Università
degli Studi di Padova Archivio generale di Ateneo |
Creata il 10 agosto 1998 |
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
6 dicembre 1996, n. 694
(Gazz. Uff. 5 febbraio 1997, n.
29)
Regolamento recante norme
per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti
dei privati
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre
1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio
e di altri atti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 1974, n. 306;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n.5;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 7 bis del decreto legge 10 giugno 1994, n.357, convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n.489;
Udito il Comitato di settore per i beni archivistici nella seduta del 1°
luglio 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 25 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro delle finanze e
con il Ministro del tesoro;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1
Limiti, modalità e procedimenti tecnici per la riproduzione sostitutiva
1. Per i privati la facoltà prevista dall'articolo 25 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, di riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio,
delle scritture contabili compresi i libri giornali e degli inventari,
della corrispondenza e degli altri atti di cui per legge è prescritta
la conservazione, è esercitata, fatti salvi i limiti di cui all'articolo
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1974,
con le modalità ed i procedimenti tecnici stabiliti dal presente
decreto.
2. Il procedimento di microfilmatura è disciplinato dal presente
decreto.
3. I documenti d'archivio, sottoposti a riproduzione sostitutiva sono riprodotti
su qualsiasi supporto tecnico previsto dalla legge, che dà garanzia
di fedeltà al documento riprodotto, di duplicabilità, di
leggibilità, di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione
e di stabilità nel tempo, in condizioni normali di conservazione.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 bis comma 9, del decreto-legge
10 giugno 1994, n.357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1994, n.489, i procedimenti tecnici e le modalità della riproduzione
e della autenticazione su supporti diversi da quello previsto al comma
2. sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia,
delle finanze e del tesoro, previo parere del Comitato di settore per i
beni archivistici.
Art. 2
Adempimenti preliminari all'esercizio delle facoltà di riproduzione
sostitutiva
1. I privati che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo
25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, inoltrano al Soprintendente archivistico,
competente per territorio, il relativo progetto di riproduzione sostitutiva.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione, il soprintendente esaminata
la rispondenza del progetto stesso alla normativa in vigore lo approva
oppure lo respinge con provvedimento motivato.
3. Ove i documenti oggetto della riproduzione sostitutiva sono conservati
in sedi dislocate in un ambito territoriale più ampio di quello
regionale, i titolari dell'archivio inoltrano il progetto di riproduzione
sostitutiva al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale
per i beni archivistici.
4. La relativa approvazione o il suo motivato rigetto è disposta
dall'ufficio di cui al comma 3, previo parere del comitato di settore per
i beni archivistici, entro centoventi giorni dalla data di presentazione
del progetto stesso.
Art. 3
Distruzione dei documenti riprodotti
1. Alla distruzione dei documenti, di cui è stata eseguita la
riproduzione sostitutiva, si procede dopo aver effettuate le operazioni
di autenticazione ai sensi dell'articolo 8, salvo per quei documenti per
i quali l'amministrazione archivistica, in sede di approvazione del progetto,
vieti la distruzione disponendone il ritiro e la conservazione a proprie
spese.
2. I registri o i libri comunque denominati, non esclusi dall'applicazione
dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974,
non possono essere riprodotti e distrutti se non sono esauriti.
Art. 4
Cartellinatura degli atti e dei documenti da riprodurre
1. Gli atti e documenti destinati alla riproduzione sostitutiva sono
oggetto di cartellinatura.
2. La cartellinatura consiste nella preparazione degli atti e documenti
da riprodurre e nell'approntamento di idonei strumenti di consultazione,
eventualmente integrati da codificazioni per l'elaborazione elettronica,
che in base alle indicazioni apposte sui singoli atti e documenti ed a
quelle inserite sul corrispondente supporto tecnico utilizzato per la riproduzione,
consentono di rilevare la stretta connessione degli atti e documenti riprodotti
con il loro raggruppamento (unità, serie o altro livello di aggregazione)
e di reperire prontamente gli atti o i documenti da consultare o duplicare.
