UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
UFFICIO IGIENE E SICUREZZA
Appunti
(a cura di Roberto Masier)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
UFFICIO IGIENE E SICUREZZA
Introduzione
LA POLITICA AMBIENTALE
"Life Cycle Assessment" (LCA), ECOLABEL – ECOAUDIT
Il "Life Cycle Assessment"o LCA, o ancora la valutazione del ciclo della vita, individua gli estremi del metodo per la valutazione dell’impatto ambientale del prodotto e del servizio, utilizzato anche per identificarne le opportunità di miglioramento delle prestazioni ambientali.
Quanto sopra per parlare di ecobilancio, ovvero di quello strumento che consente di scegliere una o l’altra soluzione, rispetto all’uso di questo o quel materiale.
Tale scelta si impone al fine di stabilire come un determinato prodotto vada ad incidere sull’ambiente nell’interezza del suo ciclo vitale, passando attraverso le sue varie fasi:
Per programmare un bilancio ambientale è fondamentale e necessario stabilire un percorso fisso che preveda le sottonotate fasi:
L’ecobilancio fornisce la chiave di lettura dei problemi e quella di volta per migliorare le prestazioni del singolo prodotto, riducendone l’impatto ambientale.
L’ecobilancio consente, inoltre, di mettere a fuoco eventuali carenze e latenze del ciclo produttivo che sarà, di conseguenza, da sottoporre a modifica. Inevitabili le difficoltà del sistema che contrappone interessi tra aree diverse su aspetti comuni quali: costi, tempi e risorse umane.
Tutto ciò in un’ottica che deve comunque essere positiva in quanto l’ecobilancio deve costituire l’unico vero strumento che consenta alla produzione di minimizzare le sue ricadute sull’ecosistema.
ECOLABEL
Dall’ecobilancio all’Ecolabel – il sistema volontario per la concessione del marchio ecologico per amplificare e valorizzare l’eco-compatibilità del prodotto nei confronti del consumatore – il passo è breve. L’etichetta verde presuppone, necessariamente, un ecobilancio.
Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel) è stato definito dal Regolamento CEE n. 880/92 per rispondere alla necessità di coordinare e potenziare iniziative isolate di alcuni Attori pubblici e privati operanti nei diversi Stati membri, seguendo l’approccio indicato nel "V Programma di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993).
Il sistema Ecolabel esalta le responsabilità autonome dei diversi soggetti (soprattutto produttivi) e li induce ad armonizzare i loro comportamenti con le necessità e le domande dell’ambiente mediante l’adozione di misure volontarie; è l’impresa a richiedere l’Ecolabel e ad impegnarsi per migliorare la propria efficienza ambientale.
Le finalità da perseguirsi attraverso detto sistema sono:
Nel nostro Paese, il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato competente a conferire "l’etichetta verde" è stato emanato con D.M. Ambiente/Industria del 2 agosto 1995, n. 413 (G.U. 3 ottobre 1995, n. 231).
In tal modo, dopo l’emanazione dei vari Decreti del Presidente del Consiglio deri Ministri (6 luglio 1995 e 21 marzo 1997) con i quali è stato varato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), l’Italia ha dato completa attuazione alla Legge 70/1994 concernente le "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale" e prosegue la strada europea della nuova strategia ambientale fondata sulla concorrenza (competizione in base all’accettabilità ecologica delle diverse attività) e sul consenso.
Il DM 413/1995 consente, infatti, che le imprese nazionali possano perseguire una politica basata sul consenso e di fare, dell’ambiente, una occasione di sviluppo dove prevale una concorrenza attuata nel rispetto delle risorse naturali.
L’Italia si allinea in tal modo con i partner europei che già dal 1992 attribuiscono "l’etichetta" a numerosi prodotti. Finalmente, in tale maniera, "l’industria verde" (circa il 20% dell’intera produzione nazionale) potrà rivelarsi a tutti quei consumatori – in continuo aumento – attenti all’impatto dei processi produttivi dell’ambiente.
ECOAUDIT
La sua concezione fa riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit, oggetto del Regolamento CEE n. 1836/93. L’Ecoaudit, con l’Ecolabel, rispondono alle necessità del coordinamento delle iniziative degli attori sociali, in omaggio al citato V Programma comunitario per l’ambiente, il quale sollecita il ricorso a strumenti economici concepiti in funzione di una logica di mercato.
