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Esoneri parziali e totali


Oltre alla riduzione delle tasse per situazioni economiche (ISEE) sono previsti esoneri totali o parziali delle tasse e contributi per studenti particolarmente meritevoli dal punto di vista del profitto universitario o per particolari condizioni soggettive (studenti disabili, studenti lavoratori).
La domanda si presenta in alcuni casi segnalando la propria situazione soggettiva nel sito www.unipd.it/sis/, in altri l'applicazione dell'esonero viene fatta automaticamente dall’ufficio.


Bando esoneri 2009/2010 (PDF)



Riduzioni per studenti a tempo parziale

La richiesta d’iscrizione a regime di studio a tempo parziale deve essere effettuata entro il termine perentorio del 30 settembre 2009 presentando la domanda e la relativa documentazione precisata ai punti 1-2-3-4, al Servizio Diritto allo Studio.

Devono presentare domanda:
  • gli studenti già iscritti a tempo parziale per il biennio 2007/09 che intendono prolungare tale regime di studi per il biennio 2009/11
  • gli studenti che vogliono iscriversi per la prima volta al regime a tempo parziale per il biennio 2009/11
Non devono presentare domanda gli studenti che hanno fatto richiesta per l'A.A. 2008/09.

Gli studenti che optano per questo regime di studio devono consultare la tabella riportata di seguito per verificare per quali corsi di laurea è possibile richiederlo.

Tabella valida per gli iscritti all'a.a. 2009/2010
Corsi di Laurea per cui è possibile richiedere il regime a tempo parziale (PDF)

Inoltre devono possedere i seguenti requisiti:
  1. Studenti contestualmente impegnati in attività lavorative in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, già stipulato e di durata minima pari ad un anno; l’impegno lavorativo non dovrà essere inferiore alle 18 ore settimanali ovvero pari ad almeno 600 ore l’anno, la domanda va integrata con copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro; .
  2. Studenti titolari di altre tipologie e lavoratori autonomi la cui attività non consenta un impegno degli studi a tempo pieno, la domanda va integrata con copia del contratto di lavoro o della dichiarazione IVA e idonea documentazione comprovante che l’esercizio dell’attività svolta non è compatibile con l’impegno a tempo pieno;
  3. Studenti impegnati non occasionalmente nella cura e nell’assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età (figli minori di anni 3) o per problemi di salute (genitori, suoceri, figli conviventi, fratelli, coniuge) la domanda va integrata con copia della certificazione di non autosufficienza o dello stato di salute del familiare.
  4. Studenti affetti da malattie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscano fisicamente o sconsiglino un impegno a tempo pieno, la domanda va integrata con certificazione medica, avente data anteriore a quella in cui è stata esercitata l’opzione per il regime a tempo parziale, che sarà valutata da apposita Commissione.
  5. Avere, al momento dell'iscrizione al nuovo anno accademico, un numero di CFU da acquisire per conseguire il titolo non inferiore a 60.
Si ricorda che l’opzione per il regime di studio a tempo parziale vincola lo studente per due anni accademici, decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell’iscrizione sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale; il numero massimo di Crediti acquisibile nel biennio, in regime di studio a tempo parziale, è pari a 60.
In ogni caso, lo studente in regime di studio a tempo parziale che si laurei nel primo anno del biennio suddetto sarà assoggettato automaticamente alla contribuzione prevista per il regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere al conguaglio delle somme dovute.
Gli studenti che scelgono l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale sono tenuti al pagamento della 1 rata, l’importo della 2 e 3 sarà pari al 50% dei contributi dovuti, secondo l’ISEE dichiarato, con una maggiorazione del 10% degli interi contributi studenteschi che lo studente avrebbe dovuto versare se fosse stato a tempo pieno.

Modulo per richiedere il sistema a tempo parziale (PDF)



Esonero per studenti lavoratori

L’esonero è previsto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico, che svolgono attività lavorativa documentata e continuata da almeno un anno solare percependo un reddito da lavoro non inferiore a 6.500,00 euro.
L’esonero comporta una riduzione del 10% della tassa d’iscrizione e dei contributi studenteschi ed è concesso sino al terzo anno fuori corso; è applicato automaticamente dall’ufficio Diritto allo Studio in occasione del calcolo della seconda e terza rata.
La domanda si intende presentata con la segnalazione della condizione di studente lavoratore, nelle pagine web del sito www.unipd.it/sis/ entro il termine del 30/11/2009.
A richiesta lo studente deve essere in grado di documentare la propria condizione lavorativa.
Questo esonero non è previsto per i corsi di laurea in Discipline della Ricerca Psicologica – sociale, Scienze della Formazione dell'infanzia e della preadolescenza, Scienze della Formazione professionale, Teorie e metodologie dell'E-Learning e della media education.