3. In particolare, dopo la individuazione della categoria dei documenti
da riprodurre, si osservano le seguenti modalità:
a) le unità archivistiche sono numerate progressivamente nell'interno
di ciascuna serie (o di altro livello di aggregazione), la cui indicazione
va riportata sul frontespizio delle unità stesse;
b) gli atti e i documenti compresi in ciascuna unità archivistica
sono ordinati e numerati, ed eventualmente codificati, secondo l'ordine
cronologico ad iniziare dal documento meno recente, salvo che per quegli
atti e documenti che per esigenze organizzative sono ordinati diversamente
o sono legati in volume o riportati nel registro già numerati progressivamente,
per i quali resta fermo il relativo ordine;
c) le pagine di cui si compone ciascun documento compreso nell'unità
archivistica, o la medesima unità archivistica se questa è
composta di un unico documento, sono numerate progressivamente;
d) l'indicazione della serie di appartenenza di ciascun atto o documento
viene individuata da qualsiasi sistema purché rispondente ai criteri
dettati dal comma 2. Per l'indicazione degli altri livelli di aggregazione
archivistica eventualmente previsti sono adottati criteri analoghi;
e) la numerazione può essere effettuata manualmente o meccanicamente.
Eventuali errori sono corretti annullando l'indicazione errata e ripetendo
a fianco quella esatta;
f) ciascuna unità archivistica è descritta in un registro
di serie, nel quale sono riportate le indicazioni atte ad identificarla
(cioè denominazione del soggetto o ente tenuto a conservare l'archivio,
denominazione della categoria dei documenti, denominazione ed estremi cronologici
della serie o di altro livello di aggregazione, numero dell'unità
archivistica, quantità dei documenti o delle pagine che la compongono)
e quelle atte ad identificare le corrispondenti unità di riproduzione
(numero di bobina o di altro complesso fotografico, numero iniziale e finale
dei fotogrammi riproducenti la singola unità archivistica). Le indicazioni
relative alle unità di riproduzione vanno previste anche per gli
eventuali rifacimenti di cui all articolo 7.
4. I registri di serie, prima dell'uso numerati progressivamente per ogni
pagina e vidimati ai sensi e con le modalità previste dall'articolo
2215 del codice civile, contengono altresì, per ogni blocco di unità
di riproduzione autenticate, le dichiarazioni del pubblico ufficiale di
cui al comma 5 dell'articolo 8, complete della qualifica e delle generalità
dello stesso.
5. Le predette indicazioni sono, in presenza di particolari tipologie documentarie,
integrate con tutti gli altri dati eventualmente utili all'individuazione
delle singole unità archivistiche. 6. Per la documentazione da riprodurre
che non è raggruppata o raggruppabile in serie, il registro di serie
contiene l'indicazione dei criteri di elencazione delle unità archivistiche.
Art. 5
Procedimento di microfilmatura
1. Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione è costituito da una pellicola negativa soggetta alle prescrizioni del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.206 del 28 luglio 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio. 2. Quale unità di riproduzione è assunta oltreché la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di formato ridotto, purché atta a costituire un complesso collegabile mediante numerazioni o altri simboli che garantiscono l'univoca individuazione delle singole unità di riproduzione. 3. Le unità di riproduzione non sono impressionate sulla loro parte terminale per uno spazio sufficiente ai fini dell'apposizione dell'attestazione di autentica di cui all'articolo 8. 4. Il processo fotografico è effettuato a regola d'arte. 5. Le pellicole impressionate sono custodite in modo da garantirne la leggibilità e la stabilità in condizioni normali di conservazione.
Art. 6
Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo
1. La pellicola è impressionata con le indicazioni sottospecificate:
a) denominazione del soggetto o ente tenuto a conservare l'archivio;
b) denominazione della categoria dei documenti;
c) denominazione ed estremi cronologici della serie o di altro livello
di aggregazione;
d) numero o codice dell'unità di riproduzione, data dell'impressione,
denominazione del laboratorio cui è affidato il procedimento di
impressione;
e) numero dell'unità archivistica e quantità dei documenti
o delle pagine che la compongono;
f) quantità e numero di documenti o di pagine mancanti, nonché
di fogli bianchi o danneggiati.
2. Gli estremi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1 costituiscono
lo schedone generale di serie. Tale schedone è riprodotto sia sul
secondo che sul penultimo fotogramma di ciascuna unità di riproduzione
mentre sul primo e sull'ultimo fotogramma sono riprodotti i simboli internazionali
di "inizio" e "fine" pellicola;
3. Gli estremi di cui alle lettere e) ed f) di cui al comma 1 costituiscono
lo schedone particolare dell'unità archivistica. Tale schedone può
essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unità archivistica
ed è riprodotto all'inizio di detta unità.
