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Università
degli Studi di Padova Archivio generale di Ateneo |
Creata il 27 aprile 1998 |
Legge 7 agosto 1990, n. 241
(in Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192)
Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia
e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere
di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento,
in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento,
il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio
di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma
2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,
anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario
devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonchè dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all'unità la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto
alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art.
4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta,
a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6.
1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori,
le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed
i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze
di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni
e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove
ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione.
Art. 7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora
da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione
è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui
al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile
del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.
Art. 9.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art.
9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti,
che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto
del procedimento.
Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art.
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo.
2. Gli accordi di cui al presente ebbono essere stipulati, a pena di nullità,
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano,
ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente ono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvvedimenti relativi agli interventi
di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che
ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni
concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono
luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente
la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente
il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni
adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso
da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16.
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo,
questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni
di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri
che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare
il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere,
per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso,
delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi
consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per
l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite
le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti
non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione
procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del
procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione
e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in
cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione
procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.
Art. 18.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee
a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione
e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono
attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento
provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di
essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente
o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di
un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può
essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da
parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta
all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso,
con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui
all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione
della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie
di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente i applicano nei casi in cui il rilascio
dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento
dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove
a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo
per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio
alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate
le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe
o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di
rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso
od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento
di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone
le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può
annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò
sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non
è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante
è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Art. 22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità
stabilite dalla presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27.
Art. 23.
1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli
enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Art. 24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare,
ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto
di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione
alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e
le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine
pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme
particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti
informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma
2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o
più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie
di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre
1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonchè ogni
altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso
ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire
o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non
è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni
di legge.
Art. 25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di
copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di
copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti
di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5.. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta
giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839,
e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni,
le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui all'art. 27 e, in generale, è data la massima
pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge
e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto
di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s'intende realizzata.
Art. 27.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri,
dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979,
n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra
i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra
i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato
delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione vigila affinchè venga attuato il principio di
piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione
con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone
al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili
a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da
essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art.
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
Art. 28.
1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa
delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste
dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento».
Art. 29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle
disposizioni in essa contenute, che costituiscono princì pi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di
notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate,
il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità
di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati
o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'art. 24.
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