Esonero per merito

L’esonero comporta per gli studenti iscritti ai corsi di laurea una riduzione dei contributi studenteschi pari a 150,00 euro ed è applicato dall’ufficio automaticamente in occasione del calcolo e spedizione della 2 e 3 rata.

- merito richiesto per gli studenti che si iscrivono al primo anno.
a. Corsi di laurea triennale: voto di diploma pari a 60/60 o a 100/100.
b. Corsi di laurea specialistica a ciclo unico, magistrale a ciclo unico: voto di diploma pari a 60/60 o 100/100.
c. Corsi di laurea specialistica: voto di diploma di laurea compreso nel 10% migliore dell’insieme dei voti di laurea degli iscritti al primo anno della stessa laurea specialistica.

Verificare nel dettaglio il bando esoneri per ogni spiegazione.

- merito richiesto per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo:
Possedere un coefficiente di merito compreso nel primo 10% delle graduatorie di merito del proprio corso di laurea; per ogni tipo di spiegazione inerente il coefficiente di merito si rimanda al bando esoneri.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione:
a. Per gli iscritti al primo anno: voto di diploma di laurea pari o superiore a 110/110.
b. Per gli iscritti ad anni successivi aver conseguito una votazione a fine anno accademico pari a 50 e lode/50. La data di riferimento è il 28 novembre.



Esonero per disabilità

Gli studenti disabili con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100% sono esonerati totalmente.
L’esonero comporta per gli studenti il pagamento dell’imposta di bollo, dell’assicurazione e della tassa regionale per il diritto allo studio ed è applicato all’atto dell’iscrizione con il pagamento della tassa unica ridotta.
Gli studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 50% e il 65% e con ISEE pari o inferiore ad € 21.000,00 pagano solo la prima rata delle tasse, per gli studenti già iscritti l’applicazione dell’esonero è d’ufficio.
Per gli studenti che si immatricolano per la prima volta la domanda si intende presentata con la segnalazione della propria condizione nel sito www.unipd.it/sis/ entro il termine del 30/11/2009 e la presentazione dell’attestazione ISEE.
E’ comunque obbligatoria la presentazione del certificato d’invalidità, se non già avvenuta negli anni precedenti, al Servizio Disabilità - Via Portello 25- Padova, entro il termine del 30/11/2009.
Per maggiori informazioni www.unipd.it/disabilita/.



Esonero totale per Idoneità alla borsa di studio regionale

Gli studenti che siano idonei o beneficiari di borsa di studio regionale sono esonerati totalmente dalle tasse. L’esonero totale comporta per gli studenti il rimborso della prima rata già versata all’atto dell’iscrizione, ad eccezione di quanto versato a titolo di imposta di bollo e di assicurazione, il rimborso sarà applicato automaticamente dall’ufficio.
Non è dovuta la 2 e 3 rata.



Esoneri previsti per le classi 21, 25, 32 e 37 (testo non aggiornato)

Con Delibera N. 230 del 24 settembre 2004 il Senato Accademico dell'Università degli studi di Padova ha approvato i criteri e le modalità sotto riportatati per il rimborso parziale di tasse e contributi per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37, in applicazione dell'art. 4 del D.M. 198/2003 (e succ. modifica e sostituzione con D.M. 12 gennaio 2005 n. 2/2005) - "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti".
  1. Il rimborso riguarderà i contributi studenteschi versati nell'anno d'immatricolazione
  2. ll rimborso dei contributi studenteschi versati sarà totale per coloro che ottengono mediamente almeno sei crediti per sessione, per almeno tre sessioni d'esame, e del 50% dei contributi studenteschi versati per gli altri studenti;
  3. Il rimborso agli studenti sarà effettuato in base alla posizione in graduatoria sino all'esaurimento dei fondi. La graduatoria è formulata in funzione del numero di crediti ottenuti considerando lo stesso numero di sessioni d'esame, a parità di crediti si considera la media dei voti ottenuti dallo studente.
  4. Sono esclusi gli studenti che hanno ottenuto l'esonero totale da tasse e contributi, coloro che nell'anno accademico successivo al primo hanno chiesto e ottenuto il cambio di corso di laurea presso corsi di laurea afferenti a classi diverse o il trasferimento presso altra sede e non sono iscritti.





Per informazioni: Servizio Diritto allo Studio
via Portello, 31 - 35129 Padova
Call Centre Tel. 049 827 3131 - Fax 049 827 5030
e-mail: service.studenti@unipd.it
Orari: da Lunedì a venerdi 10.00 - 12.30, martedi anche 15.00 - 16.30, Giovedì 10.00 - 15.00
Versione stampabile Ultimo aggiornamento 06/10/2009