4. Quando l'unità archivistica non è contenuta integralmente
nella medesima unità di riproduzione, lo schedone di cui alle lettere
e) ed f) è riprodotto, con idonee indicazioni di collegamento, a
chiusura dell'unità di riproduzione e all' inizio della successiva.
5. I fotogrammi sono numerati progressivamente per unità di riproduzione
secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d).
6. Ciascuna unità di riproduzione è descritta in apposito
registro nel quale sono riportati gli estremi di classificazione di cui
alla lettera d) di cui al comma 1 e quelli idonei ad identificare le unità
archivistiche in essa riprodotte.
7. I registri delle unità di riproduzione di cui al comma 6 sono,
prima dell'uso, numerati progressivamente per ogni pagina e vidimati ai
sensi e con le modalità previste dall'articolo 2215 del codice civile.
Art. 7
Collaudo
1. La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio è sottoposta
a collaudo.
2. Qualora al collaudo risultano errori di cartellinatura o di ripresa
si provvede alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti
non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una
o più unità di riproduzione, che hanno una propria numerazione
e fanno parte integrante della serie di riproduzione cui si riferiscono.
3. Le unità di riproduzione riservate ai rifacimenti sono soggette
alle prescrizioni del presente decreto.
4. Ciascuna unità di riproduzione riservata ai rifacimenti, al secondo
e penultimo fotogramma, riporta, accanto al proprio numero o al codice
di individuazione, l'indicazione "rifacimenti", nonché
i numeri o i codici delle unità di riproduzione cui le correzioni
si riferiscono.
5. I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unità
di riproduzione in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per ciascuna
unità di riproduzione seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi
errati. Il numero del fotogramma da sostituire è dato al rifacimento
corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto ha
lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma
che riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine di cartellinatura.
6. All'inizio del gruppo di fotogrammi che ne sostituiscono altri annullati
della medesima unità di riproduzione sono riportate le indicazioni
che contraddistinguono detta unità con la legenda "inizio rifacimento";
prima dei fotogrammi di ciascuna unità archivistica, è riprodotto
lo schedone particolare con l'indicazione "inizio rifacimento".
7. Durante il collaudo sono annullati in maniera evidente ed indelebile,
senza compromettere la resistenza della pellicola, i fotogrammi errati
e in presenza di duplicati quelli tecnicamente peggiori.
Art. 8
Procedimento e modalità di autenticazione della pellicola sostitutiva
1. La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, è autenticata da pubblici ufficiali forniti di potestà
certificativa, o da soggetti ad essi equiparati.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri indica, con proprio decreto,
i ministri cui demandare il potere di attribuire a propri funzionari la
potestà ad effettuare le attività di cui al presente articolo.
3. Il pubblico ufficiale incaricato dell'autenticazione verifica la conformità
alle prescrizioni del presente decreto del procedimento di cartellinatura
e di formazione della pellicola sostitutiva, procedendo all'esame delle
unità di riproduzione e dei registri di cui all'articolo 4, comma
3, lettera f) e all'articolo 6, comma 6.
4. Eseguite le operazioni descritte nel comma 3 del presente articolo,
il pubblico ufficiale appone il proprio punzone nella parte dell'unità
di riproduzione non impressionata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3. §
5. Delle operazioni descritte nei commi 3 e 4, il pubblico ufficiale dà
atto mediante dichiarazione su ciascuna pagina del registro di cui all'articolo
4, comma 3, lettera f).
6. Il pagamento dei diritti di autenticazione è effettuato mediante
apposizione, su ciascuna delle predette pagine, di una marca da bollo che
il pubblico ufficiale annulla, secondo le modalità previste dall'articolo
14 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
Art. 9
Efficacia della pellicola sostitutiva
1. La pellicola autenticata con il procedimento e le modalità
previste dall'articolo 8 sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali dei documenti riprodotti.
2. Dalla pellicola sostitutiva, autenticata ai sensi dell'articolo 8, sono
tratte copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono
ammessi tutti i procedimenti tecnici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 dicembre 1996
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI
Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VELTRONI
Il Ministro di grazia e giustia
FLICK
Il Ministro delle Finanze
VISCO
Il Ministro del tesoro
CIAMPI
Visto: Il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17
Torna alla HOME PAGE
dell'Archivio Generale di Ateneo
Università degli Studi di Padova © 1996-98 | A
cura dell'Archivio Generale di Ateneo penzogi@ux1.unipd.it |