UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

UFFICIO IGIENE E SICUREZZA

 

Legislazione Ambientale Italiana

La gestione dei rifiuti

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

"Decreto Ronchi"

e successive modifiche ed integrazioni

 

Appunti

(a cura di Roberto Masier)

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

UFFICIO IGIENE E SICUREZZA

 

Introduzione

 

LA POLITICA AMBIENTALE

"Life Cycle Assessment" (LCA), ECOLABEL – ECOAUDIT

Il "Life Cycle Assessment"o LCA, o ancora la valutazione del ciclo della vita, individua gli estremi del metodo per la valutazione dell’impatto ambientale del prodotto e del servizio, utilizzato anche per identificarne le opportunità di miglioramento delle prestazioni ambientali.

Quanto sopra per parlare di ecobilancio, ovvero di quello strumento che consente di scegliere una o l’altra soluzione, rispetto all’uso di questo o quel materiale.

Tale scelta si impone al fine di stabilire come un determinato prodotto vada ad incidere sull’ambiente nell’interezza del suo ciclo vitale, passando attraverso le sue varie fasi:

Per programmare un bilancio ambientale è fondamentale e necessario stabilire un percorso fisso che preveda le sottonotate fasi:

  1. - definizione degli obiettivi e dei limiti dello studio che si va ad implementare;
  2. - individuazione dei fattori d’impatto e loro quantificazione al fine di contabilizzare quello che entra e quello che esce rispetto al ciclo di vita del prodotto;
  3. - valutazione dei suindicati fattori di impatto;
  4. - individuazione e focalizzazione degli interventi migliorativi.

L’ecobilancio fornisce la chiave di lettura dei problemi e quella di volta per migliorare le prestazioni del singolo prodotto, riducendone l’impatto ambientale.

L’ecobilancio consente, inoltre, di mettere a fuoco eventuali carenze e latenze del ciclo produttivo che sarà, di conseguenza, da sottoporre a modifica. Inevitabili le difficoltà del sistema che contrappone interessi tra aree diverse su aspetti comuni quali: costi, tempi e risorse umane.

Tutto ciò in un’ottica che deve comunque essere positiva in quanto l’ecobilancio deve costituire l’unico vero strumento che consenta alla produzione di minimizzare le sue ricadute sull’ecosistema.

 

ECOLABEL

Dall’ecobilancio all’Ecolabel – il sistema volontario per la concessione del marchio ecologico per amplificare e valorizzare l’eco-compatibilità del prodotto nei confronti del consumatore – il passo è breve. L’etichetta verde presuppone, necessariamente, un ecobilancio.

Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel) è stato definito dal Regolamento CEE n. 880/92 per rispondere alla necessità di coordinare e potenziare iniziative isolate di alcuni Attori pubblici e privati operanti nei diversi Stati membri, seguendo l’approccio indicato nel "V Programma di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993).

Il sistema Ecolabel esalta le responsabilità autonome dei diversi soggetti (soprattutto produttivi) e li induce ad armonizzare i loro comportamenti con le necessità e le domande dell’ambiente mediante l’adozione di misure volontarie; è l’impresa a richiedere l’Ecolabel e ad impegnarsi per migliorare la propria efficienza ambientale.

Le finalità da perseguirsi attraverso detto sistema sono:

Nel nostro Paese, il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato competente a conferire "l’etichetta verde" è stato emanato con D.M. Ambiente/Industria del 2 agosto 1995, n. 413 (G.U. 3 ottobre 1995, n. 231).

In tal modo, dopo l’emanazione dei vari Decreti del Presidente del Consiglio deri Ministri (6 luglio 1995 e 21 marzo 1997) con i quali è stato varato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), l’Italia ha dato completa attuazione alla Legge 70/1994 concernente le "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale" e prosegue la strada europea della nuova strategia ambientale fondata sulla concorrenza (competizione in base all’accettabilità ecologica delle diverse attività) e sul consenso.

Il DM 413/1995 consente, infatti, che le imprese nazionali possano perseguire una politica basata sul consenso e di fare, dell’ambiente, una occasione di sviluppo dove prevale una concorrenza attuata nel rispetto delle risorse naturali.

L’Italia si allinea in tal modo con i partner europei che già dal 1992 attribuiscono "l’etichetta" a numerosi prodotti. Finalmente, in tale maniera, "l’industria verde" (circa il 20% dell’intera produzione nazionale) potrà rivelarsi a tutti quei consumatori – in continuo aumento – attenti all’impatto dei processi produttivi dell’ambiente.

