Università
degli Studi di Padova Archivio generale di Ateneo |
Creata il 27 aprile 1998 |
Decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1975, n. 854
(in Gazz. Uff., 16
febbraio 1976, n. 42)
Attribuzioni del
Ministero dell'interno
in materia di documenti archivistici
non ammessi alla libera consultabilità
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della
Costituzione;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
Visto l'art. 2, penultimo comma, della legge stessa, che delega il Governo
ad emanare norme aventi valore di legge per la disciplina delle attribuzioni
del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi
alla libera consultabilità, nonché per le conseguenziali
modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, e per l'integrazione degli organici dei ruoli
del personale civile di detta amministrazione in corrispondenza ai servizi
anzidetti;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al terzo comma del
citato art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla concertata proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
L'Amministrazione dell'interno provvede, in attuazione del comma secondo,
lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, come
modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5:
a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità
e la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle disposizioni
vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente lettera a);
c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sui
documenti che rientrano nella categoria riservata prevista dall'art. 21
del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di
enti pubblici e di privati.
Art. 2.
Per l'attuazione dei compiti previsti dal precedente art. 1 è
istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e
del personale del Ministero dell'interno un ispettorato centrale, cui è
preposto un prefetto ispettore generale di amministrazione. Il Ministro
può avvalersi, altresì, in sede periferica dei prefetti e,
nelle provincie di Trento e Bolzano, dei rispettivi commissari del Governo.
Il Ministro per l'interno determina con proprio decreto la regolamentazione
interna dei servizi. In relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b)
del precedente articolo, il Ministro per l'interno dispone ispezioni presso
l'archivio centrale dello Stato, gli archivi di Stato e le sezioni di archivi
di Stato, a mezzo di funzionari della carriera direttiva amministrativa
dell'Amministrazione civile dell'interno. Gli organici dei ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno, appresso indicati, vengono integrati con le seguenti
variazioni: Numero dei posti carriera di concetto amministrativa 30 - carriera
esecutiva: ruolo archivio 15 - ruolo copia 25.
Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera
di concetto amministrativa e della carriera esecutiva sono specificate
per ciascun ruolo organico in conformità di quanto disposto negli
articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Art. 3.
Per i documenti prodotti dagli uffici delle amministrazioni dello Stato,
l'accertamento della natura degli atti non liberamente consultabili è
effettuato dalle commissioni di sorveglianza in occasione degli adempimenti
di cui alla lettera d) dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409. Il provvedimento definitivo è adottato
dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali
ed ambientali. Le commissioni di sorveglianza previste dagli articoli 25
e 27 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, sono modificate nella loro composizione con l'aggiunta di
un rappresentante dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal
Ministro per l'interno. Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39,
42 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministero per
i beni culturali ed ambientali e gli organi periferici da esso dipendenti
provvedono a segnalare al Ministero dell'interno la presenza di documenti
relativi agli ultimi 70 anni. La determinazione degli atti eventualmente
non consultabili è effettuata dal Ministro per l'interno, sentito
il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Le proposte
di scarto di documenti non consultabili di cui al precedente art. 1, lettera
a), sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'interno.
Per gli atti conservati negli archivi di Stato alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'individuazione dei documenti aventi carattere
riservato ai sensi del primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è effettuata dal Ministro
per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Art. 4.
I sovrintendenti archivistici, ricevuti gli inventari di cui agli articoli
30, lettera c), e 38, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, ne trasmettono copia al Ministero dell'interno
ai fini dell'accertamento dell'esistenza di documenti non consultabili
ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto stesso. Analoghe comunicazioni
vengono effettuate nei casi previsti dagli articoli 33, 34, 35, 37, secondo,
terzo e quarto comma, 38 lettere e) ed f), 42, 43 e 45. I provvedimenti
adottati dai sovrintendenti archivistici ai sensi dell'art. 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono comunicati
al Ministero dell'interno al fine di accertare l'esistenza di documenti
non ammessi alla libera consultabilità ai sensi degli articoli 21
e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 5.
I documenti riservati dell'Amministrazione dell'interno sono versati
all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali allorchÈ, per
il decorso dei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti, divengono
liberamente consultabili.
Art. 6.
Il Ministro per l'interno, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.
1, lettera b), del presente decreto, ha facoltà di avvalersi del
parere del comitato di settore per i beni archivistici, istituito presso
il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in relazione al valore
storico-culturale dei documenti riservati di cui sia stata richiesta la
consultazione.
Art. 7.
Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, in quanto
compatibili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 8.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato
in lire 300 milioni in ragione di anno, si provvede, per l'anno finanziario
1976, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro
è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
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