Università degli Studi di Padova - Archivio Generale di Ateneo - ARCHIVIO ANTICO

 

 

[Estremi cronologici: 1616-1806]
[Unità: 50; nn. 73-122]

[G. Giomo, L’Archivio Antico, cit., pp. 19-25]

I Collegii che conferivano la laurea dottorale erano cinque: tre detti pontificii e sacri perchè istituiti con Bolle pontificie, due, veneti.

I primi conferivano la laurea alla presenza del Vescovo, arcicancelliere dello studio, o del suo vicario. Erano questi dei giuristi, dei filosofi e medici, e dei teologi. I due primi riconoscevano la loro origine dalla Bolla di Urbano IV dell’anno 1264, 9 gennaio, in seguito ad una supplica del vescovo Giovanni Transalguardo, ampliata quanto alle prerogative e diritti dei Vescovi e degli scolari da Clemente VI nel 1343, 16 giugno ad istanza del vescovo Ildebrandino, e poi più largamente da Eugenio IV nel 1 dicembre 1439.

La Bolla di papa Pio V 1564, In sacrosancta, che comandava la giurata professione della fede cattolica a tutti quelli che volevano ricevere i gradi accademici turbò e scosse lo studio di Padova, frequentato allora in gran numero da scolari alemanni protestanti o greci, i quali non potendo nè volendo assoggettarsi a rendersi spergiuri o a ribellarsi alla propria coscienza; abbandonavano lo studio e diminuiva così il numero degli scolari con danno grandissimo della riputazione della Università stessa.

Il veneto Senato riscontrando per tal fatto diminuire l’importanza della sua Università col diminuire il numero degli scolari forestieri, con decreto 22 agosto 1616 ordinò, che dalli Riformatori dello studio di Padova sia dato carico per anni tre ad uno del collegio degli artisti con titolo di Presidente, di conferire secondo lo stile et assistenza sempre usitato il grado di dottore auctoritate veneta gratis alli scolari poveri et altri secondo le antiche consuetudine. Sorse contro tal decisione la corte di Roma, e le dispute con la Repubblica durarono a lungo, mantenendo però questa in esecuzione quanto aveva deliberato. Risolte finalmente a favore del dominio veneto le querele, estese il Senato anche all’Università giurista il privilegio della istituzione di un collegio di veneta autorità togliendo in tal modo che gli scolari invocassero il conseguimento della laurea dai Conti Palatini, ai quali spettava per privilegio il diritto di conferirla.

Emanò quindi il Senato un decreto in data 9 giugno 1635 estendendo all’Università giurista l’anteriore 1616, in modo che possino anche i giuristi godere il beneficio di essa (parte o decreto), come fanno di tutti gli altri statuti e privilegii concessi all’Università artista. Per togliere poi alcuni dubbii sul conferimento dei dottorati veneta auctoritate, con l’articolo 7.° del decreto 24 settembre 1636 il Senato deliberò, che il Presidente giurista possa conferir il grado del dottorato in legge, auctoritate veneta alli soli scolari oltramontani e greci per li convenienti rispetti che sono ben noti al1a pubblica sapienza. Tale privilegio fu esteso anche ai Dalmati con ducali 1680. 19 agosto.

Per dar una forma conveniente al conferimento del dottorato auctoritate veneta nel Collegio che venne denominato Venetum magnum et augustum ne fu, come si è detto, tra i professori eletto uno col titolo di Presidente, il quale durava in carica 3 anni e poteva essere riconfermato; e con decreto 25 agosto 1640 il Senato ordinò che quando si doveva crear qualche dottore con la predetta autorità vi dovessero intervenire i dottori leggenti delle quattro primarie cattedre e i quattro concorrenti delle seconde: in caso mancasse alcuno di questi venivano a surrogarli quelli che sono descritti nei rotoli immediatamente dopo le medesime.

Il Collegio veneto quindi componevasi del Presidente scelto tra i professori, delle due prime cattedre di diritto civile, delle due prime di diritto canonico, delle due seconde cattedre di diritto civile, e delle due seconde di diritto canonico; assisteva al conferimento del dottorato il rettore o prorettore.

Chi desiderava prender la laurea in diritto doveva farsi presentare in Collegio da uno dei professori che acquistava il titolo di promotore; produrre formale domanda con prove testimoniali sull’origine estera del petente, o fedi che ne attestassero l’esterità; fare il deposito, senza del quale non avea luogo il conferimento della laurea: poscia il collegio decideva sull’ammissione e fissava il giorno per l’estrazione delle tesi o punti che il candidato doveva sostenere: nel giorno fissato il Presidente del collegio estraeva tre punti di diritto civile e tre di diritto canonico, che comunicava al candidato, e nel tempo stesso eleggeva gli argomentatori, ed invitava il collegio pel giorno dell’esame. Il laureando doveva presentarsi all’esame accompagnato dal suo procuratore, e sosteneva in confronto degli argomentatori le tesi che gli erano toccate in sorte, indi il collegio si pronunciava e conferiva la laurea in utroque iure.

Il non potersi conferire il dottorato in collegio veneto che a coloro che potevano comprovare la loro origine non veneta, fece sì che taluni tentarono varii mezzi per apparir esteri e privilegiati facendosi ascrivere alla nazione alemanna o ad altre privi1egiate, mentendo nascita e patria, oppure procacciandosi attestati di povertà, che venivano facilmente ammessi dai Presidenti del Collegio veneto cui spettava l’esame dei titoli per l’ammissione al dottorato.

A toglimento di tali abusi ed in seguito a proteste del Sacro Collegio, il Senato Veneto con decreto 1711 8 ottobre, richiamando in vigore quello del 1636, ordinò ai Presidenti del CollegioVeneto, che non debbano ammettere laureandi al dottorato senza precedente esame o legittimazione della loro nascita e senza la presentazione delle fedi che ne attestassero la patria; dichiarando non ammissibili tutti quelli che mancassero di alcuno dei detti requisiti.

Varie altre previdenze prese il Senato con posteriori decreti 1714, 1721, 1730, e in forma più energica nel 1760, 11 maggio con cui stabilì, che a togliere gli abusi che non si erano potuti frenare coi precedenti decreti, tutti i poveri dovessero comprovare legalmente l’angustia delle loro fortune.


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    Ultimo aggiornamento: 20  novembre 2007