ECOAUDIT

La sua concezione fa riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit, oggetto del Regolamento CEE n. 1836/93. L’Ecoaudit, con l’Ecolabel, rispondono alle necessità del coordinamento delle iniziative degli attori sociali, in omaggio al citato V Programma comunitario per l’ambiente, il quale sollecita il ricorso a strumenti economici concepiti in funzione di una logica di mercato.

In particolare, l’Ecoaudit è stato concepito per migliorare l’efficienza ambientale delle attività industriali usando i seguenti strumenti:

La registrazione del sito (con relativo numero) viene effettuata dall’Organismo competente designato da ogni Stato membro ("competent body"), previa una dichiarazione ambientale convalidata (le norme relative all’"accreditamento e al controllo dei verificatori ambientali" e al relativo albo, sono contenute negli artt. 6 e 7 del Regolamento CEE 1836/93 ) e il pagamento della quota di registrazione.

In tema di Ecoaudit la Commissione europea viene assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, con il compito di formulare un parere sulle misure che, su proposta della Commissione, sono necessarie all’attuazione del Regolamento (articolo 19).

Al Comitato si sono, di recente, affiancati due gruppi di lavoro:

  1. il Forum degli Organismi Competenti, che assicura il coordinamento tra gli Organismi competenti dei vari Stati membri;
  2. il Forum degli Organismi di Accreditamento poiché, secondo quanto stabilito all’articolo 6, "la Commissione europea promuove la collaborazione tra gli Stati membri al fine di evitare l’incongruenza tra i criteri, le condizioni e le procedure da essi applicate per l’accreditamento dei verificatori ambientali e al fine di favorire il controllo delle attività dei verificatori ambientali negli Stati membri diversi da quelli in cui hanno ottenuto l’accreditamento"

La Procedura Nazionale

Il citato DM 2 agosto 1995, n. 413, contempla l’Ecolabel e l’Ecoaudit in due distinti titoli (II e III) e provvede a definire per ciascun ambito le funzioni spettanti alle suddette sezioni ed assegna all’ANPA un ruolo centrale

In materia di Ecolabel le funzioni dell’Agenzia sono:

In materia di Ecoaudit le funzioni dell’Agenzia sono:

Purtroppo, anche se ad oggi, ben poco è da registrare "all’attivo" (solo i membri del "Competent body" sono stati individuati) l’avviamento del sistema permetterà di verificare la sensibilità e la maturità delle industrie nazionali in campo ambientale.

 

PREMESSA

E’ del 1982 la prima legge organica emanata in Italia in materia di rifiuti. Trattasi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 reso operativo al fine di dare esecuzione a tre direttive CEE (una di queste sui rifiuti in generale e l’altra sui rifiuti tossico/nocivi).

Dopo quindici anni di aggiunte e modificazioni, spesso senza un programma organico di fondo, e una mancata disapplicazione dovuta anche a carenze amministrative centrali e locali, il 1997 segna il tramonto del DPR 915 e l’entrata in vigore di quello da quello che passerà alla storia come il "Decreto Ronchi" il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

 

 

IL DECRETO RONCHI E LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI

  1. INNOVAZIONE E NUOVO CONCETTO DI SMALTIMENTO

Come ormai noto, il D.Lgs. 22/1997 rappresenta l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e relativi rifiuti.

Il perno del D.Lgs. 22/97 non è più lo smaltimento dei rifiuti, bensì la loro gestione ed è proprio la complessità di questa particolare fattispecie che il provvedimento regolamenta e disciplina.

Lo smaltimento dei rifiuti, infatti, diventa una fase residuale della loro gestione e si compone delle seguenti distinte fasi (articolo 6, comma 1, lettera d) :

A queste fasi si aggiunge il loro controllo e quello sia delle discariche che degli impianti di smaltimento nella fase successiva alla chiusura.

Il Significato del controllo sulle varie fasi non è certamente riferito al ruolo assegnato alle Province o al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.), bensì la responsabilità dei singoli soggetti in quanto obbligati alla vigilanza sulla correttezza sia del loro operato che di quello altrui.

Scontato il collegamento con il disposto di cui all’art 2, comma3, che conforma la gestione "ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni" da cui i rifiuti si originano.