In particolare, l’Ecoaudit è stato concepito per migliorare l’efficienza ambientale delle attività industriali usando i seguenti strumenti:
La registrazione del sito (con relativo numero) viene effettuata dall’Organismo competente designato da ogni Stato membro ("competent body"), previa una dichiarazione ambientale convalidata (le norme relative all’"accreditamento e al controllo dei verificatori ambientali" e al relativo albo, sono contenute negli artt. 6 e 7 del Regolamento CEE 1836/93 ) e il pagamento della quota di registrazione.
In tema di Ecoaudit la Commissione europea viene assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, con il compito di formulare un parere sulle misure che, su proposta della Commissione, sono necessarie all’attuazione del Regolamento (articolo 19).
Al Comitato si sono, di recente, affiancati due gruppi di lavoro:
La Procedura Nazionale
Il citato DM 2 agosto 1995, n. 413, contempla l’Ecolabel e l’Ecoaudit in due distinti titoli (II e III) e provvede a definire per ciascun ambito le funzioni spettanti alle suddette sezioni ed assegna all’ANPA un ruolo centrale
In materia di Ecolabel le funzioni dell’Agenzia sono:
In materia di Ecoaudit le funzioni dell’Agenzia sono:
Purtroppo, anche se ad oggi, ben poco è da registrare "all’attivo" (solo i membri del "Competent body" sono stati individuati) l’avviamento del sistema permetterà di verificare la sensibilità e la maturità delle industrie nazionali in campo ambientale.
PREMESSA
E’ del 1982 la prima legge organica emanata in Italia in materia di rifiuti. Trattasi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 reso operativo al fine di dare esecuzione a tre direttive CEE (una di queste sui rifiuti in generale e l’altra sui rifiuti tossico/nocivi).
Dopo quindici anni di aggiunte e modificazioni, spesso senza un programma organico di fondo, e una mancata disapplicazione dovuta anche a carenze amministrative centrali e locali, il 1997 segna il tramonto del DPR 915 e l’entrata in vigore di quello da quello che passerà alla storia come il "Decreto Ronchi" il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
IL DECRETO RONCHI E LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI
Come ormai noto, il D.Lgs. 22/1997 rappresenta l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e relativi rifiuti.
Il perno del D.Lgs. 22/97 non è più lo smaltimento dei rifiuti, bensì la loro gestione ed è proprio la complessità di questa particolare fattispecie che il provvedimento regolamenta e disciplina.
Lo smaltimento dei rifiuti, infatti, diventa una fase residuale della loro gestione e si compone delle seguenti distinte fasi (articolo 6, comma 1, lettera d) :
A queste fasi si aggiunge il loro controllo e quello sia delle discariche che degli impianti di smaltimento nella fase successiva alla chiusura.
Il Significato del controllo sulle varie fasi non è certamente riferito al ruolo assegnato alle Province o al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.), bensì la responsabilità dei singoli soggetti in quanto obbligati alla vigilanza sulla correttezza sia del loro operato che di quello altrui.
Scontato il collegamento con il disposto di cui all’art 2, comma3, che conforma la gestione "ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni" da cui i rifiuti si originano.
Il D.P.R. 915/82, invece, si proponeva di regolamentare e disciplinare la complessità della fattispecie specifica dello smaltimento dei rifiuti, ritenendo fasi costitutive : la raccolt, lo spazzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione), l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo.
In sostanza, tutto costituiva smaltimento, mentre il recupero veniva collegato, solo in modo vago a proposito del trattamento, senza mai trovare una disciplina specifica all’interno del provvedimento.
Tutto ciò, a conferma di un limite intrinseco del "915" derivante proprio dal campo di applicazione specifico, testualmente limitato allo smaltimento, senza possibilità di estensione quali: la 75/442/CEE sui rifiuti, la 76/02/CEE sullo smaltimento di PCB/PCT e la 78/319/CEE sui rifiuti tossico/nocivi.
Attualmente, invece, lo smaltimento è tutt’altra cosa. Esso, infatti, non comprende né la raccolta, né il trasporto ed è rappresentato dalle operazioni di cui all’allegato B al D.Lgs. 22/97.
