Università degli Studi di Padova - Archivio Generale di Ateneo - ARCHIVIO ANTICO

 

 

[Estremi cronologici: sec. XIV(?)-1806]
[Unità: 121; nn. 301-421]

[G. Giomo
, L’Archivio Antico, cit., pp. 44-46]

Il Collegio sacro dei giuristi servì di modello al Sacro Collegio dei filosofi e medici donde, una specie di supremazia di quello su questo.

Introdotto lo studio della medicina in Padova dal celebre Pietro d’Abano in sulla seconda metà del secolo XIII, e sentito il bisogno di unirsi con leggi ed istituzioni proprie, sembra indubbiamente che fin d’allora abbia incominciato ad esistere ed a funzionare il sacro Collegio in sulla fine del secolo XIII od al principio del XIV, essendo appunto il suo fondatore Pietro d’Abano morto nel 1315.

Godeva anche questo come il giurista di certi privilegii accordati dai Pontefici Urbano III nel 1264, Clemente VI nel 1343, Eugenio IV nel 1439, anche di questo ne era arcicancelliere il vescovo di Padova, ed aveva diritto di conferire le lauree.

Da princioio il numero era ristretto a 12, poi con ducale di Tommaso Mocenigo 1422, 31 dicembre fu portato a 20 distinguendo tre ordini di persone che vi potevano essere ammesse; cioè i dottori delle arti e medicina di ogni nazione: i dottori delle arti e medicina originarii veneti leggenti nello studio di Padova; i dottori di arte e medicina originarii padovani e leggenti nello studio stesso.

Per entrare nel sacro collegio gli aspiranti dovevano provare di essere essi ed il loro padre nati in Padova o nel padovano, o in Venezia; di aver sostenuto essi e i loro autori per oltre a 50 anni le pubbliche gravezze nella città di Padova; di non aver preso parte alcuna nell’Università, nè di aversi impacciato come forestiero in cose dell’Università stessa; di essere essi ed il loro padre sempre vissuti civilmente nè aver esercitato mai arte meccanica; di aver studiato anni 5 filosofia, e di aver raggiunto il ventesimo anno di età. Tutto ciò doveva essere provato con esami testimoniali, con presentazione di certificati d’estimo, e con attestati parrocchiali.

I pubblici lettori, come si disse più sopra avevano diritto d’ingresso in collegio. Pei lettori esterni (che non avevano diritto a far parte del sacro collegio) fu stabibilito, che se alcuno di essi fosse chiamato a leggere in Università la filosofia naturale, o la medicina pratica o teorica in primo luogo ordinaria si intendesse suo iure e durante il periodo di detta lettura, aggregato al collegio senza però aver alcun carico nè godere di alcun emolumento ammenochè non fosse promotore o relatore.

Potevano essere ascritti altri dottori fossero o non fossero lettori, e ciò per grazia specialissima dovendo ottenere i cinque sesti dei voti; non avevano però mai diritto ad essere numerarii nè priori o sostituti, né bancali.

Entravano pure a far parte del collegio i pubblici professori non leggenti, ed in seguito a decreti di Senato, avevano diritto ad assistere agli esami dei laureandi senza percepire alcun emolumento.

Per quanto riguarda agli oneri ed agli onori che spettavano al sacro collegio artista, e per quello spetta al sostenere gli esami privati e pubblici nonchè pel modo del conferimento delle lauree, veggasi quanto si è detto in tesi generale relativamente al sacro Collegio giurista.

 


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    Ultimo aggiornamento: 20  novembre 2007