Il D.P.R. 915/82, invece, si proponeva di regolamentare e disciplinare la complessità della fattispecie specifica dello smaltimento dei rifiuti, ritenendo fasi costitutive : la raccolt, lo spazzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione), l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo.

In sostanza, tutto costituiva smaltimento, mentre il recupero veniva collegato, solo in modo vago a proposito del trattamento, senza mai trovare una disciplina specifica all’interno del provvedimento.

Tutto ciò, a conferma di un limite intrinseco del "915" derivante proprio dal campo di applicazione specifico, testualmente limitato allo smaltimento, senza possibilità di estensione quali: la 75/442/CEE sui rifiuti, la 76/02/CEE sullo smaltimento di PCB/PCT e la 78/319/CEE sui rifiuti tossico/nocivi.

Attualmente, invece, lo smaltimento è tutt’altra cosa. Esso, infatti, non comprende né la raccolta, né il trasporto ed è rappresentato dalle operazioni di cui all’allegato B al D.Lgs. 22/97.

E’ interessante notare che anche lo smaltimento assume un carattere residuale rispetto alle altre fasi della gestione dei rifiuti. Esso si amplia al punto che le operazioni comprese nel citato allegato B sono addirittura quindici e, di esse, ben dodici rappresentano metodiche specifiche sia meccaniche (Esempio discarica) che tecnologiche (esempio incenerimento terrestre e marittimo), mentre le altre tre operazioni di tale elencazione di quindici, ricalcano le previsioni del DPR 915/82. Si indica cioè la propedeusi, la progredienza logica della condotta operativa: stoccaggio (inteso sia come raggruppamento che come deposito) e trattamento, come viene espressamente individuato ai punti D2, D8, D9, D14 dell’allegato B.

In tutto questo era fondata la filosofia del "915"; le operazioni di smaltimento erano date da una semplice elencazione di atti fisici che venivano posti in essere per portare un rifiuto in discarica a cominciare dalla raccolta e dallo spazzamento.

In sintesi, una gerarchia comportamentale che ora non è più logicamente individuata in "operazioni" elencate nell’allegato B.

Il D.Lgs. 22/97, per di più, fissa e stabilisce una gerarchia comportamentale con riguardo alla finalità che esso prefigge : " assicurare una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci " (articolo 2, comma 1). Tale gerarchia è costituita da tre diverse situazioni e sistemi dati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 che, non per caso, nella sistematica del provvedimento, sono collocati nel Capo I relativo ai " Principi Generali " :

All’interno di ciascun sistema, il decreto stabilisce le modalità attraverso le quali realizzarlo, secondo le articolazioni che seguono

La prevenzione (articolo 3)

Riveste carattere prioritario assoluto rispetto a tutto il resto. Per questo, vengono coinvolte direttamente ed esplicitamente le "autorità competenti", che sono obbligate ad adottare tutto quanto rientri nella loro sfera di competenza specifica per favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Le azioni al riguardo individuate sono:

Il recupero (articolo 4)

E’ subordinato alla prevenzione a monte, ma anche in questa fase c’è il coinvolgimento diretto ed esplicito delle autorità competenti che sono obbligate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso azioni e programmi tesi ad agevolare:

Tra l’opzione del recupe4ro energetico e quella del recupero di materiale è la seconda ad essere privilegiata, laddove il decreto afferma all’articolo 4, comma 2, che "il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ma debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero", peraltro in sintonia con la nuova strategia europea sui rifiuti.

Anche sul recupero sono previsti strumenti economici, informazione al pubblico e accordi di programma.

Lo smaltimento (articolo 5)

Occupa l’ultimo posto dei tre gradini delle proprietà del nuovo sistema gestionale, quindi rappresenta proprio l’"ultima spiaggia" del sistema. In questo caso non c’è il richiamo esplicito alle azioni che l’autorità competente deve porre in essere; c’è la semplice descrizione prescrittiva di condotte a carattere generale. Pertanto, dopo aver affermato che lo smaltimento va condotto in condizioni di sicurezza e che "costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti" l’articolo 5 riafferma la priorità che il decreto stabilisce fra i tre sistemi di gestione del problema rifiuti e lo estrinseca al comma 2, stabilendo che " i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero".

Lo smaltimento è concepito come strumento per raggiungere un obiettivo specifico (in funzione dell’elevata protezione dell’ambiente e di controlli efficaci, scopo precipuo del D.Lgs. 22/1997, articolo 2, comma 1): la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.

