Interrompere e riprendere gli studi

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La carriera universitaria può subire arresti di diversa natura, temporanei o definitivi, ad istanza di parte o d’ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento carriere studenti.

La studentessa o lo studente che voglia interrompere temporaneamente gli studi può richiedere la sospensione (Art. 17), per interrompere in via definitiva può presentare istanza di rinuncia (Art. 12).

Qualora la studentessa o lo studente semplicemente non rinnovi l’iscrizione, si determina l'interruzione (Art.18), che ammette la ripresa degli studi se non sia intervenuta la decadenza.

Si consiglia di consultare le conseguenze economiche in caso di cambio corso / trasferimento / rinuncia

La decadenza opera d’ufficio, al verificarsi delle condizioni previste, determinando una cessazione definitiva del percorso di studi (Art. 11).

  Istanza di sospensione degli studi

La sospensione può essere richiesta per il singolo anno accademico solo se non si è versato il contributo di iscrizione relativo ad esso (la rata di settembre), non è quindi mai possibile sospendere gli studi il primo anno di iscrizione. Può essere richiesta per massimo 3 anni accademici, anche non consecutivi.  

Quando presentare istanza

Per sospendere gli studi per l'anno accademico 2023/2024 è necessario presentare istanza dal 14 luglio 2023 al 29 settembre 2023.
Eventuali istanze oltre il termine indicato potranno essere accolte a condizione che non sia stata versata la rata di iscrizione (settembre).

Per presentare istanza di sospensione è necessario essere in regola con i versamenti relativi agli anni precedenti.
La richiesta di sospensione va presentata aprendo un ticket tramite la piattaforma dedicata: è necessario accedere con le proprie credenziali di posta elettronica e selezionando Area Didattica e Servizi agli studenti - INTERRUZIONE CARRIERA E RIPRESA DEGLI STUDI > SOSPENSIONE DEGLI STUDI e la Scuola di appartenenza.

Al ticket dovranno essere allegati, in un unico file in formato PDF/A:

    • l’apposito modulo debitamente compilato e firmato
    • la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo: dal portale PagoPA: effettuare un pagamento spontaneo selezionando come Motivo pagamento“DIDA03- Imposta di bollo - Sospensione” (importo: 16€) e scaricare la ricevuta del pagamento dallo stesso portale (istruzioni per il pagamento)

Studentesse e studenti con ordinamento pre D.M. 509/99 non sono tenuti a presentare istanza, salvo il caso di iscrizione a un Master.

Nel caso di iscrizione a Master è possibile presentare istanza di sospensione anche dopo il versamento della prima rata. In questo caso le tasse versate possono essere utilizzate ai fini dell’iscrizione al Master. All’atto della ripresa degli studi lo studente non sarà tenuto al pagamento del contributo di sospensione.

  Istanza di ripresa degli studi

Alla ripresa degli studi si è tenuti a versare un contributo di sospensione, per ogni annualità sospesa, nella misura fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Se alla ripresa degli studi il corso è in disattivazione, si potranno completare gli studi in altro corso di studio ancora attivo, previa presentazione di apposita domanda di cambio di corso.

La studentessa o lo studente che voglia riprendere gli studi 

deve aprire un ticket tramite la piattaforma dedicata: è necessario accedere con le proprie credenziali di posta elettronica e selezionare Area Didattica e Servizi agli studenti – INTERRUZIONE CARRIERA E RIPRESA DEGLI STUDI > Ripresa degli studi e la Scuola di appartenenza.

  Istanza di rinuncia agli studi

La rinuncia agli studi può essere presentata in qualunque momento, è irrevocabile, incondizionata e pone termine in modo definitivo alla carriera universitaria.

La rinuncia va presentata tramite Uniweb, secondo le modalità previste nella specifica guida.

Prestare particolare attenzione alle conseguenze economiche.

L'istanza deve essere perfezionata tramite il pagamento contestuale del bollo da 16€ ad essa associata, nella sezione "Tasse" di Uniweb.

In mancanza le istanze vengono rifiutate d’ufficio.

Attenzione: la domanda correttamente presentata viene evasa entro due giorni lavorativi dal pagamento della relativa imposta di bollo. Se trascorso tale termine lo "status studente" in Uniweb risultasse ancora attivo, occorre segnalarlo a: carriere.studenti@unipd.it

Con la rinuncia, i rapporti con l’Università di Padova cessano. Dopo la rinuncia non è più possibile usufruire dei servizi didattici e amministrativi ad eccezione del rilascio dei certificati relativi agli studi compiuti. Non si ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi, ma non si è tenuti al pagamento di quanto non è stato ancora versato.

Non preclude la possibilità di una nuova immatricolazione. Gli esami superati prima della rinuncia rimangono verbalizzati, potranno essere certificati e potranno essere oggetto di riconoscimento.

La rinuncia comporta la revoca di permesso di soggiorno per motivi di studio (circolare MIUR prot. 1872 del 23/12/2009.

L’attestazione dell’avvenuta rinuncia sarà contenuta nell’autocertificazione di iscrizione disponibile nella propria area personale del portale Uniweb. In alternativa è possibile richiedere un certificato di iscrizione secondo le modalità previste alla pagina Certificati.

  Decadenza

Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento Carriere Studenti la decadenza è regolamentata dall’art.149 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592.

Si decade automaticamente dalla qualità di studentessa e studente se non si sostengono esami per otto anni consecutivi. La data di decadenza viene calcolata in base alla data dell’ultimo esame sostenuto.

Nel calcolo della decadenza non rientrano gli anni di sospensione degli studi, mentre rientrano gli anni di interruzione degli studi.

I termini di decadenza sono interrotti dalla presentazione di istanza di cambio di corso di studio; in questo caso verrà considerata come data di riferimento per il conteggio della decadenza la data di iscrizione al nuovo corso di studio.

Studentesse e studenti ancora iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento, antecedente al D. M. 509 del 1999, decadono se non sostengono esami per otto anni consecutivi.

Chi, avendo concluso tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, debba solo discutere l’esame finale di laurea, non incorre in decadenza.

Per una verifica relativa alla decadenza è possibile contattare il back office competente per scuola aprendo un ticket tramite la piattaforma dedicata: è necessario accedere con le proprie credenziali di posta elettronica e selezionare Area Didattica e Servizi agli studenti > INTERRUZIONE CARRIERA E RIPRESA DEGLI STUDI > Decadenza e la Scuola di appartenenza.

Ufficio Carriere studenti

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