E’ interessante notare che anche lo smaltimento assume un carattere residuale rispetto alle altre fasi della gestione dei rifiuti. Esso si amplia al punto che le operazioni comprese nel citato allegato B sono addirittura quindici e, di esse, ben dodici rappresentano metodiche specifiche sia meccaniche (Esempio discarica) che tecnologiche (esempio incenerimento terrestre e marittimo), mentre le altre tre operazioni di tale elencazione di quindici, ricalcano le previsioni del DPR 915/82. Si indica cioè la propedeusi, la progredienza logica della condotta operativa: stoccaggio (inteso sia come raggruppamento che come deposito) e trattamento, come viene espressamente individuato ai punti D2, D8, D9, D14 dell’allegato B.
In tutto questo era fondata la filosofia del "915"; le operazioni di smaltimento erano date da una semplice elencazione di atti fisici che venivano posti in essere per portare un rifiuto in discarica a cominciare dalla raccolta e dallo spazzamento.
In sintesi, una gerarchia comportamentale che ora non è più logicamente individuata in "operazioni" elencate nell’allegato B.
Il D.Lgs. 22/97, per di più, fissa e stabilisce una gerarchia comportamentale con riguardo alla finalità che esso prefigge : " assicurare una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci " (articolo 2, comma 1). Tale gerarchia è costituita da tre diverse situazioni e sistemi dati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 che, non per caso, nella sistematica del provvedimento, sono collocati nel Capo I relativo ai " Principi Generali " :
All’interno di ciascun sistema, il decreto stabilisce le modalità attraverso le quali realizzarlo, secondo le articolazioni che seguono
La prevenzione (articolo 3)
Riveste carattere prioritario assoluto rispetto a tutto il resto. Per questo, vengono coinvolte direttamente ed esplicitamente le "autorità competenti", che sono obbligate ad adottare tutto quanto rientri nella loro sfera di competenza specifica per favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Le azioni al riguardo individuate sono:
Il recupero (articolo 4)
E’ subordinato alla prevenzione a monte, ma anche in questa fase c’è il coinvolgimento diretto ed esplicito delle autorità competenti che sono obbligate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso azioni e programmi tesi ad agevolare:
Tra l’opzione del recupe4ro energetico e quella del recupero di materiale è la seconda ad essere privilegiata, laddove il decreto afferma all’articolo 4, comma 2, che "il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ma debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero", peraltro in sintonia con la nuova strategia europea sui rifiuti.
Anche sul recupero sono previsti strumenti economici, informazione al pubblico e accordi di programma.
Lo smaltimento (articolo 5)
Occupa l’ultimo posto dei tre gradini delle proprietà del nuovo sistema gestionale, quindi rappresenta proprio l’"ultima spiaggia" del sistema. In questo caso non c’è il richiamo esplicito alle azioni che l’autorità competente deve porre in essere; c’è la semplice descrizione prescrittiva di condotte a carattere generale. Pertanto, dopo aver affermato che lo smaltimento va condotto in condizioni di sicurezza e che "costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti" l’articolo 5 riafferma la priorità che il decreto stabilisce fra i tre sistemi di gestione del problema rifiuti e lo estrinseca al comma 2, stabilendo che " i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero".
Lo smaltimento è concepito come strumento per raggiungere un obiettivo specifico (in funzione dell’elevata protezione dell’ambiente e di controlli efficaci, scopo precipuo del D.Lgs. 22/1997, articolo 2, comma 1): la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.
Se questo, però, è l’obiettivo generale, quelli specifici sono:
Per il raggiungimento di tali scopi si rinvia alla lettura del testo integrale dell’art.5.
Il "22" riproduce la nozione comunitaria di rifiuto e lo definisce come "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l’obbligo di disfarsi".
L’articolo 7 classifica i rifiuti (secondo l’origine) in rifiuti urbani e rifiuti speciale e (secondo le caratteristiche di pericolosità) in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
L’articolo 7 riprende elencando i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, definendo pericolosi quelli non domestici dettagliati nell’allegato D (elenco europeo dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE).