Se questo, però, è l’obiettivo generale, quelli specifici sono:

  1. autosufficienza dello smaltimento degli RSU non pericolosi in ambiti territoriali;
  2. smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurne al massimo il trasferimento sul territorio, morfologia dei luoghi e disponibilità di impianti permettendo;
  3. utilizzo di metodi e tecnologie avanzate per garantire lo scopo del decreto in questione: l’elevata protezione dell’ambiente

Per il raggiungimento di tali scopi si rinvia alla lettura del testo integrale dell’art.5.

 

  1. CARATTERISTICHE GENERALI – ELEMENTI INTRODUTTIVI

Il "22" riproduce la nozione comunitaria di rifiuto e lo definisce come "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l’obbligo di disfarsi".

L’articolo 7 classifica i rifiuti (secondo l’origine) in rifiuti urbani e rifiuti speciale e (secondo le caratteristiche di pericolosità) in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L’articolo 7 riprende elencando i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, definendo pericolosi quelli non domestici dettagliati nell’allegato D (elenco europeo dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE).

Ciò significa che i rifiuti domestici ( per i quali, peraltro, non esiste nel decreto una definizione ma solo una individuazione in termini di provenienza, e che si identifica nei "locali e luoghi ad uso civile abitazione" (articolo 7, comma 1, lettera a) rientrano fra gli urbani e vengono tutti considerati non pericolosi, a prescindere dalle loro effettive caratteristiche di pericolo (come del resto precisato nell’articolo 1, comma 5, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi)

Dal 2 marzo 1997 (data di entrata in vigore del "Decreto Ronchi") ai fini dell’applicazione delle norme vigenti e fino all’adozione delle nuove norme per la sua attuazione, ogni riferimento ai rifiuti tossico/nocivi si intende riferito ai rifiuti pericolosi (articolo 57, comma 1).

Il codice del Rifiuto

L’allegato "D" al D.Lgs. 22/97 contiene l’elenco dei rifiuti pericolosi, riprendendolo integralmente dalla direttiva 94/904/CE del Consiglio europeo.

I rifiuti vengono identificati con un codice, codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), ovvero quello ripreso dalla Decisione della Commissione 94/3/CE e contenuto nella seconda parte dell’allegato "A" al D.Lgs. 22/97.

L’elenco dei rifiuti pericolosi, non ne individua altri rispetto al CER, bensì ne estrapola alcuni definendoli pericolosi sulla base dei criteri indicati nella Direttiva 91/689/CEE.

Si ritiene pertanto opportuno rendere comprensibile il codice del rifiuto onde facilitare il compito del produttore (detentore) nella pratica quotidiana.

Tale comprensione non è unicamente preliminare, bensì assolutamente necessaria per capire, con chiarezza e senza equivoci, se un rifiuto sia, o non, pericoloso.

Ad esempio, possedere dell’Arsenato di calcio (codice CER 10.04.03) e pertanto considerarsi produttori di rifiuto pericoloso come tale, è necessario che lo stesso provenga dalla metallurgia termica del piombo, così come riportato nell’allegato "D" al Decreto Ronchi.

L’allegato è vincolante sia in termini di inclusioni che di esclusioni; è cioè pericoloso solo ciò che lo stesso contempla.

Per una corretta indagine è indispensabile conoscere in funzione di che cosa il CER individua i rifiuti: della loro origine e provenienza, (in funzione, cioè, delle categorie industriali e/o attività e dei relativi processi produttivi che li hanno generati), nonché in base alla tipologia (solo (solo in questo caso ricorre il criterio dell’individuazione nominale).

La struttura gerarchica del CER è composta da tre livelli:

I LIVELLO : categorie industriali e/o attività generatrici di rifiuti ( prime due cifre del codice a sei cifre);

II LIVELLO : singoli processi all’interno delle singole categorie generatrici di rifiuti (sub-attività) ( seconde due cifre del codice a sei cifre);

III LIVELLO : descrizione della singola tipologia di rifiuto generato ( terze due cifre del codice a sei cifre);

Il CER riporta 20 categorie industriali e/o attività generatrici e tipologie di rifiuti riassunte nell’indice allegato alla decisione 94/3/CE e presente anche nell’allegato "A" al D.Lgs. 22/97.

