G.U. Nr. 58 Serie Generale, del 11/3/1997
DECRETO 14 febbraio 1997

Determinazione del tipo, modalita' e periodicita' del controllo di qualita' da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare funzionanti deve provvedere affinche' tali apparecchiature siano sottoposte a controllo di qualita' da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato del presidio di diagnostica o di terapia;
Visto il decreto 26 settembre 1994, n. 746, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica;
Visto il proprio decreto del 30 gennaio 1982;
Ravvisata la necessita' di stabilire il tipo, le modalita' e la periodicita' del controllo di qualita' prevista al comma 2, dell'art. 113, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in funzione della complessita' delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, nonche' gli eventuali casi di esenzione;
Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Sentita la conferenza Stato regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Tutte le apparecchiature radiologiche utilizzate per l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica e della radioterapia, quelle impiegate per l'attivita' radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico nonche' le apparecchiature utizzate per l'esercizio professionale specialistico della medicina nucleare devono essere sottoposte a specifici controlli di qualita'.

Art. 2. - Responsabile delle apparecchiature

1. Ai fini del presente decreto, il responsabile delle apparecchiature radiologiche, anche se esse servono per l'espletamento dell'attivita' complementare all'esercizio clinico, e delle apparecchiature di medicina nucleare e' un medico specialista in radiologia, radioterapia o medicina nucleare individuato dal datore di lavoro.

2. Il responsabile di dette apparecchiature puo' essere lo stesso datore di lavoro, cosi' come definito dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, art. 2, comma 1, lettera b, qualora questi sia abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica.

3. Il responsabile delle apparecchiature si avvale del fisico specialista o dell'esperto qualificato per l'espletamento dell'attivita' di cui all'art. 1, in conformita' a quanto disposto dal presente decreto.

4. Il datore di lavoro mette a disposizione di ogni responsabile, i mezzi atti ad assicurare le condizioni necessarie per l'espletamento di quanto previsto con il presente decreto.

Art. 3. - Tipologia del controllo

1. Le prove idonee a verificare le prestazioni funzionali di una apparecchiatura sono di tre tipi:

a) prova di accettazione e di collaudo: per controllare la rispondenza dell'apparecchiatura a caratteristiche prefissate all'atto della installazione, dopo sostituzioni di parti o dopo l'apporto di importanti modifiche;
b) prova di verifica o di stato: per verificare il livello di funzionamento dell'apparecchiatura in rapporto alla funzione che deve svolgere;
c) prova di mantenimento o di costanza: per verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, attraverso singoli test rappresentativi.

2. In relazione alla tipologia del controllo, le prove devono essere effettuate dal fisico specialista o dall'esperto qualificato, avvalendosi di tecnici di radiologia medica o di persone adeguatamente preparato ed aggiornato.

3. I risultati ottenuti devono essere registrati, analizzati ed interpretati, anche alla luce del giudizio sulla qualita' diagnostica da parte del medico specialista, al fine di:

Art. 4. - Modalita' e criteri di controllo

1. Il responsabile delle apparecchiature provvede affinche' il fisico specialista o l'esperto qualificato predispongano protocolli conformi a quelli indicati dal Ministero della sanita' o, in assenza, a norme di buona tecnica proposte in particolare dall'UE e da organismi scientifici italiani od internazionali.

2. Il protocollo di cui al comma 1 deve riportare, per ogni tipologia di apparecchiatura:
a) il riferimento alla norma od alle norme seguite;
b) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento e le loro tolleranze;
c) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro;
d) la periodicita' dei controlli.

3. I criteri minimi di accettabilita' delle apparecchiature devono corrispondere a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

4. Il protocollo di riferimento scelto per ogni apparecchiatura deve essere riportato nel manuale di qualita' di cui all'art. 7.

5. Il protocollo di riferimento viene periodicamente verificato ed, ove necessario, integrato o modificato, fermo restando la conformita' alla normativa vigente od alle norme di buona tecnica.

6. Qualora le apparecchiature controllate non debbano piu' corrispondere ai criteri prefissati d'accettabilita', e' compito del responsabile delle apparecchiature comunicare tale stato al datore di lavoro che, a sua volta, provvedera' a fare eseguire i necessari interventi correttivi o a limitarne l'utilizzo oppure a dichiarare l'apparecchiatura obsoleta. In questi ultimi due casi egli provvedera' ad informare, entro trenta giorni, l'autorita' sanitaria competente; resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

7. L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro effettuano verifiche a campione sulle modalita' di applicazione dei controlli di cui al presente articolo secondo un programma annuale adottato dal Ministro della sanita'.