Ciò significa che i rifiuti domestici ( per i quali, peraltro, non esiste nel decreto una definizione ma solo una individuazione in termini di provenienza, e che si identifica nei "locali e luoghi ad uso civile abitazione" (articolo 7, comma 1, lettera a) rientrano fra gli urbani e vengono tutti considerati non pericolosi, a prescindere dalle loro effettive caratteristiche di pericolo (come del resto precisato nell’articolo 1, comma 5, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi)
Dal 2 marzo 1997 (data di entrata in vigore del "Decreto Ronchi") ai fini dell’applicazione delle norme vigenti e fino all’adozione delle nuove norme per la sua attuazione, ogni riferimento ai rifiuti tossico/nocivi si intende riferito ai rifiuti pericolosi (articolo 57, comma 1).
Il codice del Rifiuto
L’allegato "D" al D.Lgs. 22/97 contiene l’elenco dei rifiuti pericolosi, riprendendolo integralmente dalla direttiva 94/904/CE del Consiglio europeo.
I rifiuti vengono identificati con un codice, codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), ovvero quello ripreso dalla Decisione della Commissione 94/3/CE e contenuto nella seconda parte dell’allegato "A" al D.Lgs. 22/97.
L’elenco dei rifiuti pericolosi, non ne individua altri rispetto al CER, bensì ne estrapola alcuni definendoli pericolosi sulla base dei criteri indicati nella Direttiva 91/689/CEE.
Si ritiene pertanto opportuno rendere comprensibile il codice del rifiuto onde facilitare il compito del produttore (detentore) nella pratica quotidiana.
Tale comprensione non è unicamente preliminare, bensì assolutamente necessaria per capire, con chiarezza e senza equivoci, se un rifiuto sia, o non, pericoloso.
Ad esempio, possedere dell’Arsenato di calcio (codice CER 10.04.03) e pertanto considerarsi produttori di rifiuto pericoloso come tale, è necessario che lo stesso provenga dalla metallurgia termica del piombo, così come riportato nell’allegato "D" al Decreto Ronchi.
L’allegato è vincolante sia in termini di inclusioni che di esclusioni; è cioè pericoloso solo ciò che lo stesso contempla.
Per una corretta indagine è indispensabile conoscere in funzione di che cosa il CER individua i rifiuti: della loro origine e provenienza, (in funzione, cioè, delle categorie industriali e/o attività e dei relativi processi produttivi che li hanno generati), nonché in base alla tipologia (solo (solo in questo caso ricorre il criterio dell’individuazione nominale).
La struttura gerarchica del CER è composta da tre livelli:
I LIVELLO : categorie industriali e/o attività generatrici di rifiuti ( prime due cifre del codice a sei cifre);
II LIVELLO : singoli processi all’interno delle singole categorie generatrici di rifiuti (sub-attività) ( seconde due cifre del codice a sei cifre);
III LIVELLO : descrizione della singola tipologia di rifiuto generato ( terze due cifre del codice a sei cifre);
Il CER riporta 20 categorie industriali e/o attività generatrici e tipologie di rifiuti riassunte nell’indice allegato alla decisione 94/3/CE e presente anche nell’allegato "A" al D.Lgs. 22/97.
Il dover cercare un rifiuto pericoloso nell’allegato "D" comporta, prioritariamente, individuare la categoria di attività da cui esso si genera (prime due cifre), quindi ricercare il singolo processo all’interno della categoria (i primi due gruppi di due cifre); soltanto alla fine la ricerca si estenderà al singolo rifiuto (l’intero gruppo di tre serie di due cifre).
L’inversione del percorso comporterebbe ad una totale fuorvianza dell’operazione.
Un esempio pratico: Rifiuti provenienti dalla produzione dei mobili.
Prima tappa: l’Allegato "D", che esplicita l’elenco dei Rifiuti Pericolosi, ci conduce alle prime due cifre del codice che in questo caso sono 03, ovvero, "Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili"
Seconda tappa: all’interno di detta categoria produttiva di generazione rifiuti è individuato un unico processo (sub-attività) che genera i rifiuti pericolosi; tale processo è indicato dal codice a quattro cifre 03.02, ovvero "Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno"
Terza tappa: a questo punto dovranno essere prese in considerazione le quattro tipologie di rifiuti indicate dai codici a sei cifre 03.02.01 - 03.02.02 - 03.02.03 - 03.02.04. Queste e soltanto queste sono le quattro designazioni di rifiuti pericolosi che derivano dall’attività di lavorazione del legno e ciò, solo per quanto relativo al processo di trattamento conservativo del legno stesso.
Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Sono escluse dal campo di applicazione le tipologie dei rifiuti indicate nell’articolo 8. In particolare, tra le esclusioni vanno segnalate le attività di recupero di cui all’allegato C effettuate nello stesso luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, che si considerano parte integrante del ciclo di produzione.
Il Decreto disciplina a parte (titolo III) alcune particolari tipologie di rifiuti (beni durevoli, quali frigoriferi, computer, veicoli a motore, rifiuti sanitari) nonché la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17).
L’articolo 14 stabilisce un divieto assoluto di abbandono , di deposito incontrollato e di immissione nelle acque dei rifiuti, sanzionato penalmente e pone l’onere dello smaltimento a carico del produttore o detentore dei rifiuti stessi (articolo 10).
Per i rifiuti speciali, fissa un ordine di priorità da seguire nella scelta delle modalità di smaltimento.
La responsabilità del detentore ha un termine finale: quello del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, ovvero ad uno smaltitore o recuperatore autorizzati.
In riferimento agli adempimenti amministrativi relativi allo smaltimento dei rifiuti, si dovranno utilizzare gli appositi modelli uniformi (vedi oltre), oggetto di specifici decreti ministeriali, quali il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione per il trasporto ed il nuovo MUD concepito, questo, anche in funzione della riorganizzazione del catasto rifiuti presso l’ANPA e le Agenzie Regionali.
Alcune novità introduttive:
Per limitare il ricorso alla discarica, a favore del recupero, l’articolo 5 prevede:
Premesso che per una attenta lettura del D.Lgs. 22/97 è necessario fare riferimento all’art 6 relativo alle "definizioni", si rende opportuno evidenziare il diverso significato dei termini "recupero" e "smaltimento".
Va sottolineato che tra le due fattispecie esiste una sorta di scala gerarchica che vede il recupero precedere lo smaltimento nell’indicazione del "gradimento" che il sistema del provvedimento riserva a queste due fasi della gestione dei rifiuti (articolo 5, comma 1).
L’articolo 6 del Decreto, in considerazione del proprio contenuto, funge da chiave di lettura dell’intero testo e consente di capire il significato di recupero e cosa sia, invece, lo smaltimento; fermo restando che nel primo è insito un concetto di valorizzazione economica del rifiuto, mentre nel secondo e ravvisabile un semplice concetto di abbandono definitivo ed ultimativo del rifiuto stesso.
A tale proposito, l’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) fornisce, nell’ordine, le seguenti definizioni:
Sul punto, dunque, il D.Lgs. 22/97 non fornisce alcuna definizione specifica ma opera, di rinvio, ai due allegati B e C. E’ bene ricordare che gli stessi rappresentano gli allegato IIA e IIB alla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti ed il richiamo all’articolo 4, contenuto nella nota di premessa agli allegati B e C, è appunto riferito a tale direttiva.
L’allegato B contiene le quindici operazioni di smaltimento dei rifiuti che l’esperienza pratica ha rilevato e posto in evidenza come maggiormente affidabili, così come si evince dalla nota in premessa all’allegato.
Il nostro sistema di smaltimento, fino ad oggi, conosceva solo tre metodiche dedicate e precisamente:
Sono queste le uniche metodologie di smaltimento che trovano regolamentazione tecnica all’interno della Deliberazione 27 luglio 1984, attualmente ancora vigente fino all’emanazione delle norme tecniche che la sostituiranno.
L’Allegato C contiene le tredici operazioni di recupero dei rifiuti che, anche in questo caso, l’esperienza pratica ha rilevato e posto in evidenza come maggiormente affidabili.
Nella precedente legislazione, lo stoccaggio provvisorio rappresentava una delle fasi dello smaltimento ed era genericamente individuato come "ammasso" nell’ambito dell’articolo 1 del DPR 915/82.
Solo l’articolo 1 dello stesso DPR, con riferimento ai rifiuti tossico/nocivi, si esprimeva in termini di stoccaggio provvisorio, individuandolo come fase propedeutica alò trattamento per la messa in "stoccaggio definitivo" (discarica) del rifiuto.
Pertanto, poiché ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico/nocivi necessitava di specifica autorizzazione, anche lo stoccaggio provvisorio era soggetto a tale obbligo e ciò a prescindere dalle quantità di rifiuti stoccati.