Il dover cercare un rifiuto pericoloso nell’allegato "D" comporta, prioritariamente, individuare la categoria di attività da cui esso si genera (prime due cifre), quindi ricercare il singolo processo all’interno della categoria (i primi due gruppi di due cifre); soltanto alla fine la ricerca si estenderà al singolo rifiuto (l’intero gruppo di tre serie di due cifre).

L’inversione del percorso comporterebbe ad una totale fuorvianza dell’operazione.

Un esempio pratico: Rifiuti provenienti dalla produzione dei mobili.

Prima tappa: l’Allegato "D", che esplicita l’elenco dei Rifiuti Pericolosi, ci conduce alle prime due cifre del codice che in questo caso sono 03, ovvero, "Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili"

Seconda tappa: all’interno di detta categoria produttiva di generazione rifiuti è individuato un unico processo (sub-attività) che genera i rifiuti pericolosi; tale processo è indicato dal codice a quattro cifre 03.02, ovvero "Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno"

Terza tappa: a questo punto dovranno essere prese in considerazione le quattro tipologie di rifiuti indicate dai codici a sei cifre 03.02.01 - 03.02.02 - 03.02.03 - 03.02.04. Queste e soltanto queste sono le quattro designazioni di rifiuti pericolosi che derivano dall’attività di lavorazione del legno e ciò, solo per quanto relativo al processo di trattamento conservativo del legno stesso.

Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Sono escluse dal campo di applicazione le tipologie dei rifiuti indicate nell’articolo 8. In particolare, tra le esclusioni vanno segnalate le attività di recupero di cui all’allegato C effettuate nello stesso luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, che si considerano parte integrante del ciclo di produzione.

Il Decreto disciplina a parte (titolo III) alcune particolari tipologie di rifiuti (beni durevoli, quali frigoriferi, computer, veicoli a motore, rifiuti sanitari) nonché la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17).

L’articolo 14 stabilisce un divieto assoluto di abbandono , di deposito incontrollato e di immissione nelle acque dei rifiuti, sanzionato penalmente e pone l’onere dello smaltimento a carico del produttore o detentore dei rifiuti stessi (articolo 10).

Per i rifiuti speciali, fissa un ordine di priorità da seguire nella scelta delle modalità di smaltimento.

La responsabilità del detentore ha un termine finale: quello del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, ovvero ad uno smaltitore o recuperatore autorizzati.

In riferimento agli adempimenti amministrativi relativi allo smaltimento dei rifiuti, si dovranno utilizzare gli appositi modelli uniformi (vedi oltre), oggetto di specifici decreti ministeriali, quali il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione per il trasporto ed il nuovo MUD concepito, questo, anche in funzione della riorganizzazione del catasto rifiuti presso l’ANPA e le Agenzie Regionali.

Alcune novità introduttive:

  1. a carico delle imprese industriali ed artigiane. Per queste ultime e le aziende agricole, vigono particolari esclusioni (articolo 11, comma 3).
  2. – deposito temporaneo nel luogo di produzione. E’ stata soppressa sia la richiesta di autorizzazione da parte della Provincia, cha la più recente comunicazione da inviarsi alla stessa.

Per limitare il ricorso alla discarica, a favore del recupero, l’articolo 5 prevede:

Premesso che per una attenta lettura del D.Lgs. 22/97 è necessario fare riferimento all’art 6 relativo alle "definizioni", si rende opportuno evidenziare il diverso significato dei termini "recupero" e "smaltimento".

Va sottolineato che tra le due fattispecie esiste una sorta di scala gerarchica che vede il recupero precedere lo smaltimento nell’indicazione del "gradimento" che il sistema del provvedimento riserva a queste due fasi della gestione dei rifiuti (articolo 5, comma 1).

L’articolo 6 del Decreto, in considerazione del proprio contenuto, funge da chiave di lettura dell’intero testo e consente di capire il significato di recupero e cosa sia, invece, lo smaltimento; fermo restando che nel primo è insito un concetto di valorizzazione economica del rifiuto, mentre nel secondo e ravvisabile un semplice concetto di abbandono definitivo ed ultimativo del rifiuto stesso.

A tale proposito, l’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) fornisce, nell’ordine, le seguenti definizioni:

Sul punto, dunque, il D.Lgs. 22/97 non fornisce alcuna definizione specifica ma opera, di rinvio, ai due allegati B e C. E’ bene ricordare che gli stessi rappresentano gli allegato IIA e IIB alla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti ed il richiamo all’articolo 4, contenuto nella nota di premessa agli allegati B e C, è appunto riferito a tale direttiva.

