Università
degli Studi di Padova Archivio generale di Ateneo |
Creata il 27 aprile 1998 |
Legge 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo
ART. 1.
(SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al
comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo
18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste
ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o
all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità
erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali
comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al
fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi
nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
ART. 2.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATO CIVILE E DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA)
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica
o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà
della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso
il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni,
presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui
è avvenuta la nascita.
In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale
di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso
l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro
dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso
accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune
di residenza della madre.
In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi
l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta
dalla dichiarazione.
Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è
necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito
dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono
validi in tutto il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli
estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle
pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato
stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità
e la autenticità delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione
di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le
altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di
pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici
e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 38, è inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al
comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche
al di fuori del territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono
legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate
personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste
a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche
disgiuntamente, purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione
o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio
della carta di identità su supporto magnetico.
La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice
fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione
del gruppo sanguigno.
La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra
uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti
al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione
volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in
essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari
si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al
comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti
di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi
previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
nonchè del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10.
Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse
o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
ART. 3.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI SEMPLIFICAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI)
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso
di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati.
E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza
sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento
esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori
e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento
di identità.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano
subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito
il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è
sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali
fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo
2, è ammessa, in luogo della documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato,
a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici
giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il
provvedimento non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2
possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in
luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione
dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi
titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non
è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti
delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive
necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale
dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in
ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi
a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche
e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici,
la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità
di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione
in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da
produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.
ART. 4.
(GIURAMENTO DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.
DISTINTIVO DEL SINDACO)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla
destra".
ART. 5.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI COMPETENZA
DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga
dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma
1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero
2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese
anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al
protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità
di surroga alla metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto
in fine, il seguente comma:
"2-bis. è, altresì, di competenza della giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici,"
sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di
recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo,
assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti
fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti
in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale
dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento
all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale
arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale
complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere
o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione
così integrata.
ART. 6.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti,
in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare
degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale
e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo
di vigenza.
Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio
e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base
a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o
dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti
e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area
direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in
assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità
negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto
e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno
imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in
cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione
è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza
del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione
del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o
alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche
in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti,
i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa
di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con
sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia,
della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento
al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi
di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato
il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità
di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo
36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione
a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico,
al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere
particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale
a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri
di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere
in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito
il seguente:
"Art. 51-bis.- (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e
il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano
dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo
40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto
legislativo n. 77 del 1995.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del
comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del
sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione
tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e
in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato,
le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente
della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati
al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro
collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera
o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro.
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si
trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche.
La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta
che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito
dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità
negli enti locali).
1.
Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati,
eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della
pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia
e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di
cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti
locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti,
di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco
nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità
d'ufficio.
In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può
avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento
del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni
ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura
dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del
presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento
ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento
economico.
Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si
provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai
quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica
immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo
servizio nella medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al
presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore
a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate
le seguenti modifiche: a) al comma 14, le parole: "alla data del 30
novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del
30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993"
sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994";
le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1997"; b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; c) al comma 18,
le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un
ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può
essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga
alle disposizioni della presente legge.
Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano
personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della
data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma
22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono
efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti
e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo.
La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4
dicembre 1996.
ART. 7.
(MODIFICHE ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione
ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con"
sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi
per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti:
"da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono
fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già
pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo
38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende,
anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne
agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole
delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come
lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome"
sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma"
sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più
comuni.
Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse
trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate"
sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti:
"legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490.".
ART. 8.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono
apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole:
"previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e previo parere
degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al
medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente:
"L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene
ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti
regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,
è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse
regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili
per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al
personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può
essere concessa sino al 31 marzo 1998.
ART. 9.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette
ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della
dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo
decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire
il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta
gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo: a)
sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio
da parte dei collegi dei revisori; b) le sanzioni per gli amministratori,
esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando
il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni
dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento; c) procedure semplificate
e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto
finanziario; d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di
idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli
enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, nonchè della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque
all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche
ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è
sostituito dal seguente:
"Art. 108.