Durante il triennio di vigenza dei decreti-legge sugli ex riutilizzabili (poi trasformati ad opera del D.L. 8 luglio 1996, n. 462 in rifiuti recuperabili), si fece strada il concetto dei piccoli stoccaggi dei rifiuti tossico/nocivi e veniva introdotto il parametro dimensionale dei 10 metri cubi, il cui mancato raggiungimento consentiva di non richiedere l’autorizzazione regionale, ma di inviare una semplice comunicazione all’Albo smaltitori (attuale Albo Gestori) e alla Regione.
L’esclusione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti presso il luogo di produzione da ogni forma di autorizzazione e comunicazione, rappresenta un principio affermato dall’art. 6, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 22/97, dove tale stoccaggio si trasforma non solo nominalmente (deposito temporaneo) ma anche amministrativamente poichè, non essendo una fase dello smaltimento, né del recupero, è solamente sottoposto al alcune formalità gestionali (esempio registro di carico/scarico e quant’altro indicato nel citato art. 6, comma 1, lettera m) e cioè:
Nella sostanza, "ovvero" significa "o" e non "e", né "cioè"; motivo per cui, fino a quando non si sarà raggiunta la soglia volumetrica di 10 o 20 metri cubi, non si dovrà procedere all’asporto, rispettivamente ogni due o tre mesi, fermo restando il limite massimo dell’anno.
L’articolo 45 è dedicato esclusivamente ai rifiuti sanitari. Laddove tali rifiuti siano pericolosi il comma 1 di tale articolo introduce una deroga come al più volte richiamato art. 6, comma 1, punto m. Per i rifiuti sanitari pericolosi, in ragione del rischio infettivo ad essi connesso (punto H9, allegato 3 alla direttiva 91/689/CEE), le condizioni oggettive del deposito temporaneo convivono e sono:
Nel caso in cui si tratti di piccoli depositi (non superiori a 200 litri) il limite temporale entro il quale effettuare l’asporto è elevato a 30 giorni, a condizione che il deposito venga effettuato senza causare alterazioni che comportino rischi per la salute.
Al direttore o Responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento.
I rifiuti, di cui al comma 1 dell’art. 45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto:
Con decreto dei Ministri dell’Ambiente e della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono:
L’eventuale sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi, effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti, è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. In tal caso, al responsabile dell’impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
Il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti non rappresenta una novità nell’ambito operativo in quanto già previsto dall’art. 18 del DPR 915/82, anche se solo per i rifiuti tossico/nocivi.
L’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 22/97, conferisce al formulario un’importanza ben diversa; ad esso riconosce infatti, oltre al compito di accompagnare il trasporto di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione degli urbani raccolti dal servizio pubblico), un ruolo assolutamente fondamentale nell’esenzione dalla responsabilità del produttore del rifiuto nel caso di scorretto smaltimento o recupero da parte sia del soggetto che ha preso in carico il rifiuto, sia del destinatario.
E’ bene ricordare che il citato articolo 10, comma 3, non attribuendo alcun aggettivo alla responsabilità, non la qualifica. Da questo, non si evince che trattasi di responsabilità penale, civile o amministrativa. Nello specifico, è da ritenersi che il disposto normativo faccia riferimento alla triplice configurazione della responsabilità: Nel giungere a questo tipo di conclusione ci si è avvalsi della ratio che sottende all’elaborazione di tale disposto, la quale è facilmente ravvisabile nell’aver voluto limitare la responsabilità penale del produttore/detentore dopo la consegna dei suoi rifiuti ad un soggetto autorizzato.
La funzione del formulario è infatti quella di fungere da prova del corretto avvio a smaltimento o recupero del rifiuto da parte del soggetto che lo ha prodotto o che lo detiene ad altro titolo.
In tal modo, al documento viene assegnata l’importante funzione di interrompere il sistema della cosiddetta "responsabilità a catena" che caratterizzava il regime di responsabilità in precedenza vigente.
Il sistema di tale "responsabilità" prendeva le mosse dall’articolo 3, comma 3, del DPR 915/82 e dall’art. 4, comma 1, lettera b) della Legge 475/88 (ora abrogati dal 22/97).