L’allegato B contiene le quindici operazioni di smaltimento dei rifiuti che l’esperienza pratica ha rilevato e posto in evidenza come maggiormente affidabili, così come si evince dalla nota in premessa all’allegato.

Il nostro sistema di smaltimento, fino ad oggi, conosceva solo tre metodiche dedicate e precisamente:

Sono queste le uniche metodologie di smaltimento che trovano regolamentazione tecnica all’interno della Deliberazione 27 luglio 1984, attualmente ancora vigente fino all’emanazione delle norme tecniche che la sostituiranno.

L’Allegato C contiene le tredici operazioni di recupero dei rifiuti che, anche in questo caso, l’esperienza pratica ha rilevato e posto in evidenza come maggiormente affidabili.

  1. DALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO AL DEPOSITO TEMPORANEO

Nella precedente legislazione, lo stoccaggio provvisorio rappresentava una delle fasi dello smaltimento ed era genericamente individuato come "ammasso" nell’ambito dell’articolo 1 del DPR 915/82.

Solo l’articolo 1 dello stesso DPR, con riferimento ai rifiuti tossico/nocivi, si esprimeva in termini di stoccaggio provvisorio, individuandolo come fase propedeutica alò trattamento per la messa in "stoccaggio definitivo" (discarica) del rifiuto.

Pertanto, poiché ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico/nocivi necessitava di specifica autorizzazione, anche lo stoccaggio provvisorio era soggetto a tale obbligo e ciò a prescindere dalle quantità di rifiuti stoccati.

Durante il triennio di vigenza dei decreti-legge sugli ex riutilizzabili (poi trasformati ad opera del D.L. 8 luglio 1996, n. 462 in rifiuti recuperabili), si fece strada il concetto dei piccoli stoccaggi dei rifiuti tossico/nocivi e veniva introdotto il parametro dimensionale dei 10 metri cubi, il cui mancato raggiungimento consentiva di non richiedere l’autorizzazione regionale, ma di inviare una semplice comunicazione all’Albo smaltitori (attuale Albo Gestori) e alla Regione.

L’esclusione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti presso il luogo di produzione da ogni forma di autorizzazione e comunicazione, rappresenta un principio affermato dall’art. 6, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 22/97, dove tale stoccaggio si trasforma non solo nominalmente (deposito temporaneo) ma anche amministrativamente poichè, non essendo una fase dello smaltimento, né del recupero, è solamente sottoposto al alcune formalità gestionali (esempio registro di carico/scarico e quant’altro indicato nel citato art. 6, comma 1, lettera m) e cioè:

  1. i rifiuti non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani; policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
  3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
  4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per i tipo omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nelle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  5. devono essere rispettate le norme per l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Nella sostanza, "ovvero" significa "o" e non "e", né "cioè"; motivo per cui, fino a quando non si sarà raggiunta la soglia volumetrica di 10 o 20 metri cubi, non si dovrà procedere all’asporto, rispettivamente ogni due o tre mesi, fermo restando il limite massimo dell’anno.

  1. DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

L’articolo 45 è dedicato esclusivamente ai rifiuti sanitari. Laddove tali rifiuti siano pericolosi il comma 1 di tale articolo introduce una deroga come al più volte richiamato art. 6, comma 1, punto m. Per i rifiuti sanitari pericolosi, in ragione del rischio infettivo ad essi connesso (punto H9, allegato 3 alla direttiva 91/689/CEE), le condizioni oggettive del deposito temporaneo convivono e sono:

Nel caso in cui si tratti di piccoli depositi (non superiori a 200 litri) il limite temporale entro il quale effettuare l’asporto è elevato a 30 giorni, a condizione che il deposito venga effettuato senza causare alterazioni che comportino rischi per la salute.

Al direttore o Responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento.

I rifiuti, di cui al comma 1 dell’art. 45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto:

Con decreto dei Ministri dell’Ambiente e della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono:

  1. definite le norme tecniche per la raccolta, la disinfezione, la sterilizzazione, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
  2. individuati i rifiuti di cui all’art.7, comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi;
  3. individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani, nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.

L’eventuale sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi, effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti, è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. In tal caso, al responsabile dell’impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

  1. IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO E I REGISTRI DI CARICO/SCARICO

Il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti non rappresenta una novità nell’ambito operativo in quanto già previsto dall’art. 18 del DPR 915/82, anche se solo per i rifiuti tossico/nocivi.

