del presente punto consiste nei referti stilati dal medico specialista radiologo o medico nucleare.

Art. 4. - Acquisizione - Archiviazione - Disponibilita'

1. Ove la documentazione iconografica di cui al precedente articolo non venga consegnata al paziente, questa deve essere custodita con le modalita' di cui ai successivi commi.

2. La documentazione iconografica di cui al precedente comma puo' essere acquisita mediante pellicole radiografiche, supporti cartacei, supporti elettronici. Puo' essere detenuta in apposito locale predisposto, puo' essere microfilmata oppure puo' essere memorizzata in archivio elettronico in conformita' alla direttive dell'Agenzia per l'informatizzazione della pubblica amministrazione.

3. Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la documentazione deve poter essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche. Tale disponibilita' deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni per i documenti di cui al punto a) del precedente articolo ed a tempo indeterminato per i documenti di cui al punto b) dello stesso articolo, salvo termini diversi stabiliti con direttive del Ministro della sanita' su conforme parere del Consiglio superiore di sanita'.

Art. 5. - Modalita' di archiviazione e di registrazione

1. Con il presente decreto viene stabilito che il riferimento di archivio che dovra' essere utilizzato per la documentazione di cui al precedente art. 3 deve coincidere con quello riportato nel decreto emanato ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e relativo alle prestazioni effettuate su pazienti e riportate:
    - sia nel registro delle indagini e dei trattamenti con radiazioni ionizzanti;
    - sia nel libretto radiologico personale.

2. Il riferimento di archivio deve essere tale che non vi siano dubbi ne' del paziente, ne' dell'esame espletato, ne' della struttura che ha erogato la prestazione.

Art. 6. - Contenuto del riferimento di archivio

1. Il riferimento di archivio deve essere costituito da caratteri alfanumerici.

2. Il riferimento di archivio deve possedere, in forma diretta o indiretta, i seguenti elementi:
    - soggetto al quale e' stata erogata la prestazione;
    - struttura cha ha erogato la prestazione;
    - tipo di prestazione.

3. Il riferimento di archivio relativo alla lettera a) dell'art. 3 deve essere il medesimo di quello relativo alla lettera b) dello stesso articolo.

4. Con circolare del Ministero della sanita' sono indicati criteri di omogeneita' per la formulazione del riferimento di archivio di cui al presente articolo.

Art. 7. - Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia a decorrere dal giorno di emanazione del decreto di cui all'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. Le disposizioni relative alla disponibilita' della documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 3 entrano in vigore dopo ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le disposizioni relative alla disponibilita' della documentazione di cui alla lettera b) dell'art. 3 entrano in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 32