- (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati
nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi
come principi generali con valore di limite inderogabile: a) articoli da
1 a 18; b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1; c)
articoli da 31 a 34; d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39; e) articoli
43, 44, comma 1, 46 e 48; f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e
64; g) articoli da 67 a 99; h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il
regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata
e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento
senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di
riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo
53, comma 1, ed".
All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede di assestamento"
sono sostituite dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di
contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al
31 ottobre 1997.
ART. 10.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO DI CONTO)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte
dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati; b) al comma
1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita"
fino alla fine del comma.
ART. 11.
(SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, SECONDO COMMA,
DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, n. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, n. 431:
COMPETENZE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce
il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.
La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata
dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla
legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il
seguente: "5-ter.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".
ART. 12.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' PUBBLICA)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano
finalità di edilizia residenziale pubblica.
Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo
4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e
40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio
patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato
con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè
alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando
i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità
per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire
con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello
Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364,
o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto
o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto,
da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II,
della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano
alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti
ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella
tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione,
la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge.
In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere
alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata
sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine
di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza.
Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta,
se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione
al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel
successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte.
In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso
il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione
delle disposizioni vigenti.
ART. 13.
(ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO AUTORIZZAZIONI AD ACCETTARE
LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218,
sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e
fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore
della presente legge.
ART. 14.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche: a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione
di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse
dello Stato ad acquisirli"; b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per
ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme
indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di
cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il comma
5 è abrogato.
ART. 15.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO ALL'ESTERO
DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL'IMPOSTA DI BOLLO)
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli
uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente:
"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto.
La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale.
Altre tasse di concessione governativa.
Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: "Art. 25-bis.
- Imposta di bollo.
L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale".
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione,
delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici
da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici
diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
ART. 16.
(DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME)
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni
e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto
stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i
difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti
in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione
che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle
strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
ART. 17.
(ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
E DI SNELLIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni
che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile
pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede
ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
è inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche
nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione
procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva
del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una
amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data
al presidente della regione ed ai sindaci.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione
inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione
è esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento
sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi
sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in
base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento
al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento
che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito
il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi
in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo
iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento
di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere
di interesse statale o che interessino più regioni.
La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta
al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza
di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti
di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo
censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i
rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane
interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241, introdotto
dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima
o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo
2 del predetto decreto.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva
i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse
statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.
Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di
opere che interessano il territorio di più regioni per il quale
l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori
pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione
di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, le disposizioni di- pag. 3 - cui agli articoli 14, comma 4, 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte
alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383.
Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro
per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale
può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non
appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato,
a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione
di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione
nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5,
è inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese
nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti
commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere;
tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo
le parole: "consenso unanime delle " sono sostituite dalle "consenso
unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei
sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti
territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni,
agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi
e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge
15 dicembre 1990, n. 396, nonchè alle sovvenzioni globali di cui
alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano
anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni
di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative
al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un
apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo
il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della
Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore
nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e
di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato,
su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.
I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione
presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute
ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici
giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"
è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed
il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito";
le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può
essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione
dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste
italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa
e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione
ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato,
anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,
il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza
ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione,
ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso.
Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità
già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete
unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 3giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996,
n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta
congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e
seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli
inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica,
anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche
se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti
inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile,
a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento
previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le
apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito,
a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi
fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n.
441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato
di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè al personale dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile
e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio
dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli
enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito
dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi
e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti
dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in
sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè
le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni,
compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo
di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati
e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta
ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale
relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i
criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta
giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di
non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede all'approvazione definitiva.
I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente
dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti
a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale
il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri
che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richlesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè
per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti
da uno o più ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere
del Consiglio di Stato in via obbligatoria.
Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge
23 agosto1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame
degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato
è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.
La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale
per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione
o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare
importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis.
Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo,
i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato
numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone,
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche
note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo
sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi.
Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione
della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni
dalla pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento
recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate
o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo
13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente
sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile dei consigli regionali, nonchè sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti
locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti
di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa
e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre
al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine
di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti
o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti
nuovi dell'attività deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative
e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi
sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto
o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo
non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso
di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo
nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e
motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione
all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla
data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali;
il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne
dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta,
e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista
efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio.
Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato,
con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità
diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della
stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto
giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non
abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello
stesso termine di trenta giorni all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il
comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato
vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità
dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate
nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la
forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo
di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza
dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i
documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione
degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti
dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende
a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi
o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni
da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito
ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di
cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del
rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede
alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro
congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per
legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.
Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento
dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate
dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto
del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo
gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dopo le parole "di personale
del comparto sanità", sono inserite le seguenti: "di personale
delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 è sostituitò dal seguente:
"Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e
agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse disposizioni
si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione
o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi
degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero
per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti
locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni
ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di
cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e
la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione
in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per
azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato
e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a
riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni
previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi
delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti
in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa
vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi
terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori
devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo
comma, del codice civile.
Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati
motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni dalle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche
ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere
alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle
aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la
scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa.
Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonchè agli
articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera
e) è sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di
più soggetti pubblici o privati".
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della provincia e della regione, possono costituire società per
azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana,
in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura
di evidenza pubblica.
Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione
delle stesse.
Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate
con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni
di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente,
a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è
abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche
con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite
d'ufficio dal comune.
Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla
completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo
3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono,
con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati
i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro
e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province
e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti
in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino
inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione
di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 24 gennaio 1994, n.
86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei
venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario
pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica
di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione
e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli
organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà
prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n.
142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente
al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli,
i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti
e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti
del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990, il
sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.
I1 segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente
è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto
o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della - pag.
13 - legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo
5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare
il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo
tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75.
Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente
a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo
ha nominato.
Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione
del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia,
decorsi i quali il segretario è confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato
del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità
per la durata massima di quattro anni.
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed
è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza,
nonchè per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni
che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.
Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento
economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento
di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete
il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti
i compensi percepiti a` titolo di indennità per l'espletamento dei
predetti incarichi.
Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare
in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di
mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato
sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto
alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e
da attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è
disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. è istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di
diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno
fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento
e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59.
L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due
sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI,
da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo,
e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie
locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti
i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere
superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle
sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni
dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza
di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci
e dei presidenti di provincia.
Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio
di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia
regionale.
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui
al comma 79.
Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare
i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite
le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo
quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione,
il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione
all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento
dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali,
il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei
segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto
decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso.
Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo
costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali
dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo
delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente,
anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto
del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo
riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo
della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire
sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza
e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi
a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione
e la specializzazione dei segretari comunali provinciali e dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa
convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno.
Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento
e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata
con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia
si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti
i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge
8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura
del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n.
142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui
al comma 68 del presente articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della
provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti
all'albo.
In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno
un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica
iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una
disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione
del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto
delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che
garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei
segretari che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78,
è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione
ad apposita sezione speciale dell'albo.
I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti
nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni,
con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica
e trattamento economico pensionabile in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione
all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e
degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni
le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente
articolo con propria legislazione.
Nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, fino all'emanazione
di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge
11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse
le parole: "nonchè del segretario comunale o provinciale sotto
il profilo di legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, nonchè delle associazioni nazionali delle autonomie
locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni
e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di
riscossione dei tributi nonchè di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici,
ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì
stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati
di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87
sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione
di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi
dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali
parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche
nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè
non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso
della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi
idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite
le seguenti: "salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile
del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già
vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario
per la loro adozione.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma
4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990,
n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla
legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie
e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia
del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890,
n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto
31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità
previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di
cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio
1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti
individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni,
imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni
e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti
non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità
organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea
e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità
di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità
a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente
in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali
il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente
articolo.