L’attuale sistema, con l’articolo10, comma 3, stabilisce l’esclusione della responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, nei seguenti casi:
In questo secondo caso, è prevista la condizione per la quale il detentore deve ricevere il formulario "controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore" (sei mesi per le operazioni transfrontaliere).
La norma prevede anche l’ipotesi in cui il detentore non riceva – per qualsiasi motivo – la copia del formulario entro i suindicati tre/sei mesi offrendogli la soluzione costituita dalla comunicazione alla Provincia del mancato ricevimento, entro il citato termine trimestrale o semestrale.
Il D.Lgs. 22/97, non prevedendo alcun rigore formale al riguardo e considerata la valenza di "prova a discarico" della comunicazione da parte del detentore, se ne ritiene consigliabile l’invio alla Provincia tramite lettera raccomandata A.R..
Il citato articolo 10, comma 3, si esprime in termini di "detentore" che viene definito dall’art 6, comma 1, lettera c) come il "produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene". Per tale motivo, la corretta tenuta del formulario non solo esime dalla responsabilità dei rifiuti, ma anche il soggetto che li ha detenuti in modo temporaneo.
A prescindere che è l’articolo 15 del D.Lgs. 22/97 a stabilirne in contenuti, così come previsto al comma 5 dello stesso, è di successiva emanazione il nuovo modello uniforme di formulario di identificazione (Ministero dell’Ambiente – Decreto 1° aprile 1998, n. 145).
Il formulario di identificazione:
Qualora siano utilizzati supporti informatici, il formulario deve essere stampato su carta a modulo continuo a ricalco;
DESCRIZIONE TECNICA
Sul frontespizio del bollettario, o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco, devono essere riportati gli elementi identificativi del produttore, o del detentore, o del soggetto che effettua il trasporto.
In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico/scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all’annotazione dei rifiuti medesimi.
Nella prima sezione dovranno essere riportati:
C) Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi, i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.
Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni.
Nella terza sezione dovranno essere riportati:
Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:
Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico dei rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l’ora e la firma.
Con Decreto 1° aprile 1998, n. 148, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti.
Norme transitorie
I registri di carico/scarico di cui al DPR 915/82, al D.L.9/9/88 convertito dalla L.475/88 e al D.Lgs. 95/92, in uso alla data di entrata in vigore del decreto che ha istituito i registri, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa.
DESCRIZIONE TECNICA
Produttore, Recuperatore, Smaltitore, Trasportatore, Intermediari e Commercianti detentori
Sulla prima pagina del registro di carico/scarico sono riportati , in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:
I fogli del registro devono contenere le seguenti informazioni:
Nel caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero di formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento della registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;
La Legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale" ha inaugurato nel 1996, con riferimento alle attività svolte nel ’95, il Modello Unico di Dichiarazione in Materia Ambientale (MUD).
Detta normativa prevede, infatti, la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti ai fini del "Catasto".
La denuncia, da presentarsi, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno, prevede l’utilizzazione di un apposito modello le cui istruzioni, ai fini della compilazione, sono periodicamente comunicate attraverso appositi decreti o circolari ministeriali.
A tale obbligo è possibile assolvere attraverso la compilazione di un apposito modello cartaceo o caricamento dei dati su supporto magnetico appositamente predisposto dall’Unioncamere.
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli indicati all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto relativo alla sezione rifiuti, l’art. 11 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni prevede, al comma 1, che i dati debbano essere comunicati utilizzando
il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) riportato in allegato al decreto stesso. E’ pertanto a tale catalogo che ci si dovrà riferire per l’attribuzione dei codici a sei cifre da riportare nel MUD stesso.
Bibliografia
Paola Ficco e Franco Gerardini, La gestione dei rifiuti - Il nuovo sistema dopo il "Decreto Ronchi", Edizioni Ambiente, Milano 1997
Gianfranco Amendola, I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti, Maggioli Editore, Rimini 1998
Legislazione ambientale italiana, Roma
L’Ateneo Patavino, non considerando i Rifiuti solidi urbani (RSU) e qualche altra tipologia agli stessi assimilabile, è produttore di :
L’Ateneo è, altresì, produttore di :
5. - Rifiuti radioattivi (esclusi, questi, dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/1997
Nota Bene
Delle cinque, diverse, tipologie, si allegano i rispettivi capitolati di gara validi per l’ANNO 2000.