Art. 5. - Complessita' delle apparecchiature

1. Ogni apparecchiatura radiologica per uso medico e di medicina nucleare puo' avere una differente complessita' sia in relazione al tipo d'utilizzo (diagnostica o terapia) e sia in relazione alla tecnologia utilizzata.

2. Il grado di complessita' viene cosi stabilito:
grado A: relativo a tutte le apparecchiature di terapia ed a quelle di diagnostica dotate di un sistema di elaborazione finalizzato alla ricostruzione delle immagini;
grado B: relativo alle apparecchiature di diagnostica diverse da quelle del tipo A.

Art. 6. - Periodicita' dei controlli

1. I controlli effettuati sulle apparecchiature radiologiche per uso medico e di medicina nucleare di cui all'art. 1 debbono essere ripetuti periodicamente.

2. La frequenza dei controlli da espletare viene determinata sulla base della norma di buona tecnica seguita o stabilita dalla vigente normativa, o, in assenza, delle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nella scheda tecnica relativa ad ogni apparecchiatura, qualora piu' restrittive.

3. Le frequenze dei controlli devono essere congrue con il carico di lavoro e con la complessita' delle apparecchiature.

Art. 7. - Modalita' di registrazione - Manuale di qualita'

1. Il responsabile delle apparecchiature deve approntare per ogni singola apparecchiatura, o per piu' apparecchiature omogenee o per sala di diagnostica o di terapia, un registro denominato manuale di qualita', nel quale dovranno essere riportate: a) i protocolli di cui all'art. 4, comma 1, e le loro variazioni od integrazioni;
b) i risultati delle prove di collaudo e di quelle periodiche di cui all'art. 3, comma 3, con le relative conclusioni;
c) i giudizi sulla qualita' tecnica delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche da parte del medico specialista.

2. Il registro deve essere di tipo a fogli fissi o cuciti e numerati progressivamente e deve essere custodito per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

3. Il registro precedente puo' essere sostituito con un sistema informatico, che consenta sicurezza, riservatezza ed inalterabilita' delle informazioni, in conformita' alla vigente normativa od a norma di buona tecnica emanate da organismi scientifici nazionali od internazionali.

4. Le registrazioni devono consentire di verificare, nel tempo il livello qualitativo di ogni apparecchiatura sottoposta a controllo.

Art. 8. - Effettuazione dei controlli

1. I controlli di qualita' devono essere effettuati, a seguito di specifico incarico scritto da parte del datore di lavoro, dal fisico specialista o dall'esperto qualificato della struttura, in possesso delle qualificazioni professionali di cui, rispettivamente, al decreto attuativo art. 110, comma 1, e all'allegato V, del decreto legislativo n. 230/1995.

2. Il fisico specialista puo' espletare i controlli su tutte le apparecchiature sia di grado A che di grado B, mentre l'esperto qualificato puo' espletare i controlli di qualita' solamente sulle apparecchiature di grado A e di grado B che rientrano nelle limitazioni relative al grado di appartenenza.

3. Nel caso che in una struttura siano presenti sia il fisico specialista che l'esperto qualificato, e' compito del datore di lavoro dare l'incarico ad uno dei due professionisti od a tutti e due, tenuto conto delle esigenze operative della stessa struttura. Qualora l'incarico venga suddiviso fra i due professionisti, ogni lettera di incarico dovra' riportare l'apparecchiatura od il reparto o la struttura oggetto dell'incarico, nella quale deve espletare periodicamente i controlli di qualita'. < /P>

4. Il tecnico sanitario di radiologia medica collabora nell'ambito di propria competenza con il fisico specialista o con l'esperto qualificato.

5. Possono collaborare nell'espletamento dei controlli di qualita', purche' operino sotto la responsabilita' del dirigente fisico, anche i fisici che, per limitati periodi di tempo ed a scopo di apprendimento o perfezionamento professionale, operano in strutture specialistiche di fisica sanitaria.

6. Il giudizio sulla qualita' tecnica della prestazione diagnostica o terapeutica deve essere espresso dal medico specialista della struttura o da un medico specialista delegato dal datore di lavoro qualora nella stessa vengano effettuati esami diagnostici complementari all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico.

Art. 9. - Norme transitorie

1. Per gli esperti qualificati di cui al secondo comma dell'art. 150 del decreto legislativo n. 230/1995, la responsabilita' dell'attuazione dei controlli di qualita' viene stabilita, in relazione al grado di complessita' delle apparecchiature di cui all'art. 5 del presente decreto e precisamente:

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 30