I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) la durata,
il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti
per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori
scientifico- disciplinari; b) modalità e strumenti per l'orientamento
e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più
ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici; c) modalità di attivazione
da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri,
dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96.Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure
e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma
95, è altresì rideterminata la disciplina concernente: a)
il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica5 luglio 1989, n.
280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996
dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo
professionale; d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo
anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti
italiani; e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo
apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali
dei predetti professori, di modalità di impiego, nonchè di
durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma
4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la
formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle scuole in
lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche.
Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia, nonchè
le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca
e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari
da parte delle università nonchè le modalità di finanziamento.
La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede,
con uno o più decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario
nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti,
anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi
settori, nonchè i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e
produttivo, nonchè con l'evoluzione degli indirizzi culturali e
professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria,
nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano
gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri
per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà
degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare
ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo
di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie.
Esso formula pareri e proposte: a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo
per il finanziamento ordinario delle università; c) sui decreti
di cui ai commi 95 e 96, nonchè sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'ateneo; d) sui settori scientifico-disciplinari; e) sul reclutamento
dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su
altre materie di interesse generale per l'università.
104. Il CUN è composto da: a) tre membri eletti in rappresentanza
di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari
individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) otto
studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo
20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti
del medesimo; c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale
tecnico e amministrativo delle università; d) tre membri eletti
dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane
(CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104
non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate
con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma
104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e
associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.
Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in
attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei
decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione
del decreto concernente le modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi
di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali,
le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4)
e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università,
per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri
ordinamenti.
I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti
delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche
fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato
di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo
18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo
è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione
e al senato accademico.
In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il
direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate,
in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo,
e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità
prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi
delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei
professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce
i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti
studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università
straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina
del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità
di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università,
sedi delle facoltà di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui
al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti
i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione
ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113,
anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale
a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica
(ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di
diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti,
indicando i settori scientifico- disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio,
in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF,
delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche
convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del
personale, nonchè per il mantenimento dei contributi finanziari
dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo
o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo
ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle
qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche
e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non
universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto
attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico
per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori
universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso
e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi
diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del
trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-
amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè previsione
delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto
dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie
di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca
scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonchè
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le
parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di
musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di
educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per
gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui
gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le
università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette
istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale,
con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è
sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico
austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni
pubbliche nonchè agli esami di Stato e ai tirocini pratici post
lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118
del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo
3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo
10, ad eccezione del comma 9, l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, nonchè gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita
l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle
d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati.
L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di
studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con
la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche,
scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè concernenti
l'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi
al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli
aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della
provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta.
I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche
sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per
le università non statali, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma,
in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici,
sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma
di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è
attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare
norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma
120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione,
anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà
le relative funzioni amministrative.
Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta
della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma
si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui
al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma
120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università
e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati
membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica
che dell'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia
presso una di esse, nonchè programmi di ricerca congiunti.
Le medesime università riconoscono la validità dei corsi
seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso
le università e istituzioni universitarie estere, nonchè
i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad
oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di
ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione.
Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli
accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali
dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma
95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio
della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli
170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed
integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici
rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi
di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione
europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti
facoltà.
Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza
di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933
è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente
comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli
e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono
disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di
ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento
universitario italiano, nella misura massima, per l'università di
Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste
per ciascun tipo di qualifica.
La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche,
nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'università istituita nel territorio della regione autonoma della
Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano;
tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il
Ministro dell'università _[8m _[10m e della ricerca scientifica
e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma
120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria.
L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione
dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della
scuola magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95,
lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento
del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione
europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università
di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede
amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di
cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari
e un professore associato.
Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta
università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali,
ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi
a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della
ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590,
la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti:
"in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio
1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori
è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa
tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura,
e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può
prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni,
alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni
di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione.
La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo
servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.
I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero
delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso
delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale
ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle
forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità
di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento
in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto
pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:
"portano" è sostituita dalle seguenti: "possono,
previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede
il rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti
locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito
il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali
con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera
del 1997.
Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative
alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno
stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno.
Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle
spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di
competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Èfatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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