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Decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39
(Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42)
Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.
2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione,
lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici
nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma
1 risponde alle seguenti finalità: a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei supporti
conoscitivi per le decisioni pubbliche; d) contenimento dei costi dell'azione
amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1
risponde ai seguenti criteri: a) integrazione ed interconnessione dei sistemi
medesimi; b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative
comunitarie; c) collegamento con il sistema statistico nazionale. 4. Allo
scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi
di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari
di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni,
nei modi previsti dall'art. 7.
Art. 2.
1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione,
allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente
motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche
tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano
triennale di cui all'art. 9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione
e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista
all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi.
Art. 3.
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni
sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione
su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti
mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l'emanazione di
atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate
dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione,
trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni
e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa
è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Art. 4.
1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata ai fini del presente decreto Autorità, la quale opera
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e
funzionale e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente
e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza
e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza.
Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici
giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e
l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità
sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti
decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere
imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi
dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera
durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione
di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al
fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità
medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica
tre anni, può essere confermato, anche più di una volta,
ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere
al presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.
Art. 5.
1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione
di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonchè
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da
essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti
capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta
con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi.
La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
Art. 6.
1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità
si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente
da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente
partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite
massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge
23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, nonchè di personale con contratti a tempo determinato,
disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo
complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può
avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce
al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula
proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione
di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.
Art. 7.
1. Spetta all'Autorità: a) dettare norme tecniche e criteri in tema
di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento
dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro
interconnessioni, nonchè della loro qualità e relativi aspetti
organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;
b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente
riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; c) promuovere,
d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni
interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e
telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione
dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali,
mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze
di servizi, ai sensi della normativa vigente; d) verificare periodicamente,
d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle
singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei
sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche
di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;
e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione
del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi
per il reclutamento di specialisti, nonchè orientare i progetti
generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso
l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore
della pubblica amministrazione; f) fornire consulenza al Presidente del
Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia
di sistemi informativi automatizzati; g) nelle materie di propria competenza
e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle
Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali,
in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) proporre
al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni
e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti
strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi; i) comporre
e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi
informativi automatizzati; l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere
il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine
di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h), l'Autorità
può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione
di protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle province italiane (UPI), con
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere),
nonchè con enti e società concessionari, di pubblici servizi
in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione
e di criteri di progettazione di sistemi informativi.
3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili
in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni
e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri
compiti.
Art. 8.
1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica.
A tal fine l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque
esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione
è disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.
2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità
per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate
le idennità da corrispondere ai componenti della commissione.
4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine
di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni
dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Nei casi in cui il parere
del Consiglio di Stato è previsto dalla normativa vigente, la relativa
richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il parere
è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al
Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato
dall'Autorità.
Art. 9.
1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione
del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art.
7, comma 1, lettera b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive
revisioni annuali: a) l'autorità elabora le linee strategiche per
il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2; b) le amministrazioni
propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria
competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del
triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo,
mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare
e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di
realizzazione e modalità di affidamento; c) l'Autorità redige
il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone
la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole
con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi
e determinando i contratti di grande rilievo.
3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità
sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento
preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la
manovra di finanza pubblica.
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività
svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle
amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione
effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al
Parlamento.
Art. 10.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua,
sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente
generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente
di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi
informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione
di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità
per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego
delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo
di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo, 3
febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile
per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione
della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione
a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate,
delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.
Art. 11.
1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota
dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica
per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento
di attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purchè
in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.
2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati
nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale
di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente
adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi
automatizzati.
3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi
automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche
in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi
ed i turni previsti dai contratti collettivi.
Art. 12.
1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano
in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.
2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalità di scelta
del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b)
i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e
per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle singole
componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi,
per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento
degli obiettivi, nonchè i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione,
sostituzione; e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei
beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalità di eventuali
anticipazioni; g) i requisiti di idoneità del personale impiegato
dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte
dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;
i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione
dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e
conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi
applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le
amministrazioni.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni
possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o
di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai princìpi
del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità.
Art. 13.
1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione,
realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi
informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo
ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione
di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi
e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità
sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di
partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico
monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità.
Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione
dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già
stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata
ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione
del monitoraggio può essere affidata a società specializzata
inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti
collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con
le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione,
l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio
sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione
provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società
specializzata.
3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente
dei contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la
verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti dall'art.
7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di continuità del servizio
imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo necessario
a far compiere la verifica. L'impresa contraente è tenuta ad offrire
piena collaborazione all'Autorità durante lo svolgimento della verifica
dei risultati, pena l'esclusione dalla partecipazione all'aggiudicazione
successiva.
Art. 14.
1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi
automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al
controllo successivo della Corte dei conti.
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e
successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla
base di proprie specifiche richieste.
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati
alle amministrazioni.
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività,
alla pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità
può chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte
i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento sui
risultati del controllo.
Art. 15.
1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità
ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti
che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della
concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni,
l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti
provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla
partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura
con le amministrazioni.
Art. 16.
1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti,
d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le
esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti
la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza
pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti,
a decorrere dal 1º gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni
di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento
del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma
1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità
di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima.
In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di
Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art.
8, comma 4, ridotti della metà.
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al
comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo
l'indicazione dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono
la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di
dati personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi
automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241. 8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì
individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto
in relazione all'Amministrazione della giustizia.
Art. 17.
1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase
di prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone al Presidente
del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione
degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione
e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso
degli anni 1993 e 1994.
2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità
determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione
da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via di stipulazione.
3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti in
corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto è in facoltà
delle amministrazioni di prorogare i rapporti contrattuali per un periodo
non superiore a tre anni, oppure di far ricorso ad apposito atto di concessione
di durata non superiore al triennio, qualora il contratto da rinnovare
intercorra con società specializzata avente comprovata esperienza
pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi
complessi. Agli atti relativi si applicano le disposizioni di cui all'art.
14. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non
oltre il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, è
presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si applica il
regime di incompatibilità previsto, per il presidente, dall'art.
4, comma 3.
Art. 18.
1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio
1923, n. 94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. 2.
Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9)
e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29
marzo 1983, n. 93.
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