Accesso civico

Riferimenti normativi: art. 5 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

L’Accesso civico semplice prevede il diritto di chiunque accedere a dati, informazioni o documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii);

L’Accesso civico generalizzato  prevede il diritto di accesso a dati, informazioni o documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii).

L’Università di Padova ha adottato il Regolamento per l’esercizio dei diritti di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dall’Università degli Studi di Padova.

In questo Regolamento, oltre all’accesso civico semplice e all’accesso civico generalizzato, viene disciplinato anche l’Accesso agli atti (o Accesso documentale). Quest’ultimo prevede il diritto di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

Per il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o cartaceo è previsto il  rimborso  del  costo  effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su supporti materiali secondo le tariffe indicate nell’Allegato A del Regolamento sopraindicato. Per le richieste di accesso ai documenti disciplinato dalla Legge n. 241/1990 è richiesto anche un contributo fisso per diritti di ricerca.

  Accesso civico semplice

L’istanza di accesso civico semplice deve contenere i seguenti elementi:

a) nome e cognome del richiedente;
b) recapito del richiedente per l’invio della risposta;
c) indicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti che l’Università è obbligata a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e non ha pubblicato o ha pubblicato parzialmente, a cui si riferisce la richiesta di accesso.

La richiesta di accesso civico semplice non deve essere motivata e va presentata alternativamente:

a) all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio Public Engagement – Settore Relazioni con il pubblico (email: urp@unipd.it - tel. 049 8273338);
c) all'Ufficio Affari Legali - Settore Privacy, Trasparenza e Anticorruzione (email: anticorruzione.trasparenza@unipd.it – tel. 049 8271532 - 3563);
d) alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Maria Rosaria Falconetti (contatti del Settore di supporto alla RPCT: email: anticorruzione.trasparenza@unipd.it – tel. 049 8271532 – 049 8273563).

L’istanza può essere inviata anche all’indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione.centrale@pec.unipd.it.

L’istanza può essere trasmessa dal richiedente per via telematica o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano contro ricevuta, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo sotto riportato.

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Ateneo sopra richiamato, in caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata risposta nei tempi previsti (30 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Università), il soggetto richiedente può ricorrere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), utilizzando preferibilmente il modulo sotto riportato. Il/la RPCT provvede entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

  Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato non deve essere motivata e va presentata alternativamente:

a) all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, se noto;
b) all’indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
c) all'Ufficio Public Engagement - Settore Relazioni con il pubblico (email: urp@unipd.it - tel. 049 8273338);
d) all'Ufficio Affari Legali - Settore Privacy, Trasparenza e Anticorruzione (email: anticorruzione.trasparenza@unipd.it – tel. 049 8271532 - 3563).

L’istanza può essere trasmessa dal richiedente per via telematica o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano contro ricevuta, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo sotto riportato.

Il responsabile del procedimento comunica l’istanza ai soggetti controinteressati all’accesso generalizzato, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, per coloro che hanno consentito questa forma di comunicazione.

Si considerano controinteressati all’accesso generalizzato tutti i soggetti che potrebbero subire, a causa dell’accesso, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) del Regolamento di Ateneo sopra richiamato.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, anche per via telematica, utilizzando preferibilmente il modulo seguente

Il procedimento di accesso generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Università. Per il termine di conclusione del procedimento in presenza di controinteressati si rinvia all’art. 20 del Regolamento di Ateneo.

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento finale, il richiedente in caso di rigetto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, oppure i controinteressati all’accesso generalizzato, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), utilizzando preferibilmente il modulo seguente:

Il RPCT decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’istanza.

  Differenza tra accesso civico e accesso agli atti

Il diritto di accesso documentale può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale soltanto se è possibile riscontrare con immediata evidenza, in base alla natura del documento richiesto, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) non ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente;
b) non esistono controinteressati all’accesso documentale.

Se ricorrono le suddette condizioni, la richiesta può essere presentata, anche in forma verbale, alla struttura competente alla formazione del documento oppure a detenerlo stabilmente.

La richiesta di accesso formale, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo sottoindicato, è indirizzata alla struttura competente alla formazione del documento oppure a detenerlo stabilmente, oppure alternativamente all’indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione.centrale@pec.unipd.it.

L’istanza può essere trasmessa dal richiedente oltre che per via telematica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con fax oppure con consegna a mano con ricevuta.

L’istanza di accesso formale contiene:

a) nome e cognome del richiedente;
b) recapito del richiedente per l’invio della risposta;
c) gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l’individuazione;
d) l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridica collegata al documento;
e) le modalità con cui si chiede di esercitare il diritto di accesso;
f) la data e la sottoscrizione.

  Registro degli accessi

Il Registro degli accessi, previsto dalle Linee Guida A.N.AC. FOIA (Delibera 1309/2016), aggiornato semestralmente, contiene l'elenco delle richieste di accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e di accesso civico semplice e civico generalizzato di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. presentate all’Ateneo, con l'indicazione dei dati di maggiore interesse relativi ai singoli procedimenti di accesso (è pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti).

  Modalità di pagamento dei costi per l'accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dall'Amministrazione Centrale

L'Università degli Studi di Padova, in base alla normativa, dal 1° marzo 2021 deve incassare attraverso il nuovo sistema dei pagamenti PagoPA.
Il pagamento del rimborso dei costi di riproduzione copie e dei contributi per i diritti di ricerca nei confronti dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo dovrà avvenire non più tramite bonifico bancario al consueto IBAN bensì collegandosi al "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova:
https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/mo...
Per la versione in inglese:
https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/mo...

La funzione Pagamento Spontaneo, dà la possibilità, una volta compilati i campi obbligatori, di procedere con il "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa di stampare l'Avviso di Pagamento e pagare in un secondo momento (entro 5 giorni) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso.

I versamenti dovuti nei confronti delle Strutture di Ateneo (Dipartimenti, Centri, etc.), sebbene soggetti all'obbligo di utilizzo di PagoPA, devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite da quest'ultime: non è consentito l'utilizzo della pagina web sopra indicata.