L’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 22/97, conferisce al formulario un’importanza ben diversa; ad esso riconosce infatti, oltre al compito di accompagnare il trasporto di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione degli urbani raccolti dal servizio pubblico), un ruolo assolutamente fondamentale nell’esenzione dalla responsabilità del produttore del rifiuto nel caso di scorretto smaltimento o recupero da parte sia del soggetto che ha preso in carico il rifiuto, sia del destinatario.

E’ bene ricordare che il citato articolo 10, comma 3, non attribuendo alcun aggettivo alla responsabilità, non la qualifica. Da questo, non si evince che trattasi di responsabilità penale, civile o amministrativa. Nello specifico, è da ritenersi che il disposto normativo faccia riferimento alla triplice configurazione della responsabilità: Nel giungere a questo tipo di conclusione ci si è avvalsi della ratio che sottende all’elaborazione di tale disposto, la quale è facilmente ravvisabile nell’aver voluto limitare la responsabilità penale del produttore/detentore dopo la consegna dei suoi rifiuti ad un soggetto autorizzato.

La funzione del formulario è infatti quella di fungere da prova del corretto avvio a smaltimento o recupero del rifiuto da parte del soggetto che lo ha prodotto o che lo detiene ad altro titolo.

In tal modo, al documento viene assegnata l’importante funzione di interrompere il sistema della cosiddetta "responsabilità a catena" che caratterizzava il regime di responsabilità in precedenza vigente.

Il sistema di tale "responsabilità" prendeva le mosse dall’articolo 3, comma 3, del DPR 915/82 e dall’art. 4, comma 1, lettera b) della Legge 475/88 (ora abrogati dal 22/97).

L’attuale sistema, con l’articolo10, comma 3, stabilisce l’esclusione della responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, nei seguenti casi:

 

In questo secondo caso, è prevista la condizione per la quale il detentore deve ricevere il formulario "controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore" (sei mesi per le operazioni transfrontaliere).

La norma prevede anche l’ipotesi in cui il detentore non riceva – per qualsiasi motivo – la copia del formulario entro i suindicati tre/sei mesi offrendogli la soluzione costituita dalla comunicazione alla Provincia del mancato ricevimento, entro il citato termine trimestrale o semestrale.

Il D.Lgs. 22/97, non prevedendo alcun rigore formale al riguardo e considerata la valenza di "prova a discarico" della comunicazione da parte del detentore, se ne ritiene consigliabile l’invio alla Provincia tramite lettera raccomandata A.R..

Il citato articolo 10, comma 3, si esprime in termini di "detentore" che viene definito dall’art 6, comma 1, lettera c) come il "produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene". Per tale motivo, la corretta tenuta del formulario non solo esime dalla responsabilità dei rifiuti, ma anche il soggetto che li ha detenuti in modo temporaneo.

A prescindere che è l’articolo 15 del D.Lgs. 22/97 a stabilirne in contenuti, così come previsto al comma 5 dello stesso, è di successiva emanazione il nuovo modello uniforme di formulario di identificazione (Ministero dell’Ambiente – Decreto 1° aprile 1998, n. 145).

Il formulario di identificazione:

Qualora siano utilizzati supporti informatici, il formulario deve essere stampato su carta a modulo continuo a ricalco;

DESCRIZIONE TECNICA

Sul frontespizio del bollettario, o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco, devono essere riportati gli elementi identificativi del produttore, o del detentore, o del soggetto che effettua il trasporto.

In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico/scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all’annotazione dei rifiuti medesimi.

Nella prima sezione dovranno essere riportati:

  1. Nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore e detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

  1. Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

C) Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi, i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni.

Nella terza sezione dovranno essere riportati:

  1. alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi Ai rifiuti trasportati:

  1. alla casella (5), l’indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.
  2. alla casella (6), la quantità di rifiuti espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)
  3. alla casella (7), il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve)
  4. alla casella (8), l’indicazione se il rifiuto è, o non è, soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:

  1. nella casella (9), apporre la propria firma per l’assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario
  2. nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l’identificazione del mezzo di trasporto, la data e l’ora di partenza.

Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico dei rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l’ora e la firma.

Con Decreto 1° aprile 1998, n. 148, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti.

  1. Il registro di carico/scarico è composto da tre fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro e deve essere compilato secondo le modalità che si andranno di seguito ad indicare (vedi descrizione tecnica).
  2. I registri di carico/scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.
  3. In sostituzione dei modelli dui cui sopra, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere alla tenuta del registro di carico/scarico anche con i seguenti registri, scritture e documenti contabili:

    1. registri IVA di acquisto e vendita;
    2. scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14 del DPR 29/9/73, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni;
    3. altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

  1. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) possono sostituire i registri di carico/scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/97 e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall’art. 12, comma 1, del citato D.Lgs. 22/997 e secondo le modalità indicate nella Descrizione tecnica :

    1. data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
    2. le caratteristiche del rifiuto;
    3. le quantità dei rifiuti prodotti all’interno delle unità locali o presi in carico;
    4. l’eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
    5. il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o smaltimento;
    6. l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale

  1. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 22/97, ed i registri sostitutivi di cui al punto 3), possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

Norme transitorie

I registri di carico/scarico di cui al DPR 915/82, al D.L.9/9/88 convertito dalla L.475/88 e al D.Lgs. 95/92, in uso alla data di entrata in vigore del decreto che ha istituito i registri, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa.

 

DESCRIZIONE TECNICA

Produttore, Recuperatore, Smaltitore, Trasportatore, Intermediari e Commercianti detentori

Sulla prima pagina del registro di carico/scarico sono riportati , in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

    1. alla voce "ditta": dati anagrafici relativi all’impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell’esercizio);
    2. alla voce "attività svolta": dati relativi all’attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all’attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al D.Lgs. 22/97;
    3. alla voce "tipo di attività" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati b e c al D.Lgs. 22/97 e descrizione del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
    4. alla voce "registrazione": la data e il numero della prima e dell’ultima registrazione;
    5. alla voce "caratteristiche del rifiuto": la elencazioni di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un’operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l’annotazione si riferisce. A tal fine i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico e dello scarico dei rifiuti.

I fogli del registro devono contenere le seguenti informazioni:

    1. nella prima colonna deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa.
    2. Nel caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero di formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento della registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

    3. nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

    1. nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico ( in Kg., o in litri o in metri cubi).
    2. nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l’attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell’art. 12, comma 13 bis del D.Lgs. 22/97) nonché, qualora la presa in carico o l’uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante, i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

    1. nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni

La Legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale" ha inaugurato nel 1996, con riferimento alle attività svolte nel ’95, il Modello Unico di Dichiarazione in Materia Ambientale (MUD).

Detta normativa prevede, infatti, la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti ai fini del "Catasto".

La denuncia, da presentarsi, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno, prevede l’utilizzazione di un apposito modello le cui istruzioni, ai fini della compilazione, sono periodicamente comunicate attraverso appositi decreti o circolari ministeriali.

A tale obbligo è possibile assolvere attraverso la compilazione di un apposito modello cartaceo o caricamento dei dati su supporto magnetico appositamente predisposto dall’Unioncamere.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli indicati all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto relativo alla sezione rifiuti, l’art. 11 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni prevede, al comma 1, che i dati debbano essere comunicati utilizzando

il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) riportato in allegato al decreto stesso. E’ pertanto a tale catalogo che ci si dovrà riferire per l’attribuzione dei codici a sei cifre da riportare nel MUD stesso.

 

Bibliografia

Paola Ficco e Franco Gerardini, La gestione dei rifiuti - Il nuovo sistema dopo il "Decreto Ronchi", Edizioni Ambiente, Milano 1997

Gianfranco Amendola, I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti, Maggioli Editore, Rimini 1998

Legislazione ambientale italiana, Roma

 

Appendice

L’Ateneo Patavino, non considerando i Rifiuti solidi urbani (RSU) e qualche altra tipologia agli stessi assimilabile, è produttore di :

    1. - Rifiuti pericolosi e non pericolosi di prevalente natura chimica
    2. – Rifiuti pericolosi di natura sanitaria
    3. – Rifiuti speciali, non pericolosi, di natura sanitaria
    4. - Rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

 

L’Ateneo è, altresì, produttore di :

5. - Rifiuti radioattivi (esclusi, questi, dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/1997

 

Nota Bene

Delle cinque, diverse, tipologie, si allegano i rispettivi capitolati di gara validi per l’ANNO 2000.